XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1209
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA
Art. 1.
(Istituzione e sede).
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la mobilità e
l'occupazione dei dirigenti di azienda, di seguito denominata
"Agenzia", con sede in Roma. Oltre ai servizi operanti a
livello nazionale, l'Agenzia si articola in centri regionali e
locali.
Art. 2.
(Scopo).
1. L'Agenzia ha lo scopo di favorire l'attuazione di tutti
i provvedimenti relativi alla mobilità e all'occupazione dei
dirigenti. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle categorie professionali dei quadri amministrativi e
commerciali, dei tecnici ed assimilati dell'industria e del
commercio. L'attività dell'Agenzia si svolge nel quadro degli
accordi intervenuti con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Essa è incaricata di individuare ed
eventualmente assumere tutte le iniziative nel quadro delle
disposizioni giuridiche e regolamentari in vigore, al fine di
favorire con la massima efficacia possibile, per quanto
riguarda queste categorie professionali, l'incontro tra la
domanda e l'offerta di lavoro.
2. L'attività dell'Agenzia è essenzialmente rivolta a:
a) promuovere tutti i mezzi idonei a favorire i
contatti tra le imprese e i collaboratori, sia direttamente,
sia in collegamento con ogni organismo di collocamento;
b) dedicare una parte importante del proprio
potenziale allo studio ed all'attuazione di provvedimenti
collaterali all'occupazione, al fine di assicurare ai
dirigenti la possibilità di un atteggiamento attivo nella
scelta del proprio orientamento;
c) studiare e promuovere, in una prospettiva di
piena occupazione, le misure idonee a risolvere le difficoltà
che ostacolano il collocamento dei dirigenti;
d) realizzare un efficiente sistema di
informazione rispondente alle esigenze dell'Agenzia.
Art. 3.
(Esercizio sociale).
1. L'esercizio sociale dell'Agenzia inizia il 1^ gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4.
(Membri dell'Agenzia).
1. L'Agenzia è composta di membri effettivi, costituiti da
rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni
riconosciute del settore.
2. Possono collaborare al raggiungimento degli scopi
perseguiti anche rappresentanti di altre organizzazioni
esterne all'Agenzia, in qualità di membri associati.
3. Possono essere nominati altresì membri onorari, a
motivo dei servizi resi o dell'aiuto che possono arrecare.
Capo II
AMMINISTRAZIONE E
FUNZIONAMENTO
Art. 5.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. L'Agenzia è amministrata da un consiglio di
amministrazione comprendente:
a) per il collegio dei dirigenti, rappresentanti
scelti tra i membri effettivi edil cui numero è stabilito dal
regolamento interno dell'Agenzia, di cui all'articolo 7;
b) per il collegio dei datori di lavoro, un numero
di rappresentanti pari al numero totale dei membri del
collegio dei dirigenti.
2. Gli amministratori di ciascun collegio sono designati
rispettivamente dai membri effettivi che essi rappresentano,
secondo le modalità definite dal regolamento interno, di cui
all'articolo 7.
3. La durata del mandato degli amministratori è di due
anni. Il mandato è rinnovabile. In caso di vacanza,
l'organizzazione interessata provvede alla sostituzione del
proprio rappresentante: i poteri di quest'ultimo cessano al
momento in cui scade il mandato della persona sostituita.
Art. 6.
(Riunioni del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due
volte l'anno, ed ogni qualvolta ciò si renda necessario.
2. La riunione del consiglio di amministrazione è
obbligatoria se viene richiesta da almeno un terzo dei membri
del consiglio in carica.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono
valide soltanto quando in ciascun collegio il numero degli
amministratori con diritto di voto e presenti alla seduta è
uguale almeno alla metà del numero degli amministratori di
ciascun collegio.
4. La convocazione è comunicata con almeno otto giorni di
anticipo e comporta l'indicazione dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno è redatto dall'ufficio competente, ed in
caso di urgenza dal presidente e dal segretario.
5. Le decisioni o i pareri del consiglio di
amministrazione sono adottati a maggioranza dei membri
presenti o rappresentati. In caso di parità, la decisione è
rimessa ad una ulteriore riunione.
6. Delle assemblee viene tenuto verbale, firmato dal
segretario e dal vice segretario.
