XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1209




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA


Art. 1.

(Istituzione e sede).

        1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la mobilità e l'occupazione dei dirigenti di azienda, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Roma. Oltre ai servizi operanti a livello nazionale, l'Agenzia si articola in centri regionali e locali.


Art. 2.

(Scopo).

        1. L'Agenzia ha lo scopo di favorire l'attuazione di tutti i provvedimenti relativi alla mobilità e all'occupazione dei dirigenti. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle categorie professionali dei quadri amministrativi e commerciali, dei tecnici ed assimilati dell'industria e del commercio. L'attività dell'Agenzia si svolge nel quadro degli accordi intervenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essa è incaricata di individuare ed eventualmente assumere tutte le iniziative nel quadro delle disposizioni giuridiche e regolamentari in vigore, al fine di favorire con la massima efficacia possibile, per quanto riguarda queste categorie professionali, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
        2. L'attività dell'Agenzia è essenzialmente rivolta a:

                a) promuovere tutti i mezzi idonei a favorire i contatti tra le imprese e i collaboratori, sia direttamente, sia in collegamento con ogni organismo di collocamento;

                b) dedicare una parte importante del proprio potenziale allo studio ed all'attuazione di provvedimenti collaterali all'occupazione, al fine di assicurare ai dirigenti la possibilità di un atteggiamento attivo nella scelta del proprio orientamento;

                c) studiare e promuovere, in una prospettiva di piena occupazione, le misure idonee a risolvere le difficoltà che ostacolano il collocamento dei dirigenti;

                d) realizzare un efficiente sistema di informazione rispondente alle esigenze dell'Agenzia.


Art. 3.

(Esercizio sociale).

        1. L'esercizio sociale dell'Agenzia inizia il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 4.

(Membri dell'Agenzia).

        1. L'Agenzia è composta di membri effettivi, costituiti da rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni riconosciute del settore.
        2. Possono collaborare al raggiungimento degli scopi perseguiti anche rappresentanti di altre organizzazioni esterne all'Agenzia, in qualità di membri associati.
        3. Possono essere nominati altresì membri onorari, a motivo dei servizi resi o dell'aiuto che possono arrecare.


Capo II

AMMINISTRAZIONE E
FUNZIONAMENTO


Art. 5.

(Composizione del consiglio
di amministrazione).

        1. L'Agenzia è amministrata da un consiglio di amministrazione comprendente:

                a) per il collegio dei dirigenti, rappresentanti scelti tra i membri effettivi edil cui numero è stabilito dal regolamento interno dell'Agenzia, di cui all'articolo 7;

                b) per il collegio dei datori di lavoro, un numero di rappresentanti pari al numero totale dei membri del collegio dei dirigenti.

        2. Gli amministratori di ciascun collegio sono designati rispettivamente dai membri effettivi che essi rappresentano, secondo le modalità definite dal regolamento interno, di cui all'articolo 7.
        3. La durata del mandato degli amministratori è di due anni. Il mandato è rinnovabile. In caso di vacanza, l'organizzazione interessata provvede alla sostituzione del proprio rappresentante: i poteri di quest'ultimo cessano al momento in cui scade il mandato della persona sostituita.


Art. 6.

(Riunioni del consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta ciò si renda necessario.
        2. La riunione del consiglio di amministrazione è obbligatoria se viene richiesta da almeno un terzo dei membri del consiglio in carica.
        3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono valide soltanto quando in ciascun collegio il numero degli amministratori con diritto di voto e presenti alla seduta è uguale almeno alla metà del numero degli amministratori di ciascun collegio.
        4. La convocazione è comunicata con almeno otto giorni di anticipo e comporta l'indicazione dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno è redatto dall'ufficio competente, ed in caso di urgenza dal presidente e dal segretario.
        5. Le decisioni o i pareri del consiglio di amministrazione sono adottati a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità, la decisione è rimessa ad una ulteriore riunione.
        6. Delle assemblee viene tenuto verbale, firmato dal segretario e dal vice segretario.

