XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1214




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di lire 20 milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza".



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