XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1192




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge tutela la maternità e promuove tutte le iniziative atte a valorizzare la dimensione naturale e umana della nascita.


Art. 2.

        1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, nell'ambito del progetto obiettivo tutela materno-infantile individuato dal piano sanitario nazionale, il servizio di assistenza ostetrica domiciliare alla maternità.


Art. 3.

        1. Il parto assistito a domicilio avviene per libera scelta della partoriente, previa valutazione medica di compatibilità con lo stato di salute della madre e del nascituro, garantendo loro idonee condizioni di assistenza ostetrica e psicologica.
        2. L'ostetrica o l'ostetrico che si sono occupati della fase prenatale devono preferibilmente assistere il parto.
        3. Per eventuali emergenze che possono verificarsi durante il travaglio e il parto gli operatori sanitari mantengono costanti rapporti con i servizi di emergenza ospedalieri.


Art. 4.

        1. Alla madre deve essere assicurata, per almeno otto giorni a partire da quello del parto, un'adeguata assistenza nella conduzione della propria casa, nella cura del neonato e, eventualmente, degli altri bambini.
        2. L'assistenza domiciliare avviene secondo le direttive dell'ostetrica o dell'ostetrico che hanno seguito la fase prenatale e il parto.



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