XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1190




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso gli edifici ospitanti scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori è istituito un presidio sanitario scolastico affidato ad un medico e a due infermieri professionali.


Art. 2.

        1. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio, sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio atto, le ipotesi in cui, in ambito provinciale, può essere istituito un unico presidio il cui ambito operativo si estende a due o più scuole.


Art. 3.

        1. Presso gli edifici scolastici devono essere messi a disposizione del presidio sanitario scolastico locali idonei allo svolgimento delle attività assegnate.


Art. 4.

        1. Il presidio sanitario scolastico opera come struttura di pronto soccorso e di primo intervento nonché per la realizzazione delle iniziative di prevenzione e di profilassi indicate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando in pari misura l'accantonamento relativo ai Ministeri della pubblica istruzione e della sanità.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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