Art. 7.

(Poteri del consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per le attività connesse allo scopo dell'Agenzia. In particolare, esso redige lo statuto dell'Agenzia e ne assicura la corretta applicazione, procede alle modifiche dello stesso ai sensi dell'articolo 14; emana regolamenti interni per l'applicazione della presente legge; gestisce le risorse dell'Agenzia.
        2. Il consiglio di amministrazione può, per scopi specifici, scegliere, anche esternamente ai suoi membri, uno o più mandatari, dei quali esso è responsabile e che possono essere autorizzati a delegare i poteri e le funzioni ad essi conferiti.


Art. 8.

(Ufficio esecutivo).

        1. Ogni due anni, nel corso della prima riunione dell'esercizio sociale, di cui all'articolo 3, il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, un ufficio esecutivo con composizione paritetica, comprendente dieci membri, tra i quali:

                a) il presidente;

                b) uno o più vice presidenti;

                c) un segretario ed un vice segretario;

                d) un tesoriere ed un vice tesoriere.

        2. Le funzioni di presidente, di tesoriere e di vice tesoriere e le funzioni di vice presidente, di segretario e di vice tesoriere sono conferite alternativamente a ciascuno dei collegi di cui all'articolo 5.
        3. Ai fini dell'elezione di cui al comma 1, la maggioranza assoluta dei votanti è necessaria per la prima votazione; è sufficiente la maggioranza relativa nella seconda votazione. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano.
        4. L'ufficio esecutivo adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione ed il buon funzionamento amministrativo dell'Agenzia; cura lo svolgimento degli affari correnti; esercita le deleghe ad esso eventualmente conferite dal consiglio di amministrazione e delega a determinati suoi membri alcune delle proprie attribuzioni; nomina il direttore e ne determina le funzioni, ovvero delega tale carica ad alcuni suoi membri.
        5. Il presidente assicura l'esecuzione delle decisioni dell'ufficio esecutivo ed il regolare funzionamento dell'Agenzia, che egli rappresenta in sede giudiziaria ed in tutti gli atti della vita civile. Egli può farsi sostituire da un mandatario, per scopi specifici. Egli può delegare al direttore tutti o parte dei propri poteri di gestione corrente.
        6. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di impedimento o di delega da parte di quest'ultimo.
        7. Il segretario ed il vicesegretario sono incaricati delle convocazioni, dei verbali, della corrispondenza, ovvero delegano tali funzioni al direttore.
        8. Il tesoriere ed il vice tesoriere hanno il compito di assicurare la continuità del rapporto tra il consiglio di amministrazione o l'ufficio esecutivo e la direzione dell'Agenzia, nei settori finanziari e di bilancio. La loro attività si svolge in quattro settori:

                a) controllo delle entrate: essi assicurano il collegamento con gli organi incaricati della raccolta delle quote e curano la buona applicazione delle convenzioni stipulate a tale fine;

                b) tesoreria: controllano la situazione di tesoreria dell'Agenzia e propongono al presidente i provvedimenti, assunzioni o conferimenti di prestiti, destinati ad assicurarne la buona gestione;

                c) preparazione del bilancio: seguono l'elaborazione dei progetti della direzione, che devono essere ad essi comunicati prima della presentazione all'ufficio esecutivo ed al consiglio di amministrazione;

                d) monitoraggio del bilancio: ricevono comunicazione della situazione delle spese in rapporto al bilancio così come risulta dal controllo finanziario e comunicano all'ufficio esecutivo le loro osservazioni; giudicano congiuntamente sull'opportunità di trasferimenti da una voce di bilancio all'altra, ed eventualmente li autorizzano; propongono all'ufficio esecutivo, nel corso dell'anno, finanziamenti supplementari limitati e con carattere di urgenza, in caso si renda necessario a fronte di situazioni impreviste; prima della presentazione del bilancio al consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5, vengono informati dei lavori della commissione di controllo, di cui all'articolo 13, e della relazione del revisore.

