XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1191




PROPOSTA Dl LEGGE


Art. 1.

(Introduzione dell'insegnamento
dell'educazione sanitaria).

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, è introdotto nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata "educazione sanitaria".
        2. L'insegnamento dell'educazione sanitaria si prefigge lo scopo di contribuire alla formazione nei giovani di una cultura ispirata alla conoscenza delle patologie più diffuse e alla possibilità di prevenire l'insorgenza di malattie, nel contesto di una imprescindibile attività di prevenzione che lo Stato, ed in particolare l'istituzione scolastica, ha il dovere di rendere conoscibile e praticabile a tutti.


Art. 2.

(Programmazione oraria dell'insegnamento dell'educazione
sanitaria).

        1. All'insegnamento dell'educazione sanitaria sono destinate due ore a settimana, anche frazionabili, individuate nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni vigenti in materia.
        2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative, definisce le modalità attinenti alla collocazione temporale, eventualmente anche pomeridiana, delle ore dedicate all'insegnamento dell'educazione sanitaria ai sensi del comma 1.


Art. 3.

(Docenti incaricati).

        1. All'insegnamento dell'educazione sanitaria sono preposti laureati in medicina e chirurgia che, per un periodo minimo di tre anni, hanno prestato la loro opera presso il settore di medicina preventiva delle aziende sanitarie locali.


Art. 4.

(Criteri per l'accesso all'insegnamento).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5 e definisce, altresì, i criteri retributivi e le modalità che devono presiedere all'apporto recato dai dipendenti provenienti dall'amministrazione della sanità e preposti all'insegnamento dell'educazione sanitaria ai sensi dell'articolo 3.


Art. 5.

(Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale
degli insegnanti).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità, approva e rende esecutivo un progetto complessivo di corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, della durata di sei mesi, al fine di fornire agli insegnanti di cui all'articolo 3 gli elementi tecnico-informativi necessari all'espletamento del nuovo incarico.
        2. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 è esonerato dal servizio per tutto il periodo di durata degli stessi.


Art. 6.

(Programmi di insegnamento).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione sanitaria.
        2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere la trattazione sia teorica sia pratica della materia, al fine di formare negli studenti una coscienza civile che esalti la cultura della conoscenza e della prevenzione sanitarie.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'untà previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando in pari misura gli accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero della sanità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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