XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1226
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Servizio sanitario militare provvede, con
l'osservanza dei princìpi e degli obiettivi di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, ad attuare tutte le misure idonee a
tutelare la salute dei cittadini militari e dei civili.
2. Al Servizio sanitario militare sono affidate la terapia
e la riabilitazione dei grandi invalidi per servizio militare
e degli invalidi civili e militari anche in collaborazione con
il Servizio sanitario nazionale.
3. Per il conseguimento delle sue finalità il Servizio
sanitario militare coopera con il Servizio sanitario nazionale
e con le università e i centri di ricerca pubblici con i quali
può stipulare convenzioni.
Art. 2.
1. Il Servizio sanitario militare svolge attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie, terapia,
riabilitazione nonché attività di medicina legale nei
confronti dei cittadini militari e civili che ne facciano
richiesta.
2. Il Servizio sanitario militare concorre alle esigenze
della protezione civile.
3. Il Servizio sanitario militare organizza corsi di
educazione sanitaria per il cittadino militare e civile.
Art. 3.
1. Il Servizio sanitario militare, in concorso con il
Consiglio della sanità militare di cui all'articolo 6,
definisce i piani sanitari nazionali e con i responsabili
regionali della sanità militare provvede alla
razionalizzazione della spesa e alla predisposizione di
criteri e modalità per l'utilizzo congiunto, con gli utenti
del Servizio sanitario nazionale, di strutture e servizi,
nonché alla definizione dei piani sanitari regionali.
Art. 4.
1. Il Servizio sanitario militare è strutturato in organi
distinti in:
a) organi direttivi, centrali e regionali;
b) organi esecutivi;
c) organi di formazione.
2. Gli organi direttivi sono rappresentati da:
a) il direttore generale del Servizio sanitario
militare, che emana direttive tecnico-amministrative;
b) i responsabili sanitari nazionali, che sono in
numero di cinque ed emanano direttive sanitarie
rispettivamente per: Esercito, Marina, Aeronautica militare,
Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza;
c) i responsabili sanitari regionali interforze
che sono in numero di diciannove ed hanno funzioni analoghe a
quelle degli assessori regionali alla sanità. Sono inoltre
responsabili dell'aggiornamento obbligatorio, per almeno
sessanta giorni all'anno, dei medici militari presso aziende
ospedaliere ad alta specializzazione del Servizio sanitario
nazionale.
3. Gli organi esecutivi sono divisi in organi esecutivi
primari e secondari.
4. Gli organi esecutivi primari sono distinti in:
a) policlinici militari, equivalenti alle aziende
ospedaliere ad alta specializzazione;
b) ospedali militari, equivalenti agli ospedali
inquadrati nel Servizio sanitario nazionale come dipartimenti
emergenza e accettazione (D.E.A.) di I e di II livello;
c) ospedali militari diurni ed infermerie,
equivalenti ai distretti sanitari di base del Servizio
sanitario nazionale.
5. Gli organi esecutivi secondari sono:
a) istituto chimico farmaceutico militare;
b) stabilimenti balneo-termali;
c) ospedali per lungodegenza;
d) istituto medico-legale dell'Aeronautica
militare;
e) centri studi e ricerche sulla medicina militare
sotto il controllo del Consiglio di sanità militare.
6. Organo di formazione e qualificazione professionale per
il Servizio sanitario militare è la scuola interforze per
sottufficiali infermieri.
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono soppressi:
a) le sezioni corsi con indirizzo sanitario e
veterinario presso le l'Accademie militari;
b) il ruolo degli ufficiali medici di
complemento.
Art. 6.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituito il Consiglio di sanità militare.
2. Il Consiglio di sanità militare è organo di
coordinamento interforze con funzioni di consulenza tecnica in
materia di sanità militare.
3. Il Consiglio di sanità militare è composto dal
direttore generale del servizio sanitario militare con
funzioni di presidente e dai cinque responsabili sanitari
militari nazionali.
4. Il Consiglio di sanità militare nomina i diciannove
responsabili sanitari regionali.
5. Il centro studi e ricerche sulla medicina militare è
posto sotto il controllo del Consiglio di sanità militare.
Art. 7.
1. I medici militari in servizio permanente effettivo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno uno stato giuridico ed economico uguale a quello
dei sanitari, di pari anzianità e livello funzionale, operanti
nel Servizio sanitario nazionale e sono da considerare a tutti
gli effetti dipendenti civili del Ministero della difesa.
2. Gli organici del personale del Servizio sanitario
militare sono rideterminati a norma dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Servizio sanitario militare bandisce concorsi per
l'assunzione di personale nei ruoli sanitari corrispondenti
alla IX qualifica funzionale ed alla X qualifica funzionale
inquadrati come I livello nella dirigenza del ruolo sanitario
nonché appartenenti alla ex XI qualifica funzionale inquadrati
come II livello nella dirigenza del ruolo sanitario ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In sede di prima applicazione della presente legge gli
ufficiali medici in servizio permanente effettivo non
specialisti ma in possesso di anzianità di servizio superiore
ai cinque anni, sono inquadrati nella posizione corrispondente
all'ex X livello del ruolo sanitario. Fino al compimento dei
cinque anni di anzianità gli ufficiali medici in servizio
permanente effettivo conservano il trattamento economico
dell'ex IX livello. Gli ufficiali medici in servizio
permanente effettivo, in possesso di specializzazione ed
utilizzati dal servizio sanitario militare nella branca
specialistica specifica, indipendentemente dalla anzianità di
servizio, vanno inquadrati nella posizione corrispondente
all'ex X livello.
5. In sede di prima applicazione della presente legge nel
II livello della dirigenza del ruolo sanitario (direttore
sanitario, primario, veterinario dirigente) sono inquadrati
gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo i quali,
anche se non in possesso di idoneità nazionale, siano in
possesso di specializzazione specifica o affine a quella
richiesta per il servizio o divisione di cui ricoprano la
funzione di dirigenti da almeno tre anni. I suddetti sanitari
sono inquadrati nella posizione corrispondente alla XI
qualifica funzionale.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il funzionamento dei policlinici e degli
ospedali militari è regolamentato dalle leggi vigenti per il
Servizio sanitario nazionale relative agli ospedali civili.
7. Gli ospedali militari diurni e le infermerie svolgono,
a livello territoriale, la funzione dei distretti sanitari di
base.
8. Le strutture sanitarie militari possono essere
utilizzate da cittadini militari e civili con pari diritto.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Servizio sanitario militare è da considerare
a tutti gli effetti interforze.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i medici militari in servizio permanente
effettivo sono inquadrati non più gerarchicamente bensì
secondo le funzioni sanitarie svolte.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.