XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1202
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del
1934).
1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 8. - 1. I laureati in giurisprudenza, che
svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti,
a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui
frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal
consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel
cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere
disciplinare del consiglio stesso.
2. I praticanti avvocati, dopo due anni dalla
iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con
il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare
l'attività professionale nei limiti e con le modalità
stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479.
3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva
e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i
procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda nell'albo
professionale degli avvocati.
4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni
di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo
professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro
speciale di cui al comma 1.
5. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione
nel registro speciale di cui al comma 1 devono,
contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione
dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività
professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la
cancellazione dal registro medesimo.
6. E' condizione per l'esercizio dell'attività di
cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente
del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è
iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta
dignità della professione forense, giuro di adempiere ai
doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida
con lealtà, onore e diligenza per i fini dellagiustizia"".
Art. 2.
(Norme transitorie).
1. I praticanti avvocati che alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di
abilitazione, decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui
all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla
medesima data, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il
termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal
medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di
decadenza.
2. I praticanti avvocati che alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano essere iscritti nel
registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo
previgente alla medesima data, e che non hanno maturato il
periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma 1 del
presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo
di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine
biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del
citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I
praticanti avvocati non ammessi al patrocino alla data di
entrata in vigore della presente legge possono richiederne
l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel
testo previgente alla medesima data, al fine della maturazione
dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione all'albo
professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al
patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge
devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente,
portare a compimento il periodo triennale di patrocinio
richiesto per l'iscrizione all'albo professionale citato.