XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1190
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso gli edifici ospitanti scuole materne,
elementari, medie inferiori e superiori è istituito un
presidio sanitario scolastico affidato ad un medico e a due
infermieri professionali.
Art. 2.
1. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale
competente per territorio, sulla base dei criteri indicati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua, con proprio atto, le
ipotesi in cui, in ambito provinciale, può essere istituito un
unico presidio il cui ambito operativo si estende a due o più
scuole.
Art. 3.
1. Presso gli edifici scolastici devono essere messi a
disposizione del presidio sanitario scolastico locali idonei
allo svolgimento delle attività assegnate.
Art. 4.
1. Il presidio sanitario scolastico opera come struttura
di pronto soccorso e di primo intervento nonché per la
realizzazione delle iniziative di prevenzione e di profilassi
indicate con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
in pari misura l'accantonamento relativo ai Ministeri della
pubblica istruzione e della sanità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.