XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1199
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
prodotti, agli ingredienti alimentari ed ai prodotti
farmaceutici destinati al consumo o uso umano, derivanti
interamente o parzialmente da prodotti geneticamente
modificati.
Art. 2.
1. Le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti
costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati
devono riportare in etichetta la dicitura: "prodotto
contenente ingredienti geneticamente modificati" e le relative
specifiche.
2. Con decreto del Ministro della sanità, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla predisposizione di un elenco delle materie prime
destinate alla preparazione di prodotti destinati all'uso
umano, di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono competenti nella vigilanza e nel controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 4.
1. Chiunque produca prodotti semilavorati e prodotti
finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più
ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta
prevista dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione
della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a
sei mesi e non superiore a diciotto mesi e alla confisca del
prodotto.
2. Chiunque ponga in commercio prodotti semilavorati e
prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o
più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta
prevista dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione
della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a
sei mesi e non superiore ad un anno, alla confisca del
prodotto e alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di lire 25 milioni.
3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, in caso di
recidiva, è previsto il ritiro della licenza ed il pagamento
di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma non inferiore a lire 50 milioni.
4. I soggetti responsabili delle inadempienze di cui ai
commi 1 e 2 sono civilmente responsabili degli eventuali danni
alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di
sostanze geneticamente modificate non dichiarate in
etichetta.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.