XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1224
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge è finalizzata a sviluppare ed
incentivare la conoscenza, lo studio, l'analisi e la
prevenzione dei fenomeni terrestri relativi all'ambiente, al
clima, alla salute delle popolazioni, agli eventi atmosferici
ed ai fenomeni sismici e geologici tramite l'utilizzo delle
tecnologie satellitari e di telerilevamento.
2. Al fine di coordinare ed incrementare la domanda delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali
circa i dati relativi ai fenomeni di cui al comma 1, la
presente legge individua adeguate strutture e risorse.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di
dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione
civile).
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito
il Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di
dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione
civile, di seguito denominato "Comitato", quale sede di
rappresentazione ed armonizzazione delle istanze di conoscenza
delle materie indicate al medesimo articolo 1, comma 1,
avanzate da parte delle amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2.
2. Compiti del Comitato sono:
a) promuovere l'elaborazione di una strategia
della conoscenza e della prevenzione dei fenomeni terrestri
per il tramite delle tecnologie satellitari e del
telerilevamento;
b) elaborare dei modelli ricognitivi e conoscitivi
per la copertura osservativa del territorio italiano e del
territorio del bacino del Mediterraneo;
c) consentire l'archiviazione e la conservazione
dei dati storici e l'elaborazione dei prodotti statistici
attinenti la prevenzione ambientale ed il controllo della
sicurezza civile, rendendo disponibili tali risorse per le
amministrazioni centrali e regionali dello Stato, per la
comunità scientifica e per il sistema delle imprese;
d) garantire la distribuzione dei dati e delle
elaborazioni previsionali all'utenza pubblica e privata, sulla
base di un rapporto equilibrato tra costi e benefìci, tenendo
conto anche degli accordi europei intesi a regolamentare i
rapporti di competizione e di collaborazione fra servizi
analoghi operanti nell'Unione europea;
e) promuovere le attività di formazione e di
addestramento nonché di ricerca e sviluppo, anche tecnologico,
nel campo dei servizi applicativi delle risorse di
osservazione, di comunicazione e di informazione, derivanti
dalle reti satellitari e dalla evoluzione della tecnologia
spaziale in generale, in collaborazione con la comunità
scientifica nazionale ed internazionale;
f) rappresentare gli interessi nazionali
nell'ambito delle organizzazioni internazionali di settore,
anche attraverso il contributo scientifico e tecnologico ai
programmi internazionali per l'osservazione del pianeta terra
a scale diverse nonché per lo scambio dei dati e delle
informazioni con gli analoghi servizi operanti su scala
internazionale;
g) esercitare una funzione consultiva nei
confronti del Governo in materia di sicurezza ambientale e di
protezione civile per le connesse problematiche osservative e
per i relativi aspetti scientifici, tecnologici ed
applicativi.
3. Il Comitato presenta annualmente una relazione al
Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e
sui risultati delle ricerche effettuate. La relazione è
trasmessa altresì alle Camere.
Art. 3.
(Pianificazione della domanda).
1. Il Comitato predispone il proprio programma di attività
attraverso l'elaborazione di un piano triennale, nel quale
sono individuati le priorità ed i settori di preminenza delle
iniziative di ricerca di interesse delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2. Il piano è aggiornato
annualmente.
2. Il piano di cui al comma 1 deve includere:
a) l'individuazione delle priorità nelle attività
di ricerca e di analisi dei fenomeni terrestri, sulla base
delle richieste avanzate dai rappresentanti delle
amministrazioni membri del Comitato ai sensi dell'articolo
4;
b) l'evidenziazione dell'interesse pubblico nello
svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e la
loro ricaduta sulle iniziative di ricerca, di conoscenza e di
prevenzione dei fenomeni terrestri;
c) l'indicazione dei costi e delle relative
risorse finanziarie approntate per l'esecuzione delle attività
di cui alla lettera a);
d) una relazione sulle attività svolte e sulle
ricadute scientifiche, tecnologiche e normative delle
stesse;
e) il resoconto economico-finanziario relativo
alle attività svolte.
3. Il piano di cui al comma 1 recepisce ed integra i
contenuti delle intese e degli accordi di programma
sottoscritti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 27.
Art. 4.
(Composizione del Comitato).
1. Del Comitato fanno parte:
a) un rappresentante designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) otto rappresentanti designati rispettivamente
dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, della difesa e delle attività produttive;
c) cinque rappresentanti designati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) cinque rappresentanti designati di intesa
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione
delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI), nella persona del suo presidente o di un
delegato dallo stesso.
2. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni
e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Il Comitato approva, a maggioranza qualificata dei due
terzi dei componenti, il piano di cui all'articolo 3, nonché
il proprio regolamento interno.
Art. 5.
(Consiglio scientifico e tecnologico).
1. Al fine di offrire un supporto di competenze
tecnico-scientifiche nell'esercizio delle funzioni attribuite
dalla presente legge al Comitato, è istituito il Consiglio
scientifico e tecnologico, di seguito denominato "Consiglio",
che svolge compiti di consulenza e di proposta al Comitato
medesimo.
2. Il Consiglio:
a) esprime il parere di competenza sulle parti dei
piani e dei programmi predisposti dal Comitato, ai sensi
dell'articolo 3, con particolare riferimento ai settori
relativi alla ricerca e allo sviluppo, all'istruzione e
all'addestramento, nonché all'evoluzione tecnologica dei
sistemi;
b) propone ulteriori iniziative di ricerca;
c) formula pareri su quesiti specifici postigli
dal Comitato, nonché su temi scientifici e tecnologici;
d) ha facoltà di predisporre e presentare al
Comitato una documentazione propositiva sui nuovi indirizzi
metodologici, sulle nuove tecnologie e sui nuovi servizi;
e) analizza, su richiesta del Comitato, i
risultati delle attività svolte ed il grado di attuazione dei
piani pluriennali di cui all'articolo 3.
3. Il Consiglio è formato da sette membri, scienziati e
tecnologi, designati nel numero di tre dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), e nel numero di due
rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 del medesimo articolo 4.
4. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
Art. 6.
(Esecuzione dei piani).
1. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni
con l'ASI finalizzate all'esecuzione delle iniziative di
ricerca individuate dai piani pluriennali di cui all'articolo
3. Le suddette convenzioni devono almeno indicare:
a) l'oggetto e la finalità del progetto di
ricerca;
b) i tempi di attuazione, con eventuali stadi
intermedi di riscontro dei risultati;
c) i costi del progetto di ricerca;
d) i finanziamenti messi a disposizione dall'ente
committente e la quota dell'eventuale cofinanziamento dello
Stato;
e) le modalità di divulgazione o di segretazione
dei risultati della ricerca;
f) le eventuali collaborazioni esterne agli enti
sottoscrittori.
Art. 7.
(Fondo di cofinanziamento).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza dei
fenomeni terrestri attraverso l'utilizzo delle tecnologie
satellitari da parte delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, è istituito un fondo di cofinanziamento dei
progetti di ricerca compresi nei piani di cui all'articolo 3,
promossi e realizzati nell'interesse delle amministrazioni
proponenti.
2. La quota di partecipazione del fondo di cui al comma 1
al finanziamento dei progetti di cui al medesimo comma è
determinata, nella misura massima del 50 per cento del costo,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, entro tre mesi dalla presentazione
del piano di cui all'articolo 3.
3. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2001,
2002 e 2003, il contributo finanziario di cui al comma 1
ammonta a 10 miliardi di lire per ciascun anno.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.