Art. 7.
(Poteri del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri
per le attività connesse allo scopo dell'Agenzia. In
particolare, esso redige lo statuto dell'Agenzia e ne assicura
la corretta applicazione, procede alle modifiche dello stesso
ai sensi dell'articolo 14; emana regolamenti interni per
l'applicazione della presente legge; gestisce le risorse
dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione può, per scopi
specifici, scegliere, anche esternamente ai suoi membri, uno o
più mandatari, dei quali esso è responsabile e che possono
essere autorizzati a delegare i poteri e le funzioni ad essi
conferiti.
Art. 8.
(Ufficio esecutivo).
1. Ogni due anni, nel corso della prima riunione
dell'esercizio sociale, di cui all'articolo 3, il consiglio di
amministrazione elegge, tra i suoi membri, un ufficio
esecutivo con composizione paritetica, comprendente dieci
membri, tra i quali:
a) il presidente;
b) uno o più vice presidenti;
c) un segretario ed un vice segretario;
d) un tesoriere ed un vice tesoriere.
2. Le funzioni di presidente, di tesoriere e di vice
tesoriere e le funzioni di vice presidente, di segretario e di
vice tesoriere sono conferite alternativamente a ciascuno dei
collegi di cui all'articolo 5.
3. Ai fini dell'elezione di cui al comma 1, la maggioranza
assoluta dei votanti è necessaria per la prima votazione; è
sufficiente la maggioranza relativa nella seconda votazione.
In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano.
4. L'ufficio esecutivo adotta tutti i provvedimenti
necessari per la gestione ed il buon funzionamento
amministrativo dell'Agenzia; cura lo svolgimento degli affari
correnti; esercita le deleghe ad esso eventualmente conferite
dal consiglio di amministrazione e delega a determinati suoi
membri alcune delle proprie attribuzioni; nomina il direttore
e ne determina le funzioni, ovvero delega tale carica ad
alcuni suoi membri.
5. Il presidente assicura l'esecuzione delle decisioni
dell'ufficio esecutivo ed il regolare funzionamento
dell'Agenzia, che egli rappresenta in sede giudiziaria ed in
tutti gli atti della vita civile. Egli può farsi sostituire da
un mandatario, per scopi specifici. Egli può delegare al
direttore tutti o parte dei propri poteri di gestione
corrente.
6. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso
di impedimento o di delega da parte di quest'ultimo.
7. Il segretario ed il vicesegretario sono incaricati
delle convocazioni, dei verbali, della corrispondenza, ovvero
delegano tali funzioni al direttore.
8. Il tesoriere ed il vice tesoriere hanno il compito di
assicurare la continuità del rapporto tra il consiglio di
amministrazione o l'ufficio esecutivo e la direzione
dell'Agenzia, nei settori finanziari e di bilancio. La loro
attività si svolge in quattro settori:
a) controllo delle entrate: essi assicurano il
collegamento con gli organi incaricati della raccolta delle
quote e curano la buona applicazione delle convenzioni
stipulate a tale fine;
b) tesoreria: controllano la situazione di
tesoreria dell'Agenzia e propongono al presidente i
provvedimenti, assunzioni o conferimenti di prestiti,
destinati ad assicurarne la buona gestione;
c) preparazione del bilancio: seguono
l'elaborazione dei progetti della direzione, che devono essere
ad essi comunicati prima della presentazione all'ufficio
esecutivo ed al consiglio di amministrazione;
d) monitoraggio del bilancio: ricevono
comunicazione della situazione delle spese in rapporto al
bilancio così come risulta dal controllo finanziario e
comunicano all'ufficio esecutivo le loro osservazioni;
giudicano congiuntamente sull'opportunità di trasferimenti da
una voce di bilancio all'altra, ed eventualmente li
autorizzano; propongono all'ufficio esecutivo, nel corso
dell'anno, finanziamenti supplementari limitati e con
carattere di urgenza, in caso si renda necessario a fronte di
situazioni impreviste; prima della presentazione del bilancio
al consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5,
vengono informati dei lavori della commissione di controllo,
di cui all'articolo 13, e della relazione del revisore.
