XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1192
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge tutela la maternità e promuove tutte
le iniziative atte a valorizzare la dimensione naturale e
umana della nascita.
Art. 2.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplinano, nell'ambito del
progetto obiettivo tutela materno-infantile individuato dal
piano sanitario nazionale, il servizio di assistenza ostetrica
domiciliare alla maternità.
Art. 3.
1. Il parto assistito a domicilio avviene per libera
scelta della partoriente, previa valutazione medica di
compatibilità con lo stato di salute della madre e del
nascituro, garantendo loro idonee condizioni di assistenza
ostetrica e psicologica.
2. L'ostetrica o l'ostetrico che si sono occupati della
fase prenatale devono preferibilmente assistere il parto.
3. Per eventuali emergenze che possono verificarsi durante
il travaglio e il parto gli operatori sanitari mantengono
costanti rapporti con i servizi di emergenza ospedalieri.
Art. 4.
1. Alla madre deve essere assicurata, per almeno otto
giorni a partire da quello del parto, un'adeguata assistenza
nella conduzione della propria casa, nella cura del neonato e,
eventualmente, degli altri bambini.
2. L'assistenza domiciliare avviene secondo le direttive
dell'ostetrica o dell'ostetrico che hanno seguito la fase
prenatale e il parto.