XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1187
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 1.
(Società e associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Sono definiti società o associazioni sportive
dilettantistiche, ai fini della presente legge, i soggetti
riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) che hanno per oggetto l'organizzazione di
attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro,
comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non
inquadrano atleti qualificati professionisti ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
2. La Repubblica riconosce alle società e alle
associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti
essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale
connessa alle finalità di promozione umana e di progresso
civile, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e
la diffusione, assicurando a tutti, in particolare ai soggetti
in età giovanile, agli anziani e ai disabili, la pratica e
l'inserimento nelle discipline sportive.
Art. 2.
(Disciplina delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro
attività secondo le norme vigenti in materia di sport.
2. La denominazione dei soggetti di cui al comma 1 deve
contenere l'indicazione di "società sportiva dilettantistica"
ovvero di "associazione sportiva dilettantistica", delle quali
può tuttavia farsi uso negli atti e nella corrispondenza
dell'ente solo dopo il riconoscimento ai fini sportivi
previsto dall'articolo 3.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti
in una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione con personalità giuridica ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società cooperativa a responsabilità limitata
di cui all'articolo 2514 del codice civile;
d) società a responsabilità limitata di cui agli
articoli 2472 e seguenti del codice civile.
4. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti costituiti
nelle forme di cui al comma 3 devono in ogni caso
prevedere:
a) la denominazione e la sede sociale;
b) le generalità dei soci o associati;
c) lo scopo o l'oggetto sociale, che deve essere
conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere
in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento
di attività sportiva;
d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad
assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa
esclusione di ogni scopo di lucro;
e) nel caso delle associazioni, le condizioni per
l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro
esclusione;
f) l'obbligo che gli utili siano interamente
reinvestiti nella società o nell'associazione per il
perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;
g) l'indicazione del numero e dei nominativi degli
amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza legale;
h) l'esclusione di limitazioni all'eleggibilità
per i soci o associati;
i) il divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina e la gratuità del loro ufficio;
l) il collegio sindacale, nei casi previsti dal
codice civile;
m) la devoluzione a fini sportivi, in caso di
scioglimento, dell'intero patrimonio, dedotto il capitale
versato se l'ente è costituito in forma di società.
5. Lo statuto deve essere in ogni caso ispirato al
principio di democrazia interna. Esso deve altresì conformarsi
alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato olimpico
internazionale e delle federazioni sportive internazionali,
nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni
sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la
società o l'associazione intende affiliarsi.
6. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
operanti nella provincia autonoma di Bolzano continuano ad
usare la propria denominazione tradizionale, anche abbreviata,
completata con l'aggiunta "associazione riconosciuta".
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni
di attuazione del medesimo codice, nonché il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361.
8. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni.
Art. 3.
(Riconoscimento ai fini sportivi).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della
presente legge, sono riconosciuti ai fini sportivi dal CONI,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, entro tre mesi
dalla presentazione della relativa domanda.
2. Il consiglio nazionale del CONI determina i criteri e
le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi con
deliberazione adottata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed approvata entro un mese dalla
sua ricezione dal Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per
l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Esso è
conferito dal CONI o, per sua delega, dalle federazioni
sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva. In
caso di diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del
CONI, che si pronuncia entro un mese dalla sua ricezione.
Art. 4.
(Affiliazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono
presentare domanda di affiliazione ad una o più federazioni
sportive nazionali del CONI, al CONI stesso in caso di
discipline ad esso associate non inquadrate in federazioni
sportive nazionali o ad uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
2. Ai fini di cui al comma 1, la federazione sportiva o
l'ente di promozione sportiva provvedono entro due mesi dalla
richiesta, verificando la conformità dell'atto costitutivo e
dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della
presente legge, nonchè il rispetto delle modalità determinate
dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il provvedimento
è comunicato al richiedente.
3. Contro il diniego pronunciato dalla federazione
sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva, è
ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si
pronuncia entro un mese dalla sua ricezione. Qualora dal
diniego risultino lesi diritti soggettivi o interessi
legittimi, è ammesso altresì il ricorso in sede
giurisdizionale.
Art. 5.
(Registro delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Presso il CONI è istituito il registro delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche, di seguito
denominato "registro", distinto nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle associazioni non riconosciute;
b) sezione delle associazioni riconosciute;
c) sezione delle società cooperative a
responsabilità limitata;
d) sezione delle società a responsabilità
limitata.
2. L'iscrizione nel registro ha luogo di ufficio a seguito
del riconoscimento ai fini sportivi, previsto dall'articolo
3.
3. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro,
nonché le procedure di verifica, di comunicazione delle
variazioni dei dati e di cancellazione dei medesimi sono
determinate con deliberazione adottata dal consiglio nazionale
del CONI ed approvata entro un mese dalla sua ricezione dal
Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 6.
(Personalità giuridica).
1. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della
personalità giuridica in favore delle associazioni sportive
dilettantistiche, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e
per gli effetti del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, spetta,
ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento, al
presidente della regione nel cui territorio il richiedente ha
sede. Le regioni comunicano al CONI i decreti di
riconoscimento adottati. Sono fatte salve le competenze
attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Commissariamento e liquidazione).
1. In caso di irregolare funzionamento della società o
dell'associazione sportiva dilettantistica, la federazione
sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva, cui la
società o associazione è affiliata, ovvero il CONI, per le
società o associazioni non affiliate, possono nominare un
commissario, determinandone i poteri e la durata
dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un
anno.
2. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, ove
ricorrano casi di irregolare funzionamento, la nomina del
commissario può essere disposta, allorché le irregolarità
siano segnalate da almeno un terzo degli associati.
3. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la
federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva
cui la società è affiliata, ovvero il CONI, se si tratta di
società o associazioni non affiliate, possono chiedere al
tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione
della società o associazione sportiva dilettantistica e la
nomina di un liquidatore.
4. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene
assegnato al CONI, che lo destina al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 10.
5. In caso di grave insolvenza, di revoca di
riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione
delle società o associazioni sportive dilettantistiche, il
Ministro per i beni e le attività culturali può disporre, su
conforme proposta del CONI, l'inibizione a ricoprire cariche
sportive per un periodo non superiore a dieci anni, nei
confronti degli amministratori delle medesime.
Capo II
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 8.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è
affidata in via prioritaria a società o associazioni sportive
dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di
criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei
soggetti affidatari.
2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1
del presente articolo può essere altresì attuata mediante la
costituzione di società di capitali, unitamente ad una o più
società o associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e 112 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, possono essere posti a disposizione di società e
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni
confinanti.
4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3
del presente articolo, l'amministrazione scolastica competente
e la società o associazione sportiva dilettantistica
stipulano, al fine di regolare la disponibilità delle
strutture, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e dell'articolo 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. La
convenzione può altresì prevedere le forme di assistenza da
parte della società o associazione sportiva dilettantistica
all'attività sportiva degli allievi dell'istituzione
scolastica ove è ubicata la struttura utilizzata, previa
intesa con l'organo di gestione dell'istituzione scolastica
interessata.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo si applicano anche agli impianti sportivi delle
università e degli istituti di istruzione universitaria,
sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 1977, n. 394.
Art. 9.
(Attività di collaborazione con le società o associazioni
sportive dilettantistiche).
1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attività, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi
di servizio, nell'ambito delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può
essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
eventualmente sostenute.
2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione, le regioni e gli enti locali, di intesa con le
organizzazioni sindacali, possono predisporre progetti
occupazionali e formativi nell'ambito degli strumenti previsti
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 10.
(Fondo di garanzia).
1. E' istituito presso l'Istituto per il credito sportivo
il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria
a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree, da parte di società o associazioni
sportive dilettantistiche con personalità giuridica, di
seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del consiglio nazionale del
CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di
intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento
ed al tipo di impianto.
3. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
4. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria,
si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle
disponibilità del Fondo stesso.
5. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita
dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza.
Capo III
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Art. 11.
(Disciplina degli enti
di promozione sportiva).
1. Sono definite "enti di promozione sportiva" le
associazioni a livello nazionale che hanno per fine
istituzionale esclusivamente la promozione e la organizzazione
di attività fisico-sportive con finalità soltanto ricreative e
formative.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge gli enti di promozione sportiva
già operanti esclusivamente nei rispettivi territori.
3. Lo statuto degli enti di promozione sportiva deve
prevedere l'assenza di fini di lucro e deve altresì garantire
l'osservanza del principio di democrazia interna.
Art. 12.
(Riconoscimento degli enti di
promozione sportiva).
1. La qualifica di ente di promozione sportiva si
acquisisce mediante atto di riconoscimento adottato dal
consiglio nazionale del CONI.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli enti
devono possedere, al momento della presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
a) essere associazione non riconosciuta ovvero
associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto
previsto dall'articolo 11, comma 3;
c) avere una presenza organizzata in almeno dieci
regioni;
d) avere un numero di società o associazioni
sportive affiliate non inferiore a cinquecento, con un numero
di iscritti non inferiore a centomila;
e) svolgere attività nel campo della promozione
sportiva da almeno tre anni;
f) svolgere nel corso di ogni anno almeno dieci
eventi sportivi interprovinciali.
3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il
CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 2 e ne controlla la permanenza d'ufficio
annualmente.
4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti
di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di
riconoscimento quale ente di promozione sportiva.
5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del
riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto
dal CONI.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la
qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta
d'ufficio alle associazioni già in possesso di tale
riconoscimento, secondo la previgente disciplina sportiva.
Tali associazioni devono comunque conseguire i requisiti di
cui al comma 2 entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 non si
applicano al Centro universitario sportivo italiano, già
riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.
770, di cui restano fermi la particolare posizione ed il
peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di
sviluppo dello sport universitario.
8. La qualifica di cui al comma 1 è riconosciuta anche
agli enti di promozione sportiva espressione delle minoranze
linguistiche costituzionalmente garantite, operanti
esclusivamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano
e nella regione Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e ai quali
risultino affiliate almeno il 50 per cento delle società o
associazioni sportive operanti nei territori di
riferimento.
Art. 13.
(Finanziamento degli enti
di promozione sportiva).
1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di
entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto,
ricevono annualmente un contributo non inferiore all'1,50 per
cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
a valere sugli incassi stessi, fatta salva la quota di questi
ultimi riservata all'erario.
2. Il contributo di cui al comma 1, spettante agli enti di
promozione sportiva operanti nella provincia autonoma di
Bolzano, viene versato al bilancio provinciale. La giunta
provinciale provvede all'assegnazione dei contributi.
Art. 14.
(Bilancio e controlli).
1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a
presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo. A tale fine, il CONI determina previamente
lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.
2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva
ogni informazione ritenuta necessaria ai fini
dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo costituisce
condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo
13.
3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o
gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative alla
utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non
attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva di
cui all'articolo 11, previa delibera del consiglio nazionale,
adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei
fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento della
qualifica di ente di promozione sportiva.
4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle
more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può
procedere alla sospensione della erogazione dei contributi di
cui all'articolo 13.
5. Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano le
funzioni previste dal presente articolo sono esercitate dalla
giunta provinciale.