XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1189
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, l'Osservatorio per la
promozione e il coordinamento delle iniziative finalizzate
all'integrazione degli studenti minorati dell'udito e della
parola nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e
nelle università, di seguito denominato "Osservatorio".
2. Ai fini di cui alla presente legge per sordomuti si
intendono le persone minorate dell'udito e della parola.
Art. 2.
1. L'Osservatorio promuove e coordina tutte le iniziative
finalizzate a favorire l'integrazione degli studenti sordomuti
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
università.
2. L'Osservatorio, sulla base di un'attività istruttoria
da svolgere in base ai criteri indicati da un regolamento
interno, approvato all'atto del suo insediamento, predispone
progetti mirati a favorire l'integrazione degli studenti
sordomuti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e nelle università. Per lo svolgimento di tale attività
istruttoria, l'Osservatorio può avvalersi dell'ausilio di
Ministeri, enti ed associazioni statali che, a qualsiasi
titolo, possono offrire un proprio contributo.
3. I progetti di cui al comma 2, approvati a maggioranza
semplice dei membri dell'Osservatorio, sono trasmessi al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Decorsi quindici giorni dalla ricezione di ciascun
progetto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sottopone gli stessi al Consiglio dei ministri ai
fini dell'individuazione delle più opportune modalità di
attuazione ricorrendo anche, ove necessario, alla
predisposizione di specifici disegni di legge da presentare
alle Camere.
Art. 3.
1. L'Osservatorio è composto da:
a) quattro membri designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno
scelto tra il personale docente e l'altro tra il personale
amministrativo, che abbiano maturato una comprovata
esperienza, rispettivamente, nel campo dell'educazione dei
disabili e nella predisposizione ed elaborazione di testi
normativi recanti disposizioni per rimuovere gli ostacoli che
limitano l'accesso dei disabili alla fruizione delle strutture
scolastiche;
b) quattro membri designati dagli enti e dalle
associazioni di rilievo nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti;
c) due membri designati dall'Istituto di
psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) due membri designati dal Comitato nazionale
della lingua dei segni italiana.
2. L'Osservatorio è presieduto da un coordinatore eletto a
maggioranza dei membri dell'Osservatorio stesso.
Art. 4.
1. L'Osservatorio, che si avvale dei mezzi e delle
strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, si riunisce ogni mese e delibera a maggioranza
semplice sui progetti di cui all'articolo 2.
Art. 5.
1. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento
dell'Osservatorio sono a carico delle ordinarie dotazioni di
bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.