XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1218
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
MODIFICHE COSTITUZIONALI
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato federale".
Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale è composto dai senatori
rappresentanti delle Regioni.
Fanno parte del Senato i Presidenti delle Regioni, nonché
i componenti degli esecutivi regionali nominati e revocati
dalle rispettive Giunte regionali, fino al numero massimo di
voti spettanti ad ogni Regione ai sensi del terzo comma.
Ogni Regione dispone di un voto ogni 500.000 abitanti. In
ogni caso nessuna Regione può avere meno di tre voti.
I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai
membri presenti, salvo che nei voti riguardanti persone.
Il Senato elegge il Presidente secondo le norme del suo
regolamento.
Il regolamento disciplina le modalità di formazione e di
espressione del voto, nonché le altre modalità di
funzionamento del Senato e delle sue commissioni".
Art. 3.
1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Art. 4.
1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
Art. 5.
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni. La sua durata non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra".
Art. 6.
1. All'articolo 61, commi primo e secondo, della
Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite
dalle seguenti: "della Camera dei deputati". Al secondo comma,
le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"della precedente".
2. All'articolo 62, primo comma, della Costituzione, le
parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle
seguenti: "La Camera dei deputati si riunisce". Al secondo
comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle
seguenti: "La Camera dei deputati". Il terzo comma è
abrogato.
3. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, le
parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La
Camera dei deputati".
4. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione, le
parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La
Camera dei deputati". Al secondo comma, le parole: "ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono"
sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati può".
Al terzo comma, le parole: "di ciascuna Camera e del
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati". Al quarto comma, le parole: "delle Camere" sono
sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".
5. All'articolo 65, primo comma, della Costituzione, le
parole: "o di senatore" sono soppresse.
6. All'articolo 66 della Costituzione, le parole:
"Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera
dei deputati".
7. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: "membro
del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputato".
8. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le
parole: "alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento"
sono sostituite dalle seguenti: "nessun deputato". Al terzo
comma, le parole: "membri del Parlamento" sono sostituite
dalla seguente: "deputati".
9. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: "membri
del Parlamento" sono sostituite dalla seguente: "deputati".
Art. 7.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera
dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera
dei deputati e dal Senato federale.
Con legge nazionale sono disposti:
a) l'approvazione del bilancio preventivo e di
quello consuntivo, della legge finanziaria della Federazione e
delle leggi collegate secondo quanto previsto all'articolo
81;
b) l'istituzione di ministeri, enti o apparati
federali o nazionali;
c) l'autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali, che comportino impegni incidenti sulle
funzioni delle Regioni;
d) i princìpi generali in materia di procedimento
amministrativo e di rapporti tra amministrazione e
cittadini;
e) l'ordinamento generale del sistema tributario,
nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 133;
f) l'ordinamento processuale amministrativo, anche
demandando alle Regioni
la disciplina di particolari aspetti di esso;
g) i princìpi fondamentali generali
dell'organizzazione amministrativa, l'ordinamento generale del
pubblico impiego, compresa la giurisdizione e la disciplina
generale delle responsabilità dei pubblici funzionari ed
impiegati;
h) il sistema elettorale degli enti locali
territoriali e gli elementi costitutivi dei tributi
comunali;
i) la disciplina essenziale di principio e le
norme necessarie alla programmazione ed al coordinamento nelle
materie non riservate alla Federazione, la definizione dei
livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali
allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;
l) le altre leggi per le quali l'approvazione da
parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla
Costituzione.
La legge nazionale stabilisce le modalità di
partecipazione della Camera dei deputati e del Senato federale
alla formazione della volontà dell'Italia nell'Unione
europea".
Art. 8.
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 71. - L'iniziativa legislativa spetta al Governo ed
ai membri della Camera dei deputati e del Senato federale per
le leggi di rispettiva competenza e a ciascuna Assemblea
regionale. L'iniziativa popolare è disciplinata con legge
nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria
deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la
Camera dei deputati.
Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera
dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale.
Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in
ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della
Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le proposte di
legge federale di iniziativa del Senato federale sono
presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve
esprimere il proprio parere al riguardo.
Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al
Senato federale".
Art. 9.
