XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1191
PROPOSTA Dl LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento
dell'educazione sanitaria).
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, è
introdotto nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado
l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata
"educazione sanitaria".
2. L'insegnamento dell'educazione sanitaria si prefigge lo
scopo di contribuire alla formazione nei giovani di una
cultura ispirata alla conoscenza delle patologie più diffuse e
alla possibilità di prevenire l'insorgenza di malattie, nel
contesto di una imprescindibile attività di prevenzione che lo
Stato, ed in particolare l'istituzione scolastica, ha il
dovere di rendere conoscibile e praticabile a tutti.
Art. 2.
(Programmazione oraria dell'insegnamento dell'educazione
sanitaria).
1. All'insegnamento dell'educazione sanitaria sono
destinate due ore a settimana, anche frazionabili, individuate
nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni
vigenti in materia.
2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle proprie
funzioni di programmazione delle attività educative, definisce
le modalità attinenti alla collocazione temporale,
eventualmente anche pomeridiana, delle ore dedicate
all'insegnamento dell'educazione sanitaria ai sensi del comma
1.
Art. 3.
(Docenti incaricati).
1. All'insegnamento dell'educazione sanitaria sono
preposti laureati in medicina e chirurgia che, per un periodo
minimo di tre anni, hanno prestato la loro opera presso il
settore di medicina preventiva delle aziende sanitarie
locali.
Art. 4.
(Criteri per l'accesso all'insegnamento).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità,
previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni
parlamentari, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per
la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5 e definisce,
altresì, i criteri retributivi e le modalità che devono
presiedere all'apporto recato dai dipendenti provenienti
dall'amministrazione della sanità e preposti all'insegnamento
dell'educazione sanitaria ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5.
(Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale
degli insegnanti).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità,
approva e rende esecutivo un progetto complessivo di corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale, della durata di
sei mesi, al fine di fornire agli insegnanti di cui
all'articolo 3 gli elementi tecnico-informativi necessari
all'espletamento del nuovo incarico.
2. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 è
esonerato dal servizio per tutto il periodo di durata degli
stessi.
Art. 6.
(Programmi di insegnamento).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità, con
proprio decreto, stabilisce il contenuto dei programmi di
insegnamento dell'educazione sanitaria.
2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere la
trattazione sia teorica sia pratica della materia, al fine di
formare negli studenti una coscienza civile che esalti la
cultura della conoscenza e della prevenzione sanitarie.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'untà previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando in pari misura gli accantonamenti
relativi al Ministero della pubblica istruzione ed al
Ministero della sanità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.