XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1189




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio per la promozione e il coordinamento delle iniziative finalizzate all'integrazione degli studenti minorati dell'udito e della parola nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. Ai fini di cui alla presente legge per sordomuti si intendono le persone minorate dell'udito e della parola.


Art. 2.

        1. L'Osservatorio promuove e coordina tutte le iniziative finalizzate a favorire l'integrazione degli studenti sordomuti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università.
        2. L'Osservatorio, sulla base di un'attività istruttoria da svolgere in base ai criteri indicati da un regolamento interno, approvato all'atto del suo insediamento, predispone progetti mirati a favorire l'integrazione degli studenti sordomuti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università. Per lo svolgimento di tale attività istruttoria, l'Osservatorio può avvalersi dell'ausilio di Ministeri, enti ed associazioni statali che, a qualsiasi titolo, possono offrire un proprio contributo.
        3. I progetti di cui al comma 2, approvati a maggioranza semplice dei membri dell'Osservatorio, sono trasmessi al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        4. Decorsi quindici giorni dalla ricezione di ciascun progetto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottopone gli stessi al Consiglio dei ministri ai fini dell'individuazione delle più opportune modalità di attuazione ricorrendo anche, ove necessario, alla predisposizione di specifici disegni di legge da presentare alle Camere.

Art. 3.

        1. L'Osservatorio è composto da:

                a) quattro membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno scelto tra il personale docente e l'altro tra il personale amministrativo, che abbiano maturato una comprovata esperienza, rispettivamente, nel campo dell'educazione dei disabili e nella predisposizione ed elaborazione di testi normativi recanti disposizioni per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso dei disabili alla fruizione delle strutture scolastiche;

                b) quattro membri designati dagli enti e dalle associazioni di rilievo nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

                c) due membri designati dall'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche;

                d) due membri designati dal Comitato nazionale della lingua dei segni italiana.

        2. L'Osservatorio è presieduto da un coordinatore eletto a maggioranza dei membri dell'Osservatorio stesso.


Art. 4.

        1. L'Osservatorio, che si avvale dei mezzi e delle strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si riunisce ogni mese e delibera a maggioranza semplice sui progetti di cui all'articolo 2.


Art. 5.

        1. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



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