1. All'articolo 72, primo comma, della Costituzione, le
parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Camera dei deputati".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 72-bis.- Le leggi approvate dalla Camera dei
deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato
federale prima della promulgazione.
Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata
dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere
sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della
Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in
cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di
non trasmettere la legge al Senato federale per
l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale
della questione di competenza. In attesa del giudizio la
promulgazione della legge è sospesa.
Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta
l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti
tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri
regionali in materia di uso del territorio o comporti
finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a
maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di
essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata
solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza
assoluta.
Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la
legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate
quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la
maggioranza necessaria per l'approvazione.
I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato
federale, nonché i procedimenti per l'esame congiunto delle
leggi e per risolvere eventuali contrasti sono disciplinati da
un regolamento approvato da entrambi gli organi. In ogni caso
la legge deve essere approvata con votazione separata della
Camera e del Senato".
Art. 11.
1. L'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, è
sostituito dal seguente:
"Se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia
competenza, il Senato federale, a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito".
Art. 12.
1. All'articolo 74, primo comma, della Costituzione, le
parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Camera dei deputati".
2. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo
72-bis, se la Camera dei deputati e, qualora questo ne
abbia competenza, il Senato federale approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata".
Art. 13.
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della
Camera dei deputati e, nelle materie di cui all'articolo 70,
del Senato federale, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che,
anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce
entro cinque giorni. Se il provvedimento provvisorio
interviene nelle materie di cui all'articolo 70, deve essere
presentato anche al Senato per la conversione in legge.
La legge di conversione dei decreti-legge deve essere
comunque presentata anche al Senato federale che, se la
ritiene invasiva delle attribuzioni regionali, può impugnarla
direttamente di fronte alla Corte costituzionale, dandone
comunicazione alla Camera dei deputati. L'impugnazione non ha
effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte stessa
in via cautelare.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti".
Art. 14.
1. All'articolo 78 della Costituzione, le parole: "Le
Camere deliberano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera
dei deputati delibera" e la parola: "conferiscono" è
sostituita dalla seguente: "conferisce".
2. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le
parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati".
3. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le
Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "Nel
rispetto dell'articolo 70, secondo comma, lettera c), la
Camera dei deputati autorizza".
4. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le
parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti:
"Nel rispetto degli articoli 70, secondo comma, lettera a),
e 72-bis, quarto comma, la Camera dei deputati approva".
Al secondo comma, le parole: "per legge" sono sostituite dalle
seguenti: "con legge nazionale".
5. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le
parole: "Ciascuna Camera può" sono sostituite dalle seguenti:
"La Camera dei deputati e il Senato federale, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono".
Art. 15.
1. All'articolo 85, terzo comma della Costituzione, le
parole: "le Camere sono sciolte", "loro cessazione" e "delle
Camere nuove" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "la Camera dei deputati è sciolta", "sua cessazione"
e "della nuova Camera".
Art. 16.
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica, in
ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente della Camera dei deputati.
Nel caso in cui durante la supplenza giunga a scadenza il
mandato del Presidente della Repubblica, l'Assemblea per
l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è convocata e
presieduta dal Presidente del Senato federale.
Nel caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del
Senato federale indìce la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di
tre mesi alla sua cessazione".
Art. 17.
1. All'articolo 87, secondo comma, della Costituzione, le
parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Camera dei deputati e al Senato federale". Al terzo comma, le
parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti:
"della Camera dei deputati". Al quarto comma, le parole: "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei
deputati o al Senato federale". All'ottavo comma, le parole:
"delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera
dei deputati". Al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati".
2. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo
Presidente, sciogliere la Camera dei deputati".
Art. 18.
1. L'articolo 94, primo comma, della Costituzione, è
sostituito dal seguente:
"Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei
deputati".
2. Al secondo comma dell'articolo 94 della Costituzione,
le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti:
"La Camera dei deputati". Al terzo comma, le parole: "alle
Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei
deputati". Al quarto comma, le parole: "di una o di entrambe
le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei
deputati". Al quinto comma, la parola: "Camera" è sostituita
dalle seguenti: "Camera dei deputati".
Art. 19.