        9. In generale, il tesoriere e il vice tesoriere ricevono tutti gli incarichi o le deleghe del consiglio di amministrazione o dell'ufficio esecutivo per questioni di ordine finanziario ed amministrativo.


Art. 9.

(Esercizio delle funzioni di amministratore).

        1. Le funzioni di amministratore sono gratuite. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché eventualmente alle indennità per perdite di retribuzione o di ogni altro premio occasionate dall'esercizio delle loro funzioni.
        2. Nel caso in cui l'impresa alla quale gli interessati appartengono abbia anticipato indennità per perdite di retribuzioni o di qualsiasi premio, l'Agenzia ne assicura il rimborso.
        3. Ai mandatari previsti al comma 2 dell'articolo 7 non può essere accordata nessuna retribuzione, salvo il caso in cui essi siano stati scelti esternamente al consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5.


Art. 10.

(Commissioni speciali).

        1. Commissioni speciali per lo studio di determinati problemi sono istituite dal consiglio di amministrazione o dall'ufficio esecutivo, i quali ne deliberano l'istituzione e le caratteristiche, designandone altresì i presidenti ed i membri, scelti tra i rappresentanti dei membri effettivi od aggiunti dell'Agenzia. Le commissioni speciali possono inoltre fare ricorso alla collaborazione di persone esterne per l'assolvimento dei loro compiti.


Capo III

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA


Art. 11.

(Risorse economiche).

        1. Le risorse dell'Agenzia comprendono:

                a) le quote dei membri effettivi, stabilite per il primo anno in lire 1 milione per ciascuno di essi e successivamente dal consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5;

                b) le sovvenzioni che possono essere accordate dallo Stato, dai Ministeri, dai comuni e dagli enti pubblici;

                c) le altre risorse non vietate dalla legge, ed in particolare i contributi padronali e salariali.


Art. 12.

(Erogazioni).

        1. Le erogazioni comprendono le spese di gestione e di amministrazione dell'Agenzia tutte le somme destinate a far fronte agli oneri connessi allo scopo sociale.


Art. 13.

(Commissione di controllo).

        1. Una commissione di controllo, di seguito denominato "commissione", designata dal consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni contabili e finanziarie dell'Agenzia.
        2. Le risultanze dei lavori della commissione sono contenute in un rapporto scritto, indirizzato al consiglio di amministrazione che ne autorizza la trasmissione ai membri effettivi, di cui all'articolo 4, che ne facciano richiesta.
        3. La commissione è composta pariteticamente, in numero eguale, di rappresentanti dei due collegi di cui all'articolo 5.
        4. La commissione ovvero il consiglio di amministrazione possono chiamare a far parte della commissione stessa un revisore contabile oppure un contabile.


Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE


Art. 14.

(Modifiche allo statuto).

        1. Le modifiche allo statuto dell'Agenzia sono deliberate validamente solo se, dopo parere dei membri effettivi dell'Agenzia, esse raccolgono in ciascun collegio i due terzi dei voti degli amministratori con diritto di voto.


Art. 15.

(Scioglimento).

        1. Lo scioglimento dell'Agenzia può essere deliberato soltanto da un'assemblea generale composta dai rappresentanti dei membri effettivi raggruppati in due collegi:

                a) uno composto dalle organizzazioni padronali;

                b) l'altro composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento interno, di cui all'articolo 7.
        2. Lo scioglimento può essere deciso soltanto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in ciascun collegio.
        3. Le convocazioni devono essere inviate ai delegati con almeno un mese di anticipo. L'ufficio dell'assemblea è quello del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5.
        4. L'assemblea che decide lo scioglimento deve designare eventualmente l'agenzia o l'organizzazione senza scopo di lucro alla quale è devoluto il patrimonio dell'Agenzia dopo il pagamento dell'eventuale passivo e la liquidazione dei beni che sia necessaria per soddisfare tale passività; essa può del pari designare uno o più commissari incaricati della liquidazione dei conti e della devoluzione dei beni dell'Agenzia.



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