XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1215




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i prinćpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per garantire la protezione della salute del consumatore con riguardo alla produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari freschi, refrigerati e surgelati con scadenza breve e ad alto rischio di deteriorabilità in relazione al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al consumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento.


Art. 2.

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) deperibilità: il processo biologico che causa la perdita delle qualità originarie del prodotto alimentare all'atto della confezione;

                b) durabilità (shelf life) di un prodotto in determinate condizioni di conservazione: il tempo limite entro il quale l'alimento conserva in percentuale accettabile le sue principali caratteristiche organolettiche, strutturali, sensoriali e nutrizionali, nonché le principali condizioni di sicurezza igienica;

                c) indicatori di tempo e di temperatura (TTI time temperature indicators): i dispositivi di registrazione della storia tecnica del prodotto e delle sovresposizioni termiche dell'alimento i quali, come parte integrante dell'alimento confezionato, manifestino variazioni strutturali facilmente percettibili da chiunque e proporzionali all'esposizione temporale alla temperatura dell'alimento stesso.

Art. 3.

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati ai seguenti prinćpi e criteri direttivi:

                a) prevedere l'applicazione esclusivamente agli alimenti freschi, refrigerati e surgelati che hanno breve durabilità, prolungata da bassa temperatura e sono prodotti e posti in commercio in imballaggi preconfezionati;

                b) prevedere l'obbligo di inserire all'interno o all'esterno dell'imballaggio preconfezionato dell'alimento uno o più TTI e prevedere che sulla confezione siano apposte avvertenze, facilmente leggibili dai consumatori, sull'uso e lo scopo del TTI;

                c) stabilire specifiche sanzioni penali ed amministrative per i trasgressori adeguandosi a quelle vigenti in tema di sicurezza degli impianti e ai prinćpi della legge 25 giugno 1999, n. 205;

                d) adeguare la normativa vigente, apportando le opportune modificazioni, in particolare alle leggi 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, 27 gennaio 1968, n. 32, e successive modificazioni, 25 ottobre 1978, n. 690, al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 110, e 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1995, n. 493.


Art. 4.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo ottempera all'obbligo previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e nel caso non sia contrario il parere espresso dalla Commissione di cui alla medesima direttiva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle attività produttive stabilisce, con proprio decreto, i requisiti minimi e le specifiche tecniche dei TTI e della loro applicazione e taratura in relazione alla curva di durabilità indicata dal produttore per ogni singolo alimento preconfezionato e alle sue qualità, caratteristiche, durabilità o modalità di conservazione indicate dal produttore stesso.


Art. 5.

        1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del relativo parere almeno due mesi prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega.



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