1. All'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, la
parola: "legge" è sostituita dalle seguenti: "legge nazionale,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 118, secondo
comma".
2. All'articolo 96 della Costituzione le parole: "del
Senato della Repubblica o" sono soppresse.
Art. 20.
1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 97. - L'amministrazione è di regola regionale e
locale. Nei casi consen- titi dalla Costituzione e dalle leggi
nazionali essa può essere federale.
I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di
imparzialità e buon andamento. A tal fine la legge attribuisce
ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche una adeguata
autonomia operativa e stabilisce i criteri per la valutazione
dei risultati da essi conseguiti.
I titolari delle più elevate funzioni dirigenziali sono
nominati dagli organi esecutivi tra persone aventi i necessari
requisiti tecnico-professionali.
Il personale delle amministrazioni pubbliche è assunto e
accede alle qualifiche superiori solo mediante pubblici
concorsi aperti ai cittadini italiani e, nei casi previsti
dalla normativa comunitaria, ai cittadini dell'Unione europea.
L'accesso a tali concorsi può essere limitato soltanto in
relazione a requisiti generali e professionali.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri
della Camera dei deputati, del Senato federale o delle
Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.
La legge federale può stabilire, per i dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, limitazioni al diritto di far parte
di partiti politici e di associazioni sindacali".
Art. 21.
1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 98. - L'attività amministrativa è soggetta alla
legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi
nella misura necessaria per il conseguimento e il mantenimento
del bene comune, secondo il principio di sussidiarietà.
I dirigenti sono responsabili della legittimità degli atti
adottati dalle rispettive amministrazioni.
I pubblici servizi sono organizzati secondo i criteri di
efficienza, efficacia ed economicità e in modo da garantire
agli utenti la possibilità di verificare la correttezza e il
buon andamento del loro svolgimento.
Con legge nazionale possono essere adottate misure per il
coordinamento informativo, statistico e informatico delle
amministrazioni federali e regionali".
Art. 22.
1. All'articolo 100, primo comma, della Costituzione, le
parole: "e di tutela della giustizia nella amministrazione"
sono soppresse.
2. Il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per
la Federazione e le Regioni con le modalità stabilite dalla
legge nazionale ed attesta la regolarità dei rendiconti.
Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato federale e alle
Assemblee regionali una relazione annuale sulla gestione
finanziaria della Federazione e delle Regioni.
La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa può
altresì istituire sezioni periferiche.
Presso la Corte dei conti è istituito il sistema
informatico della contabilità nazionale cui sono collegate le
ragionerie generali della Federazione e delle Regioni. Spetta
alla Corte dei conti dettare le norme tecniche per il
coordinamento dei dati e delle informazioni".
Art. 23.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 103 della
Costituzione sono abrogati.
Art. 24.
1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 103-bis.- La giurisdizione amministrativa è
esercitata da tribunali amministrativi delle Regioni e dal
tribunale amministrativo federale.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 117, primo
comma, lettera h), le Regioni istituiscono uno o più
tribunali amministrativi ed un tribunale amministrativo
superiore secondo l'ordinamento stabilito con legge nazionale.
Più Regioni possono concordare l'istituzione di un tribunale
comune o l'estensione della circoscrizione di riferimento di
un tribunale oltre i confini regionali.
Il tribunale amministrativo federale esercita di regola
funzioni di revisione delle decisioni dei tribunali
amministrativi regionali per quanto concerne l'applicazione
del diritto federale. La legge nazionale può prevedere che
determinate controversie siano demandate in primo grado al
tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in
unico grado al tribunale amministrativo federale.
La legge regionale disciplina l'organizzazione dei
tribunali amministrativi delle regioni per ogni aspetto non
riservato alla legge nazionale".
Art. 25.
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le
parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati". Al quinto comma,
le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Camera dei deputati". Al settimo comma, le parole: "del
Parlamento o di un Consiglio regionale" sono sostituite dalle
seguenti: "della Camera dei deputati, del Senato federale o di
un'Assemblea regionale".
2. L'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, è
sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni di primo grado dei tribunali
amministrativi il ricorso in cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione".
Art. 26.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dalla Federazione,
dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. I Comuni
rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e
ne promuovono lo sviluppo. La legge regionale può prevedere
l'istituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio,
di comunità montane e di città metropolitane.
