XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1215
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i
prinćpi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 3, uno o
più decreti legislativi recanti norme per garantire la
protezione della salute del consumatore con riguardo alla
produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari
freschi, refrigerati e surgelati con scadenza breve e ad alto
rischio di deteriorabilità in relazione al rapporto tra il
tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto
al consumatore e la temperatura di conservazione durante il
periodo di immagazzinamento.
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) deperibilità: il processo biologico che causa
la perdita delle qualità originarie del prodotto alimentare
all'atto della confezione;
b) durabilità (shelf life) di un prodotto in
determinate condizioni di conservazione: il tempo limite entro
il quale l'alimento conserva in percentuale accettabile le sue
principali caratteristiche organolettiche, strutturali,
sensoriali e nutrizionali, nonché le principali condizioni di
sicurezza igienica;
c) indicatori di tempo e di temperatura (TTI
time temperature indicators): i dispositivi di
registrazione della storia tecnica del prodotto e delle
sovresposizioni termiche dell'alimento i quali, come parte
integrante dell'alimento confezionato, manifestino variazioni
strutturali facilmente percettibili da chiunque e
proporzionali all'esposizione temporale alla temperatura
dell'alimento stesso.
Art. 3.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
essere informati ai seguenti prinćpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione esclusivamente agli
alimenti freschi, refrigerati e surgelati che hanno breve
durabilità, prolungata da bassa temperatura e sono prodotti e
posti in commercio in imballaggi preconfezionati;
b) prevedere l'obbligo di inserire all'interno o
all'esterno dell'imballaggio preconfezionato dell'alimento uno
o più TTI e prevedere che sulla confezione siano apposte
avvertenze, facilmente leggibili dai consumatori, sull'uso e
lo scopo del TTI;
c) stabilire specifiche sanzioni penali ed
amministrative per i trasgressori adeguandosi a quelle vigenti
in tema di sicurezza degli impianti e ai prinćpi della legge
25 giugno 1999, n. 205;
d) adeguare la normativa vigente, apportando le
opportune modificazioni, in particolare alle leggi 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, 27 gennaio 1968, n.
32, e successive modificazioni, 25 ottobre 1978, n. 690, al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391, e successive modificazioni, ai decreti legislativi 27
gennaio 1992, n. 110, e 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre
1995, n. 493.
Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo ottempera all'obbligo previsto dal
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 93/43/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, e nel caso non sia contrario il
parere espresso dalla Commissione di cui alla medesima
direttiva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro delle attività produttive stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi e le specifiche tecniche dei TTI e
della loro applicazione e taratura in relazione alla curva di
durabilità indicata dal produttore per ogni singolo alimento
preconfezionato e alle sue qualità, caratteristiche,
durabilità o modalità di conservazione indicate dal produttore
stesso.
Art. 5.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del relativo
parere almeno due mesi prima della scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega.