XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1226




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Servizio sanitario militare provvede, con l'osservanza dei princìpi e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, ad attuare tutte le misure idonee a tutelare la salute dei cittadini militari e dei civili.
        2. Al Servizio sanitario militare sono affidate la terapia e la riabilitazione dei grandi invalidi per servizio militare e degli invalidi civili e militari anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale.
        3. Per il conseguimento delle sue finalità il Servizio sanitario militare coopera con il Servizio sanitario nazionale e con le università e i centri di ricerca pubblici con i quali può stipulare convenzioni.


Art. 2.

        1. Il Servizio sanitario militare svolge attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie, terapia, riabilitazione nonché attività di medicina legale nei confronti dei cittadini militari e civili che ne facciano richiesta.
        2. Il Servizio sanitario militare concorre alle esigenze della protezione civile.
        3. Il Servizio sanitario militare organizza corsi di educazione sanitaria per il cittadino militare e civile.


Art. 3.

        1. Il Servizio sanitario militare, in concorso con il Consiglio della sanità militare di cui all'articolo 6, definisce i piani sanitari nazionali e con i responsabili regionali della sanità militare provvede alla razionalizzazione della spesa e alla predisposizione di criteri e modalità per l'utilizzo congiunto, con gli utenti del Servizio sanitario nazionale, di strutture e servizi, nonché alla definizione dei piani sanitari regionali.


Art. 4.

        1. Il Servizio sanitario militare è strutturato in organi distinti in:

            a) organi direttivi, centrali e regionali;

            b) organi esecutivi;

            c) organi di formazione.

        2. Gli organi direttivi sono rappresentati da:

            a) il direttore generale del Servizio sanitario militare, che emana direttive tecnico-amministrative;

            b) i responsabili sanitari nazionali, che sono in numero di cinque ed emanano direttive sanitarie rispettivamente per: Esercito, Marina, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza;
            c) i responsabili sanitari regionali interforze che sono in numero di diciannove ed hanno funzioni analoghe a quelle degli assessori regionali alla sanità. Sono inoltre responsabili dell'aggiornamento obbligatorio, per almeno sessanta giorni all'anno, dei medici militari presso aziende ospedaliere ad alta specializzazione del Servizio sanitario nazionale.


        3. Gli organi esecutivi sono divisi in organi esecutivi primari e secondari.
        4. Gli organi esecutivi primari sono distinti in:

            a) policlinici militari, equivalenti alle aziende ospedaliere ad alta specializzazione;

            b) ospedali militari, equivalenti agli ospedali inquadrati nel Servizio sanitario nazionale come dipartimenti emergenza e accettazione (D.E.A.) di I e di II livello;

            c) ospedali militari diurni ed infermerie, equivalenti ai distretti sanitari di base del Servizio sanitario nazionale.

        5. Gli organi esecutivi secondari sono:

            a) istituto chimico farmaceutico militare;

            b) stabilimenti balneo-termali;

            c) ospedali per lungodegenza;

            d) istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

            e) centri studi e ricerche sulla medicina militare sotto il controllo del Consiglio di sanità militare.

        6. Organo di formazione e qualificazione professionale per il Servizio sanitario militare è la scuola interforze per sottufficiali infermieri.


Art. 5.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

            a) le sezioni corsi con indirizzo sanitario e veterinario presso le l'Accademie militari;

            b) il ruolo degli ufficiali medici di complemento.


Art. 6.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio di sanità militare.
        2. Il Consiglio di sanità militare è organo di coordinamento interforze con funzioni di consulenza tecnica in materia di sanità militare.
        3. Il Consiglio di sanità militare è composto dal direttore generale del servizio sanitario militare con funzioni di presidente e dai cinque responsabili sanitari militari nazionali.
        4. Il Consiglio di sanità militare nomina i diciannove responsabili sanitari regionali.
        5. Il centro studi e ricerche sulla medicina militare è posto sotto il controllo del Consiglio di sanità militare.

Art. 7.

        1. I medici militari in servizio permanente effettivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato giuridico ed economico uguale a quello dei sanitari, di pari anzianità e livello funzionale, operanti nel Servizio sanitario nazionale e sono da considerare a tutti gli effetti dipendenti civili del Ministero della difesa.
        2. Gli organici del personale del Servizio sanitario militare sono rideterminati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Il Servizio sanitario militare bandisce concorsi per l'assunzione di personale nei ruoli sanitari corrispondenti alla IX qualifica funzionale ed alla X qualifica funzionale inquadrati come I livello nella dirigenza del ruolo sanitario nonché appartenenti alla ex XI qualifica funzionale inquadrati come II livello nella dirigenza del ruolo sanitario ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo non specialisti ma in possesso di anzianità di servizio superiore ai cinque anni, sono inquadrati nella posizione corrispondente all'ex X livello del ruolo sanitario. Fino al compimento dei cinque anni di anzianità gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo conservano il trattamento economico dell'ex IX livello. Gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, in possesso di specializzazione ed utilizzati dal servizio sanitario militare nella branca specialistica specifica, indipendentemente dalla anzianità di servizio, vanno inquadrati nella posizione corrispondente all'ex X livello.
        5. In sede di prima applicazione della presente legge nel II livello della dirigenza del ruolo sanitario (direttore sanitario, primario, veterinario dirigente) sono inquadrati gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo i quali, anche se non in possesso di idoneità nazionale, siano in possesso di specializzazione specifica o affine a quella richiesta per il servizio o divisione di cui ricoprano la funzione di dirigenti da almeno tre anni. I suddetti sanitari sono inquadrati nella posizione corrispondente alla XI qualifica funzionale.
        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il funzionamento dei policlinici e degli ospedali militari è regolamentato dalle leggi vigenti per il Servizio sanitario nazionale relative agli ospedali civili.
        7. Gli ospedali militari diurni e le infermerie svolgono, a livello territoriale, la funzione dei distretti sanitari di base.
        8. Le strutture sanitarie militari possono essere utilizzate da cittadini militari e civili con pari diritto.
        9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Servizio sanitario militare è da considerare a tutti gli effetti interforze.
        10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici militari in servizio permanente effettivo sono inquadrati non più gerarchicamente bensì secondo le funzioni sanitarie svolte.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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