I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si
ispirano al principio di leale e solidale cooperazione.
I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il
principio di sussidiarietà, dall'ente più vicino alle
popolazioni interessate.
Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli
interessi della comunità regionale. Esse curano l'esecuzione
delle leggi federali, nazionali e regionali esercitando le
sole funzioni che non possono essere utilmente svolte a
livello locale".
Art. 27.
1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 115. - Le Regioni assicurano il coordinamento delle
politiche per la sicurezza concernenti il controllo del
territorio esercitate dai servizi locali di vigilanza".
Art. 28.
1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
Art. 29.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - La Federazione ha competenza legislativa ed
esecutiva esclusiva nelle seguenti materie:
a) diritti politici;
b) disciplina delle libertà fondamentali di cui
agli articoli da 13 a 22;
c) affari esteri, salvo quanto disposto
dall'articolo 70, secondo comma, lettera c) e
dall'articolo 119-bis;
d) difesa e forze armate;
e) disciplina della cittadinanza, della
immigrazione e della estradizione;
f) dogane, protezione dei confini;
g) sicurezza della Federazione e lotta alla
criminalità organizzata;
h) stato giuridico ed economico dei magistrati di
ogni giurisdizione, comprese
le garanzie di indipendenza e di autogoverno;
i) polizia giudiziaria;
l) armi, esplosivi e materiale strategico;
m) servizio postale nazionale, emissioni
radio-televisive e servizi resi attraverso reti
telematiche;
n) tutela della concorrenza;
o) diritti fondamentali dei lavoratori;
p) ordinamento degli uffici federali e stato
giuridico ed economico degli impiegati della Federazione,
salvi i compiti della legge nazionale;
q) sistema elettorale della Camera dei
deputati;
r) moneta, sistema valutario e ordinamento
generale del credito.
La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva
nelle seguenti materie:
a) commercio estero;
b) produzione e distribuzione dell'energia;
c) previdenza sociale;
d) istruzione universitaria;
e) ordinamento giudiziario.
In tali materie le Regioni hanno poteri legislativi e
amministrativi stabiliti con legge nazionale.
La Federazione ha inoltre competenza legislativa esclusiva
in materia di:
a) legislazione civile, salvo quanto disposto
dall'articolo 119, terzo comma;
b) legislazione penale, salvo quanto disposto
dall'articolo 119, terzo comma;
c) ordinamento processuale civile e penale;
d) normativa tecnica;
e) ordinamento delle professioni;
f) tutela e sicurezza del lavoro;
g) ricerca scientifica;
h) regime giuridico dei beni culturali e
ambientali;
i) grandi opere pubbliche;
l) ordinamenti didattici e titoli di studio.
Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le funzioni
amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o
regionali, secondo quanto disposto con legge nazionale; le
Regioni hanno poteri legislativi solo ove ciò sia
espressamente stabilito dalla legge federale".
Art. 30.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in
via esclusiva e in materia di tributi federali, la Federazione
può istituire ministeri federali esclusivamente per attività
relative al coordinamento delle attività amministrative,
ovvero alla cura di servizi o attività di interesse
nazionale.
La Federazione può istituire propri uffici periferici
limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative
nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e per
l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi
della Federazione".
Art. 31.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 119. - Le Regioni hanno competenza legislativa ed
amministrativa generale, fatta eccezione per le materie
assegnate alla potestà legislativa esclusiva della Federazione
ed alla legge nazionale.
Con il voto della maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri, le Regioni possono disporre anche in difformità
dalla legislazione nazionale emanata ai sensi dell'articolo
70, secondo comma, lettera i), fermo il disposto
dell'articolo 127.
Le Regioni possono disciplinare i rapporti civilistici
strettamente connessi all'azione amministrativa. Si applica
comunque il disposto dell'articolo 127, terzo comma. La
competenza regionale sulla disciplina dell'azione
amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che
essa possa avere anche sui rapporti di ordine penale, fermo
restando che le Regioni non possono introdurre fattispecie
incriminatrici non previste dalla legge federale".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 119-bis.- Nell'ambito dei trattati quadro la
Regione stipula accordi con enti territoriali di altri
Stati.
