XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1224




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge è finalizzata a sviluppare ed incentivare la conoscenza, lo studio, l'analisi e la prevenzione dei fenomeni terrestri relativi all'ambiente, al clima, alla salute delle popolazioni, agli eventi atmosferici ed ai fenomeni sismici e geologici tramite l'utilizzo delle tecnologie satellitari e di telerilevamento.
        2. Al fine di coordinare ed incrementare la domanda delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali circa i dati relativi ai fenomeni di cui al comma 1, la presente legge individua adeguate strutture e risorse.


Art. 2.

(Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di
dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione
civile).

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, di seguito denominato "Comitato", quale sede di rappresentazione ed armonizzazione delle istanze di conoscenza delle materie indicate al medesimo articolo 1, comma 1, avanzate da parte delle amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2.
        2. Compiti del Comitato sono:

            a) promuovere l'elaborazione di una strategia della conoscenza e della prevenzione dei fenomeni terrestri per il tramite delle tecnologie satellitari e del telerilevamento;

            b) elaborare dei modelli ricognitivi e conoscitivi per la copertura osservativa del territorio italiano e del territorio del bacino del Mediterraneo;
            c) consentire l'archiviazione e la conservazione dei dati storici e l'elaborazione dei prodotti statistici attinenti la prevenzione ambientale ed il controllo della sicurezza civile, rendendo disponibili tali risorse per le amministrazioni centrali e regionali dello Stato, per la comunità scientifica e per il sistema delle imprese;

            d) garantire la distribuzione dei dati e delle elaborazioni previsionali all'utenza pubblica e privata, sulla base di un rapporto equilibrato tra costi e benefìci, tenendo conto anche degli accordi europei intesi a regolamentare i rapporti di competizione e di collaborazione fra servizi analoghi operanti nell'Unione europea;

            e) promuovere le attività di formazione e di addestramento nonché di ricerca e sviluppo, anche tecnologico, nel campo dei servizi applicativi delle risorse di osservazione, di comunicazione e di informazione, derivanti dalle reti satellitari e dalla evoluzione della tecnologia spaziale in generale, in collaborazione con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;

            f) rappresentare gli interessi nazionali nell'ambito delle organizzazioni internazionali di settore, anche attraverso il contributo scientifico e tecnologico ai programmi internazionali per l'osservazione del pianeta terra a scale diverse nonché per lo scambio dei dati e delle informazioni con gli analoghi servizi operanti su scala internazionale;

            g) esercitare una funzione consultiva nei confronti del Governo in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile per le connesse problematiche osservative e per i relativi aspetti scientifici, tecnologici ed applicativi.

        3. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e sui risultati delle ricerche effettuate. La relazione è trasmessa altresì alle Camere.

Art. 3.

(Pianificazione della domanda).

        1. Il Comitato predispone il proprio programma di attività attraverso l'elaborazione di un piano triennale, nel quale sono individuati le priorità ed i settori di preminenza delle iniziative di ricerca di interesse delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Il piano è aggiornato annualmente.
        2. Il piano di cui al comma 1 deve includere:

            a) l'individuazione delle priorità nelle attività di ricerca e di analisi dei fenomeni terrestri, sulla base delle richieste avanzate dai rappresentanti delle amministrazioni membri del Comitato ai sensi dell'articolo 4;

            b) l'evidenziazione dell'interesse pubblico nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e la loro ricaduta sulle iniziative di ricerca, di conoscenza e di prevenzione dei fenomeni terrestri;

            c) l'indicazione dei costi e delle relative risorse finanziarie approntate per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera a);

            d) una relazione sulle attività svolte e sulle ricadute scientifiche, tecnologiche e normative delle stesse;

            e) il resoconto economico-finanziario relativo alle attività svolte.

        3. Il piano di cui al comma 1 recepisce ed integra i contenuti delle intese e degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27.


Art. 4.

(Composizione del Comitato).

        1. Del Comitato fanno parte:

            a) un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
            b) otto rappresentanti designati rispettivamente dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive;

            c) cinque rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

            d) cinque rappresentanti designati di intesa dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia;

            e) un rappresentante dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nella persona del suo presidente o di un delegato dallo stesso.

        2. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
        3. Il Comitato approva, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il piano di cui all'articolo 3, nonché il proprio regolamento interno.


Art. 5.

(Consiglio scientifico e tecnologico).

        1. Al fine di offrire un supporto di competenze tecnico-scientifiche nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge al Comitato, è istituito il Consiglio scientifico e tecnologico, di seguito denominato "Consiglio", che svolge compiti di consulenza e di proposta al Comitato medesimo.
        2. Il Consiglio:

            a) esprime il parere di competenza sulle parti dei piani e dei programmi predisposti dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento ai settori relativi alla ricerca e allo sviluppo, all'istruzione e all'addestramento, nonché all'evoluzione tecnologica dei sistemi;

            b) propone ulteriori iniziative di ricerca;
            c) formula pareri su quesiti specifici postigli dal Comitato, nonché su temi scientifici e tecnologici;

            d) ha facoltà di predisporre e presentare al Comitato una documentazione propositiva sui nuovi indirizzi metodologici, sulle nuove tecnologie e sui nuovi servizi;

            e) analizza, su richiesta del Comitato, i risultati delle attività svolte ed il grado di attuazione dei piani pluriennali di cui all'articolo 3.

        3. Il Consiglio è formato da sette membri, scienziati e tecnologi, designati nel numero di tre dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e nel numero di due rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 4.
        4. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.


Art. 6.

(Esecuzione dei piani).

        1. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni con l'ASI finalizzate all'esecuzione delle iniziative di ricerca individuate dai piani pluriennali di cui all'articolo 3. Le suddette convenzioni devono almeno indicare:

            a) l'oggetto e la finalità del progetto di ricerca;

            b) i tempi di attuazione, con eventuali stadi intermedi di riscontro dei risultati;

            c) i costi del progetto di ricerca;

            d) i finanziamenti messi a disposizione dall'ente committente e la quota dell'eventuale cofinanziamento dello Stato;

            e) le modalità di divulgazione o di segretazione dei risultati della ricerca;

            f) le eventuali collaborazioni esterne agli enti sottoscrittori.

Art. 7.

(Fondo di cofinanziamento).

        1. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza dei fenomeni terrestri attraverso l'utilizzo delle tecnologie satellitari da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un fondo di cofinanziamento dei progetti di ricerca compresi nei piani di cui all'articolo 3, promossi e realizzati nell'interesse delle amministrazioni proponenti.
        2. La quota di partecipazione del fondo di cui al comma 1 al finanziamento dei progetti di cui al medesimo comma è determinata, nella misura massima del 50 per cento del costo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro tre mesi dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3.
        3. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, il contributo finanziario di cui al comma 1 ammonta a 10 miliardi di lire per ciascun anno.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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