XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1207
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, con sede in Roma, l'Accademia del
doppiaggio, di seguito denominata "Accademia". L'Accademia è
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è
sottoposta alla vigilanza ed alla tutela del Ministero per i
beni e le attività culturali.
2. L'Accademia ha il compito della formazione
professionale e dell'addestramento pratico degli elementi
artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione
cinematografica in qualità di attori doppiatori.
3. L'Accademia ha lo scopo di promuovere e dare incremento
agli studi, alle ricerche ed alle esperienze nel campo del
doppiaggio anche mediante pubblicazioni e la formazione di
banche dati pubbliche e di archivi, al fine di elevare e
diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento
della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua
e della cultura italiana.
4. Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui
ai commi 2 e 3, l'Accademia provvede alla organizzazione e al
funzionamento di adeguati centri sperimentali di doppiaggio,
con annessi laboratori e teatri di posa e corsi
teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere
assegnate borse di studio.
5. La durata del corso accademico è stabilito in tre anni
con i seguenti insegnamenti fondamentali:
a) lingua e letteratura italiana;
b) due lingue straniere, di cui almeno una del
ceppo latino;
c) diritto civile;
d) diritto delle telecomunicazioni;
e) diritto internazionale pubblico e privato;
f) diritto d'autore;
g) storia del cinema;
h) storia del teatro;
i) organizzazione del doppiaggio;
l) recitazione e dizione.
6. Fermi restando gli insegnamenti indicati al comma 5, il
programma di insegnamento, la sua articolazione e i
particolari requisiti per l'ammissione sono adottati con
regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Sono altresì adottate con regolamento, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) le norme di accesso all'Accademia;
b) le norme relative all'assunzione e allo stato
giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica
del personale medesimo, al trattamento di quiescenza.
8. Per la copertura delle vacanze di organico si provvede
mediante le procedure di cui al capo III del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo
di "esperto nella disciplina del doppiaggio".
Art. 2.
1. Lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentita la commissione consultiva
per il cinema, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492.
2. Sono organi dell'Accademia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente
qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale
rappresentanza dell'Accademia, dura in carica quattro anni e
può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di
impedimento è sostituito dal vicepresidente, nominato ai sensi
del comma 5. Al presidente spetta una indennità annua di
carica, la cui misura è determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il presidente dell'Accademia;
b) quattro esperti del doppiaggio;
c) un rappresentante dell'Ente cinema spa;
d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione
italiana spa.
5. Gli esperti di cui al comma 4, lettera b), scelti
tra personalità di particolare competenza nel campo del
doppiaggio cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, gli
attori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, i tecnici e i
produttori, sono nominati con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, sentito il parere della commissione
consultiva per il cinema. Il vicepresidente è nominato dal
consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi
spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio
di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia
è demandato ad un collegio di tre revisori nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri. I revisori dei conti
durano in carica tre anni e possono essere confermati. I
revisori compilano, sul bilancio preventivo e sul conto
consuntivo, distinte relazioni che sono comunicate al
Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei
revisori dei conti spetta un emolumento nella misura fissata
anno per anno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il direttore generale è nominato con deliberazione del
consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è
regolato con contratto di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa
anche il trattamento economico del direttore generale, è
approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il direttore generale:
a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati
dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il
funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei
servizi;
b) dirige il personale;
c) svolge le funzioni di segretario del consiglio
di amministrazione.
8. La gestione finanziaria dell'Accademia si svolge in
base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di
amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello al quale si riferisce ed approvato dal Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il contenuto e la struttura del
bilancio di previsione sono determinati secondo le
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e
contabile dell'Accademia, deliberato dal consiglio di
amministrazione. Il regolamento deve tenere conto delle
peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle
disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e
successive modificazioni.
9. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio
della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle
norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e
di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi,
ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ad esperti in materia cinematografica,
audiovisiva e della comunicazione; in tale caso le relative
deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
10. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione
sull'attività svolta ed è trasmesso al Ministro per i beni e
le attività culturali, che lo approva, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.