La legge nazionale disciplina le relative procedure. La
Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle
procedure di negoziazione e di assunzione di obblighi
internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione.
La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni
alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del
popolo europeo.
La Regione è rappresentata presso l'Unione europea con la
quale intrattiene rapporti diretti.
Per le materie per la quale sono competenti le Regioni,
l'Italia è rappresentata presso gli organi comunitari da
soggetti designati dal Senato federale.
La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge
nazionale, alle procedure di formazione degli atti comunitari
che incidono sulle materie di propria competenza.
La Regione dà attuazione alle direttive della Unione
europea nelle materie di propria competenza".
Art. 33.
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 121. - La Federazione e le Regioni nonché le Regioni
fra di loro possono stipulare accordi a durata determinata,
anche a contenuto organizzativo, per coordinare le rispettive
competenze in vista del migliore conseguimento di risultati di
interesse comune. A tali accordi possono essere chiamate a
partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche
amministrazioni.
Se tali accordi alterano il riparto delle competenze
stabilito dalla Costituzione, essi sono operativi a condizione
che siano stati ratificati dalla Camera dei deputati e dalle
Assemblee regionali. Tuttavia, la Federazione e le Regioni
possono in ogni momento denunciarlo e riassumere la competenza
costituzionale. In nessun caso gli accordi possono riguardare
le materie di cui all'articolo 70, secondo comma, lettere
a) e b)".
Art. 34.
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - L'Assemblea regionale è eletta secondo i
princìpi del suffragio universale e diretto.
Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale
approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
La legge nazionale fissa i princìpi generali in merito
all'ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei
membri delle Assemblee regionali".
Art. 35.
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 123. - I princìpi dell'ordinamento regionale, le
relazioni tra Regioni ed enti territoriali, gli organi delle
Regioni e le loro rispettive funzioni sono disciplinati dallo
statuto regionale. Lo statuto è approvato dalla Assemblea
regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla sua pubblicazione, ne facciano richiesta almeno i due
quinti dell'Assemblea regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato, se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a
referendum se lo statuto è approvato dall'Assemblea
regionale a maggioranza dei due terzi.
Alle Giunte regionali sono attribuiti i poteri
corrispondenti a quelli assegnati al Governo federale in
materia di decretazione d'urgenza e di attuazione di leggi
delegate dalle Assemblee regionali.
Lo statuto determina la composizione e disciplina le
modalità con cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa
alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi
generali della Regione.
Lo statuto prevede il referendum abrogativo dei
provvedimenti amministrativi e delle leggi, fatta esclusione
per quelle di bilancio e per le leggi istitutive di tributi,
secondo modalità stabilite dalla legge regionale".
Art. 36.
1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le
amministrazioni periferiche della Federazione nella Regione
sono riservate in via esclusiva al Commissario federale che è
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sue
funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale".
Art. 37.
1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 125. - Quando un atto legislativo delle Regioni
appaia invasivo delle competenze federali, la Federazione può
sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale.
Il Governo può sostituirsi agli organi di una Regione:
a) in caso di inerzia o di mancato esercizio,
entro i termini stabiliti dalla legge nazionale, di
adempimenti amministrativi da parte degli organi regionali;
b) in caso di gravi avvenimenti che mettano in
pericolo l'incolumità e la sicurezza pubblica, quando le
strutture regionali non siano in grado di provvedere
adeguatamente;
c) in ogni altro caso, su richiesta dei competenti
organi regionali.
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del
secondo comma, il provvedimento che dispone l'intervento
sostitutivo è sottoposto all'approvazione del Senato federale;
esso si dà per approvato se il Senato federale non ne nega
l'approvazione entro 15 giorni dalla presentazione.
Nell'ipotesi prevista dalla lettera b), il Governo
federale, sotto la propria responsabilità può adottare
provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al
Senato federale entro 48 ore per l'approvazione".
Art. 38.
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 126. - Oltre ai casi previsti dallo statuto,
l'Assemblea regionale può essere sciolta quando gli organi
regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla
Costituzione e per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente
della Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il
decreto si ha per approvato se il Senato federale non ne nega
l'approvazione entro 15 giorni dalla presentazione.
