XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1222




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di impiego di animali in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate).

        1. Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e con la multa di lire 50 milioni a lire 200 milioni. Per i reati previsti dal presente comma sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.
        2. La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al comma 1 partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati. La pena è aumentata sino alla metà se dalle medesime attività derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se tali manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.
        3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.
        4. Chiunque impieghi o utilizzi animali nelle attività di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40 milioni a lire 150 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.
        5. Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al comma 1, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni. Alla stessa pena sono soggetti coloro che partecipano, o assistono a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti e alle competizioni di cui al comma 1.


Art. 2.

(Divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale
pubblicitario).

        1. E' vietato produrre, importare, esportare, acquistare, detenere ed esporre al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche.
        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna, con il decreto penale o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.


Art. 3.

(Confisca e pene accessorie).

        1. Il disposto del primo comma dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutte le ipotesi di reato previste dalla presente legge in relazione agli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
        2. Gli animali per i quali sia stata disposta la confisca sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità il quale potrà rivalersi sul proprietario o detentore degli animali medesimi, alle aziende sanitarie locali competenti, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della sanità ed eretti in enti morali, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.


Art. 4.

(Obblighi dei medici veterinari).

        1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.
        2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.


Art. 5.

(Obblighi degli allevatori).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale domestico o d'affezione, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione dell'animale e le relative modalità di attuazione.


Art. 6.

(Attività formative).

        1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto degli stessi.


Art. 7.

(Vigilanza).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e polizia locale.
        2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di legge, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, è autorizzata, per il biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa, la spesa complessiva di lire 20.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.



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