XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1206
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ordine professionale).
1. E' istituito l'ordine professionale dei doppiatori
cinematografici, con sede in Roma. Possono essere istituiti
ordini in sedi periferiche, al quale appartengono i doppiatori
iscritti nei rispettivi albi.
2. L'ordine professionale dei doppiatori cinematografici
ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la
funzione di tenuta del relativo albo professionale e quella di
controllo sulla disciplina degli iscritti.
3. Sono "doppiatori cinematografici", i professionisti
aventi i requisiti stabiliti dalla presente legge, che
sostituiscono la loro voce a quella dell'attore, nella colonna
sonora dei filmati cinematografici o televisivi, nel pieno
rispetto degli intenti artistici dell'opera originaria.
4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione e non impedisce l'iscrizione ad altri albi
professionali.
Art. 2.
(Consiglio nazionale dell'ordine).
1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale dei
doppiatori cinematografici, di seguito denominato "consiglio
dell'ordine", ha sede presso il Ministero della giustizia e
dura in carica tre anni.
2. Il consiglio è composto da nove membri eletti, tra gli
iscritti all'ordine, con votazione segreta.
3. Il consiglio, con votazione palese, elegge nel suo
ambito il presidente, il vice presidente e il segretario
tesoriere.
4. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti
attribuzioni:
a) cura la tenuta dell'albo professionale,
provvedendo alle iscrizioni, alla cancellazione ed alla
revisione biennale;
b) propone annualmente al Ministro della
giustizia, che le approva con proprio decreto, le tabelle
minime degli onorari professionali, collegandole con quelle
internazionali;
c) vigila sull'osservanza, da parte degli
iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
da sottoporre a referendum tra gli iscritti;
f) provvede all'amministrazione e alla gestione
del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine, compilando
altresì il bilancio preventivo e consuntivo;
g) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti
annuali al Ministero della giustizia e al Ministero per i beni
e le attività culturali;
h) determina i contributi annuali che gli iscritti
devono corrispondere, oltre alle tasse per il rilascio dei
certificati e dei pareri sulle liquidazioni degli onorari;
i) designa i rappresentanti dell'ordine presso
altri organismi;
l) esprime pareri, su richiesta di altri
organismi, ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione
di istituzioni che finalizzano la loro formazione
professionale nel campo del doppiaggio.
Art. 3.
(Elenco speciale dei non esercenti).
1. E' istituito presso l'ordine, allegato all'albo,
l'elenco speciale dei non esercenti, nel quale, a richiesta
degli interessati, vanno iscritti i doppiatori che si trovano
temporaneamente in condizioni di non esercitare la
professione.
2. Gli iscritti all'elenco speciale corrispondono una
quota di iscrizione all'albo ridotta, determinata nei modi e
nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
h).
Art. 4.
(Elenco speciale per i minori).
1. Presso la sede centrale dell'ordine e presso le sedi
periferiche possono essere istituiti elenchi speciali ove
iscrivere i doppiatori di minore età.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tale
elenco speciale sono definite dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei
genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 5.
(Attribuzioni del presidente del consiglio
dell'ordine).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine esercita le
attribuzioni conferitegli dalla legge o dal consiglio. Il
presidente ha la legale rappresentanza dell'ordine; rilascia i
certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Art. 6.
(Scioglimento del consiglio
dell'ordine).
1. Il Ministro della giustizia può disporre, con
proprio decreto, lo scioglimento del consiglio dell'ordine, a
causa di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni
richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro
richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo
degli iscritti all'albo.
2. Con il decreto di scioglimento, da emanare entro un
mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, è
nominato un commissario straordinario il quale dispone, entro
tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione del
consiglio.
3. Il commissario può nominare, tra gli iscritti all'albo,
un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni,
composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali
con funzione di segretario.
Art. 7.
(Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio dell'ordine).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine e gli
atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed
alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati,
davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal
procuratore della Repubblica.
2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla
notificazione del provvedimento impugnato o dalla
proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in maniera elettorale non hanno effetto
sospensivo.
4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, il tribunale competente provvede in camera di
consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale.
Art. 8.
(Iscrizione all'albo).
1. L'iscrizione all'albo, avviene a seguito di istanza
rivolta al consiglio dell'ordine. Possono ottenere
l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, ovvero essere
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno
Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal
Ministero degli affari esteri;
b) godimento dei diritti civili;
c) abilitazione all'esercizio della
professione;
d) residenza nel territorio della Repubblica
italiana.
Art. 9.
(Esame di Stato).
1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
doppiatore sono adottati con regolamento emanato, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentito il consiglio
dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 10.
(Formazione degli elenchi).
1. Le iscrizioni all'albo professionale avvengono
seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
Art. 11.
(Norme transitorie per l'iscrizione
all'albo).
1. Nelle more della attuazione delle disposizioni
sull'esame di Stato di cui all'articolo 9, possono chiedere
l'iscrizione all'albo i soggetti che documentino di avere
svolto attività di doppiaggio per almeno 500 ore lavorative e
di avere versato i relativi contributi.
Art. 12.
(Norma transitoria per la formazione
dell'albo).
1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nomina,
con proprio decreto, una commissione con l'incarico di
provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta
fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, dettando
anche le relative disposizioni procedurali.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di
cassazione che la presiede e da un magistrato ordinario,
nonché da quattro esperti designati dal Ministro per i beni e
le attività culturali di concerto con il Ministro della
giustizia.
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono
assicurate dal personale del Ministero della giustizia.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
fa le veci il membro più anziano di età.
5. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, le
domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati
al Ministero della giustizia.
6. La commissione di cui al comma 1 delibera con la
presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente o
chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro
sei mesi dal suo insediamento, la commissione di cui al comma
1 deposita l'albo presso il Ministero della giustizia; l'albo
è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero
medesimo.