In caso di scioglimento le elezioni della nuova Assemblea
hanno luogo entro i successivi 90 giorni. Il decreto di
scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli
organi regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un
Commissario individuato nel decreto medesimo".
Art. 39.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale
è comunicata immediatamente al Governo, salvo quanto disposto
dall'articolo 129; non può essere promulgata prima di 15
giorni dalla comunicazione ed entra in vigore non prima di 15
giorni dalla sua pubblicazione.
Il Governo, quando la legge regionale contrasti con la
Costituzione, promuove entro 15 giorni dalla comunicazione
della legge stessa la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale, che si pronuncia entro 60 giorni.
Trascorso tale periodo senza una decisione, la legge regionale
è promulgata.
Il Governo può, quando la legge regionale si discosti dai
princìpi della legge nazionale e dagli altri contenuti nell'
articolo 70, secondo comma, lettera i), sollevare
opposizione di fronte alla Camera dei deputati entro 15 giorni
dalla comunicazione. La promulgazione della legge è
sospesa.
La Camera dei deputati investe dell'opposizione una
commissione composta da 15 membri della Camera dei deputati e
altrettanti del Senato federale. La commissione è presieduta
dal Presidente della Camera dei deputati, il cui voto, in caso
di parità, prevale. Essa può deliberare in via definitiva il
divieto di ulteriore corso della legge regionale nel termine
perentorio di 15 giorni".
Art. 40.
1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 128. - Mediante legge regionale o con accordi
disciplinati dalla legge regionale può essere diversificata,
anche per singoli casi, la attribuzione di funzioni regionali
e locali.
Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti
locali mediante trasferimenti secondo i criteri generali
stabiliti da legge nazionale.
Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria
nell'ambito locale con appositi fondi da ripartire secondo
criteri stabiliti dalla legge regionale in ragione anche dei
risultati ottenuti dagli enti locali territoriali
nell'applicazione dei propri tributi".
Art. 41.
1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 129. - In ogni Regione è istituito il Consiglio
delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo
statuto e dalla legge regionale.
Il Consiglio delle autonomie locali è composto da
rappresentanti degli esecutivi degli enti locali, scelti
tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e
territoriali delle diverse zone della Regione.
Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla
formazione delle leggi con funzioni consultive; può fare
proposte di legge all'Assemblea regionale.
Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio delle
autonomie:
a) le leggi che dispongono in materia di
ordinamento e funzioni degli enti territoriali, nonché la
legge che disciplina gli accordi previsti dall'articolo 128,
primo comma;
b) le leggi con le quali vengono determinati i
criteri per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del
fondo di perequazione locale.
L'opposizione del Consiglio delle autonomie ad una delle
leggi di cui al quarto comma può essere superata
dall'Assemblea regionale con la maggioranza assoluta dei
Consiglieri.
Il Consiglio delle autonomie, ove l'Assemblea regionale
superi la sua opposizione con le modalità di cui al comma
precedente può, a maggioranza assoluta, sottoporre la legge
regionale al giudizio della Corte costituzionale per
violazione dei princìpi di sussidiarietà e di autonomia
locale".
Art. 42.
1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli
enti locali si svolge mediante impugnazione da parte del
Presidente della Regione dinanzi al giudice competente. La
legge nazionale individua gli atti da sottoporre al controllo
e ne disciplina il procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o
sciolti dalla Regione nei soli casi previsti dalla legge
nazionale, la quale disciplina altresì i casi di esercizio
sostitutivo del potere da parte di autorità regionali.
La gestione delle amministrazioni locali è soggetta al
controllo della Corte dei conti secondo quanto disposto
dall'articolo 100, secondo comma, e a controllo interno in
conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali nonché
dagli statuti locali".
Art. 43.
1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - Con legge costituzionale possono essere
modificati i confini territoriali e le denominazioni delle
Regioni, sempre che la proposta sia approvata dalla
maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni
interessate con referendum indetto dal Governo, e le
nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla
fusione tra due o più Regioni, abbiano almeno quattro milioni
di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione
dei Comuni e delle Province sono decisi con legge regionale
sempre che la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni interessate".
Art. 44.
1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e
riscuotono i tributi di rispettiva competenza.
