XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1199




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai prodotti, agli ingredienti alimentari ed ai prodotti farmaceutici destinati al consumo o uso umano, derivanti interamente o parzialmente da prodotti geneticamente modificati.


Art. 2.

        1. Le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati devono riportare in etichetta la dicitura: "prodotto contenente ingredienti geneticamente modificati" e le relative specifiche.
        2. Con decreto del Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla predisposizione di un elenco delle materie prime destinate alla preparazione di prodotti destinati all'uso umano, di cui al comma 1.


Art. 3.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti nella vigilanza e nel controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.


Art. 4.

        1. Chiunque produca prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi e alla confisca del prodotto.
        2. Chiunque ponga in commercio prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, alla confisca del prodotto e alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 25 milioni.
        3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, in caso di recidiva, è previsto il ritiro della licenza ed il pagamento di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 50 milioni.
        4. I soggetti responsabili delle inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di sostanze geneticamente modificate non dichiarate in etichetta.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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