XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1221
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro
capoluoghi coincidono, rispettivamente, con le regioni e con i
capoluoghi regionali. La regione Trentino Alto-Adige è divisa
in due circoscrizioni corrispondenti alle province autonome di
Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle
circoscrizioni elettorali.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali
forma il collegio unico nazionale.
3. L 'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 è
effettuata con le seguenti modalità:
1) si divide il numero degli abitanti della Repubblica
per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;
2) si attribuisce comunque un seggio ad ogni
circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al
quoziente di cui al numero 1);
3) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre
circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste
ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia,
diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui
al numero 2), e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti";
b) all'articolo 12:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La presentazione delle liste di candidati deve essere
sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da
non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da
non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti";
2) il terzo comma è abrogato;
3) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati
non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella
circoscrizione";
4) i commi nono e decimo sono abrogati;
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare una sola
preferenza per uno dei candidati presenti nella lista
votata";
d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le schede devono avere le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
allegate tabelle B e C, e devono riprodurre in facsimile i
contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero
progressivo attribuito dall'ufficio elettorale
circoscrizionale.
2. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una
linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha
facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista
votata";
e) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. L'Ufficio elettorale nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici
elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) dell'articolo
20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti
scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste,
con le modalità di cui ai commi da 2 a 7.
2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce a ciascuna lista
tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2,
comma 4, numero 1), è contenuto nella cifra elettorale
circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire alla circoscrizione, sono assegnati alle liste per
le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in
caso di parità dei resti, si procede a sorteggio.
3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui
al comma 2, il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente
di cui all'articolo 2, comma 4, numero 1), l'Ufficio
elettorale nazionale attribuisce l'unico seggio alla lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di cifra elettorale circoscrizionale, a quella lista
che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a
parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.
Nell'ambito della lista a cui è attribuito il seggio risulta
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze; a parità di preferenze prevale l'ordine di
presentazione nella lista.
4. L'Ufficio elettorale nazionale determina la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno.
5. L'Ufficio elettorale nazionale individua le liste
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per
cento dei voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi
solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle
cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al
riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del
numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e
3, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto
nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno
dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a
sorteggio.
6. L'Ufficio elettorale nazionale divide la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi
attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma
5, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente
elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente.
7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di
quelle di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio elettorale nazionale,
attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti
seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista
risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale
della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali
le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è
ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a
sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più
seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i
candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei
seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse
quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo quoziente
ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla
lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che
sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione
dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità di cui
al presente comma.
8. L'Ufficio elettorale nazionale provvede a
comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento
europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è
depositato nella cancelleria della Corte di cassazione".