XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1222
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di impiego di animali in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate).
1. Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al
pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate tra animali, che
possono mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali,
o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la
reclusione da due anni a quattro anni e con la multa di lire
50 milioni a lire 200 milioni. Per i reati previsti dal
presente comma sono consentite le intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche di cui all'articolo
266 del codice di procedura penale.
2. La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività
di cui al comma 1 partecipano od assistono minorenni o persone
armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati
con foto o filmati. La pena è aumentata sino alla metà se
dalle medesime attività derivano lesioni gravi all'integrità
fisica dell'animale o la sua morte o se tali manifestazioni
sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per
altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse
clandestine.
3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro
partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al
comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e
con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.
4. Chiunque impieghi o utilizzi animali nelle attività di
cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da lire 40 milioni a lire 150 milioni. Alla
stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli
animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso
illecito.
5. Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al
comma 1, anche se non presente nel luogo del reato, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
lire 10 milioni a lire 50 milioni. Alla stessa pena sono
soggetti coloro che partecipano, o assistono a qualsiasi
titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti e alle
competizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
(Divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale
pubblicitario).
1. E' vietato produrre, importare, esportare, acquistare,
detenere ed esporre al pubblico videoproduzioni o materiali di
qualsiasi tipo contenenti scene o immagini delle attività di
cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano
alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute,
alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 del
presente articolo è punita con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza
di condanna, con il decreto penale o con la sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, è altresì disposta la
sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due
anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio.
Art. 3.
(Confisca e pene accessorie).
1. Il disposto del primo comma dell'articolo 240 del
codice penale si applica a tutte le ipotesi di reato previste
dalla presente legge in relazione agli animali che sono
serviti o sono stati destinati a commettere i reati medesimi,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da
questa legittimamente detenuti.
2. Gli animali per i quali sia stata disposta la confisca
sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità
il quale potrà rivalersi sul proprietario o detentore degli
animali medesimi, alle aziende sanitarie locali competenti, ai
canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti
individuati con decreto del Ministro della sanità ed eretti in
enti morali, da adottare di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la
condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge
comporta la sospensione della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle
attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il
commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi
a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte
di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo
provvedimento amministrativo.
Art. 4.
(Obblighi dei medici veterinari).
1. I medici veterinari che nell'esercizio della
professione hanno curato o visitato animali per lesioni
riferibili alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1,
inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico
veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione
di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da
lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art. 5.
(Obblighi degli allevatori).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai
rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale domestico
o d'affezione, di consegnare all'acquirente materiale
informativo, che illustri scientificamente i percorsi
fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione
dell'animale e le relative modalità di attuazione.
Art. 6.
(Attività formative).
1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa tra loro,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e
rispetto degli stessi.
Art. 7.
(Vigilanza).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli
altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un
coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale
dello Stato e polizia locale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e
sull'osservanza delle altre disposizioni di legge, decreti,
regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla
protezione degli animali, è affidata, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale, anche alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché
alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le
leggi regionali.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto
il proprietario o il detentore, è autorizzata, per il biennio
successivo alla data di entrata in vigore della stessa, la
spesa complessiva di lire 20.000 milioni. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione
delle sanzioni penali o amministrative previste dalla presente
legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e
concorrono alla realizzazione delle finalità della presente
legge.