9. In generale, il tesoriere e il vice tesoriere ricevono
tutti gli incarichi o le deleghe del consiglio di
amministrazione o dell'ufficio esecutivo per questioni di
ordine finanziario ed amministrativo.
Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di amministratore).
1. Le funzioni di amministratore sono gratuite. Gli
amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno, nonché eventualmente alle indennità
per perdite di retribuzione o di ogni altro premio occasionate
dall'esercizio delle loro funzioni.
2. Nel caso in cui l'impresa alla quale gli interessati
appartengono abbia anticipato indennità per perdite di
retribuzioni o di qualsiasi premio, l'Agenzia ne assicura il
rimborso.
3. Ai mandatari previsti al comma 2 dell'articolo 7 non
può essere accordata nessuna retribuzione, salvo il caso in
cui essi siano stati scelti esternamente al consiglio di
amministrazione, di cui all'articolo 5.
Art. 10.
(Commissioni speciali).
1. Commissioni speciali per lo studio di determinati
problemi sono istituite dal consiglio di amministrazione o
dall'ufficio esecutivo, i quali ne deliberano l'istituzione e
le caratteristiche, designandone altresì i presidenti ed i
membri, scelti tra i rappresentanti dei membri effettivi od
aggiunti dell'Agenzia. Le commissioni speciali possono inoltre
fare ricorso alla collaborazione di persone esterne per
l'assolvimento dei loro compiti.
Capo III
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 11.
(Risorse economiche).
1. Le risorse dell'Agenzia comprendono:
a) le quote dei membri effettivi, stabilite per il
primo anno in lire 1 milione per ciascuno di essi e
successivamente dal consiglio di amministrazione, di cui
all'articolo 5;
b) le sovvenzioni che possono essere accordate
dallo Stato, dai Ministeri, dai comuni e dagli enti
pubblici;
c) le altre risorse non vietate dalla legge, ed in
particolare i contributi padronali e salariali.
Art. 12.
(Erogazioni).
1. Le erogazioni comprendono le spese di gestione e di
amministrazione dell'Agenzia tutte le somme destinate a far
fronte agli oneri connessi allo scopo sociale.
Art. 13.
(Commissione di controllo).
1. Una commissione di controllo, di seguito denominato
"commissione", designata dal consiglio di amministrazione, di
cui all'articolo 5, verifica ogni anno la regolarità delle
operazioni contabili e finanziarie dell'Agenzia.
2. Le risultanze dei lavori della commissione sono
contenute in un rapporto scritto, indirizzato al consiglio di
amministrazione che ne autorizza la trasmissione ai membri
effettivi, di cui all'articolo 4, che ne facciano
richiesta.
3. La commissione è composta pariteticamente, in numero
eguale, di rappresentanti dei due collegi di cui all'articolo
5.
4. La commissione ovvero il consiglio di amministrazione
possono chiamare a far parte della commissione stessa un
revisore contabile oppure un contabile.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 14.
(Modifiche allo statuto).
1. Le modifiche allo statuto dell'Agenzia sono deliberate
validamente solo se, dopo parere dei membri effettivi
dell'Agenzia, esse raccolgono in ciascun collegio i due terzi
dei voti degli amministratori con diritto di voto.
Art. 15.
(Scioglimento).
1. Lo scioglimento dell'Agenzia può essere deliberato
soltanto da un'assemblea generale composta dai rappresentanti
dei membri effettivi raggruppati in due collegi:
a) uno composto dalle organizzazioni padronali;
b) l'altro composto dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali. Il numero dei delegati è stabilito
dal regolamento interno, di cui all'articolo 7.
2. Lo scioglimento può essere deciso soltanto con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi in ciascun
collegio.
3. Le convocazioni devono essere inviate ai delegati con
almeno un mese di anticipo. L'ufficio dell'assemblea è quello
del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5.
4. L'assemblea che decide lo scioglimento deve designare
eventualmente l'agenzia o l'organizzazione senza scopo di
lucro alla quale è devoluto il patrimonio dell'Agenzia dopo il
pagamento dell'eventuale passivo e la liquidazione dei beni
che sia necessaria per soddisfare tale passività; essa può del
pari designare uno o più commissari incaricati della
liquidazione dei conti e della devoluzione dei beni
dell'Agenzia.