XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1206




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ordine professionale).

        1. E' istituito l'ordine professionale dei doppiatori cinematografici, con sede in Roma. Possono essere istituiti ordini in sedi periferiche, al quale appartengono i doppiatori iscritti nei rispettivi albi.
        2. L'ordine professionale dei doppiatori cinematografici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la funzione di tenuta del relativo albo professionale e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.
        3. Sono "doppiatori cinematografici", i professionisti aventi i requisiti stabiliti dalla presente legge, che sostituiscono la loro voce a quella dell'attore, nella colonna sonora dei filmati cinematografici o televisivi, nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originaria.
        4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione e non impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.


Art. 2.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

        1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale dei doppiatori cinematografici, di seguito denominato "consiglio dell'ordine", ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni.
        2. Il consiglio è composto da nove membri eletti, tra gli iscritti all'ordine, con votazione segreta.
        3. Il consiglio, con votazione palese, elegge nel suo ambito il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere.
        4. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti attribuzioni:
            a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni, alla cancellazione ed alla revisione biennale;

            b) propone annualmente al Ministro della giustizia, che le approva con proprio decreto, le tabelle minime degli onorari professionali, collegandole con quelle internazionali;

            c) vigila sull'osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

            d) adotta i provvedimenti disciplinari;

            e) predispone ed aggiorna il codice deontologico, da sottoporre a referendum tra gli iscritti;

            f) provvede all'amministrazione e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine, compilando altresì il bilancio preventivo e consuntivo;

            g) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia e al Ministero per i beni e le attività culturali;

            h) determina i contributi annuali che gli iscritti devono corrispondere, oltre alle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulle liquidazioni degli onorari;

            i) designa i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;

            l) esprime pareri, su richiesta di altri organismi, ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni che finalizzano la loro formazione professionale nel campo del doppiaggio.


Art. 3.

(Elenco speciale dei non esercenti).

        1. E' istituito presso l'ordine, allegato all'albo, l'elenco speciale dei non esercenti, nel quale, a richiesta degli interessati, vanno iscritti i doppiatori che si trovano temporaneamente in condizioni di non esercitare la professione.
        2. Gli iscritti all'elenco speciale corrispondono una quota di iscrizione all'albo ridotta, determinata nei modi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h).


Art. 4.

(Elenco speciale per i minori).

        1. Presso la sede centrale dell'ordine e presso le sedi periferiche possono essere istituiti elenchi speciali ove iscrivere i doppiatori di minore età.
        2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tale elenco speciale sono definite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Art. 5.

(Attribuzioni del presidente del consiglio
dell'ordine).

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal consiglio. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ordine; rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.


Art. 6.

(Scioglimento del consiglio
dell'ordine).

        1. Il Ministro della giustizia può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento del consiglio dell'ordine, a causa di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.
        2. Con il decreto di scioglimento, da emanare entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, è nominato un commissario straordinario il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione del consiglio.
        3. Il commissario può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.


Art. 7.

(Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio dell'ordine).

        1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine e gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati, davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.
        2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
        3. I ricorsi in maniera elettorale non hanno effetto sospensivo.
        4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
        5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.


Art. 8.

(Iscrizione all'albo).

        1. L'iscrizione all'albo, avviene a seguito di istanza rivolta al consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

            a) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

            b) godimento dei diritti civili;

            c) abilitazione all'esercizio della professione;

            d) residenza nel territorio della Repubblica italiana.


Art. 9.

(Esame di Stato).

        1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di doppiatore sono adottati con regolamento emanato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 10.

(Formazione degli elenchi).

        1. Le iscrizioni all'albo professionale avvengono seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.


Art. 11.

(Norme transitorie per l'iscrizione
all'albo).

        1. Nelle more della attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 9, possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che documentino di avere svolto attività di doppiaggio per almeno 500 ore lavorative e di avere versato i relativi contributi.


Art. 12.

(Norma transitoria per la formazione
dell'albo).

        1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina, con proprio decreto, una commissione con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.
        2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di cassazione che la presiede e da un magistrato ordinario, nonché da quattro esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro della giustizia.
        3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del Ministero della giustizia.
        4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.
        5. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati al Ministero della giustizia.
        6. La commissione di cui al comma 1 delibera con la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.
        7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, la commissione di cui al comma 1 deposita l'albo presso il Ministero della giustizia; l'albo è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero medesimo.



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