La legge nazionale stabilisce i criteri per l'attribuzione
alle Regioni di una quota del gettito delle imposte
federali.
La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le
Regioni mediante un apposito fondo.
I tributi regionali non possono essere disciplinati e
applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione
delle persone e delle cose all'interno della Federazione e
dell'Unione europea".
Art. 45.
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 133-bis.- L'Assemblea regionale approva ogni
anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo
presentati dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Le leggi di approvazione del bilancio regionale non
possono introdurre nuovi tributi o nuove o maggiori spese. Le
entrate che provengono dall'accensione di prestiti e che non
siano destinate a rimborsare prestiti possono essere impegnate
esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.
Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o comportino
riduzioni di entrate devono prevedere i mezzi finanziari per
farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nelle forme
indicate da apposita legge nazionale.
La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al
credito da parte delle Regioni".
Art. 46.
1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta da diciotto membri.
Quattro membri sono nominati dal Presidente della Repubblica.
I rimanenti membri sono eletti rispettivamente:
a) quattro dalla Camera dei deputati a
maggioranza di due terzi;
b) quattro dal Senato federale a maggioranza di
due terzi;
c) due eletti dalla Corte di cassazione e due
eletti dal tribunale amministrativo federale;
d) due eletti dagli organi regionali di giustizia
amministrativa".
2. Al sesto comma dall'articolo 135 della Costituzione, le
parole: "un Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "una
Assemblea".
3. Al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione,
le parole: "senatore, che il Parlamento" sono sostituite dalle
seguenti: "deputato, che la Camera dei deputati".
Art. 47.
1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le
parole: "alle Camere ed ai Consigli regionali" sono sostituite
dalle seguenti: "alla Camera dei deputati, al Senato federale
ed alle Assemblee regionali".
Art. 48.
1. All'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le
parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Camera dei deputati e dal Senato federale" e le parole:
"di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della
Camera dei deputati e del Senato federale".
Capo II
NORME TRANSITORIE
Art. 49.
1. Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto
regionale, in sede di prima costituzione il Consiglio delle
autonomie è composto dai Presidenti delle Province e dai
Sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione
demografica.
Art. 50.
1. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni
che, in ragione del principio di sussidiarietà, non possono
essere esercitate dagli enti locali, singoli o associati.
Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta approvata a
maggioranza assoluta dal Consiglio delle autonomie, alla
definizione provvede la legge nazionale.
Art. 51.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge
nazionale di riforma tributaria delle Regioni, la Federazione
applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle
persone giuridiche e l'imposta sul valore aggiunto. Le Regioni
applicano tutte le altre imposte che sono attualmente di
competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso
degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i
contributi sanitari su lavoratori dipendenti ed autonomi.
2. Alle Regioni è assegnata una quota dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativa ai redditi prodotti nel
loro territorio secondo i criteri e nella misura stabilita da
apposita legge nazionale.
3. E' istituito il fondo di perequazione interregionale
cui affluiscono quote dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa sull'intero territorio nella misura stabilita con
apposita legge nazionale secondo la previsione
costituzionale.
4. Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario
nazionale ed il fondo comune per le Regioni.
Art. 52.
1. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte
dei conti sono esercitate dai tribunali amministrativi
regionali secondo le norme fissate dalla legge nazionale. Sino
a quando tali norme non siano state emanate, le funzioni delle
sezioni regionali sono esercitate dalle corti di appello,
quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione,
mentre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono
svolte dall'ufficio del pubblico ministero presso le
giurisdizioni competenti.
2. Sino a quando non sia istituito il tribunale
amministrativo superiore, le relative funzioni sono esercitate
dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Art. 53.
1. Il Consiglio di Stato esercita le funzioni di tribunale
amministrativo federale fino all'entrata in vigore della legge
federale che ne disciplina l'istituzione e il
funzionamento.
Art. 54.
1. Nelle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna,
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
fino all'adozione dei nuovi statuti speciali, restano in
vigore gli statuti in atto vigenti.
Art. 55.
1. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di
elezione delle Assemblee regionali possono essere approvate
solo dopo lo svolgimento delle prime elezioni successive alla
promulgazione della presente legge costituzionale. Fino a quel
momento si applica la legge statale.