XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1203
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di
pensione, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e
successive modificazioni, di importo pari o superiore al
trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno
integrativo mensile fino alla concorrenza dell'importo del
trattamento minimo aumentato di un terzo.
Art. 2.
(Assegno integrativo).
1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della
presente legge è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti
previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento, non
è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal
computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è
parte integrante del trattamento di pensione.
Art. 3.
(Decorrenza).
1. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal
mese successivo alla presentazione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale della relativa domanda e permane
quale diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore
della normativa di riordino del sistema pensionistico.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 400miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.