XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1214
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-quinquies) le spese sostenute in occasione del
matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di
celebrazione del medesimo, nel limite massimo di lire 20
milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative
alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi
prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e
l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato
la propria residenza".