XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1187




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ORDINAMENTO DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE


Art. 1.

(Società e associazioni sportive
dilettantistiche).

        1. Sono definiti società o associazioni sportive dilettantistiche, ai fini della presente legge, i soggetti riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrano atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
        2. La Repubblica riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale connessa alle finalità di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e la diffusione, assicurando a tutti, in particolare ai soggetti in età giovanile, agli anziani e ai disabili, la pratica e l'inserimento nelle discipline sportive.


Art. 2.

(Disciplina delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche).

        1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme vigenti in materia di sport.
        2. La denominazione dei soggetti di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di "società sportiva dilettantistica" ovvero di "associazione sportiva dilettantistica", delle quali può tuttavia farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'ente solo dopo il riconoscimento ai fini sportivi previsto dall'articolo 3.
        3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti in una delle seguenti forme:


                a) associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

                b) associazione con personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

                c) società cooperativa a responsabilità limitata di cui all'articolo 2514 del codice civile;

                d) società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2472 e seguenti del codice civile.

        4. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti costituiti nelle forme di cui al comma 3 devono in ogni caso prevedere:

                a) la denominazione e la sede sociale;

                b) le generalità dei soci o associati;

                c) lo scopo o l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di attività sportiva;

                d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa esclusione di ogni scopo di lucro;

                e) nel caso delle associazioni, le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

                f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società o nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;
                g) l'indicazione del numero e dei nominativi degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza legale;

                h) l'esclusione di limitazioni all'eleggibilità per i soci o associati;

                i) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina e la gratuità del loro ufficio;

                l) il collegio sindacale, nei casi previsti dal codice civile;

                m) la devoluzione a fini sportivi, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio, dedotto il capitale versato se l'ente è costituito in forma di società.

        5. Lo statuto deve essere in ogni caso ispirato al principio di democrazia interna. Esso deve altresì conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato olimpico internazionale e delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.
        6. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche operanti nella provincia autonoma di Bolzano continuano ad usare la propria denominazione tradizionale, anche abbreviata, completata con l'aggiunta "associazione riconosciuta".
        7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni di attuazione del medesimo codice, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
        8. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Riconoscimento ai fini sportivi).

        1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, entro tre mesi dalla presentazione della relativa domanda.
        2. Il consiglio nazionale del CONI determina i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi con deliberazione adottata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvata entro un mese dalla sua ricezione dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Esso è conferito dal CONI o, per sua delega, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva. In caso di diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro un mese dalla sua ricezione.


Art. 4.

(Affiliazione).

        1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono presentare domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI, al CONI stesso in caso di discipline ad esso associate non inquadrate in federazioni sportive nazionali o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
        2. Ai fini di cui al comma 1, la federazione sportiva o l'ente di promozione sportiva provvedono entro due mesi dalla richiesta, verificando la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, nonchè il rispetto delle modalità determinate dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il provvedimento è comunicato al richiedente.
        3. Contro il diniego pronunciato dalla federazione sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva, è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro un mese dalla sua ricezione. Qualora dal diniego risultino lesi diritti soggettivi o interessi legittimi, è ammesso altresì il ricorso in sede giurisdizionale.


Art. 5.

(Registro delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche).

        1. Presso il CONI è istituito il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, di seguito denominato "registro", distinto nelle seguenti sezioni:

                a) sezione delle associazioni non riconosciute;

                b) sezione delle associazioni riconosciute;

                c) sezione delle società cooperative a responsabilità limitata;

                d) sezione delle società a responsabilità limitata.

        2. L'iscrizione nel registro ha luogo di ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi, previsto dall'articolo 3.
        3. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, di comunicazione delle variazioni dei dati e di cancellazione dei medesimi sono determinate con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI ed approvata entro un mese dalla sua ricezione dal Ministro per i beni e le attività culturali.


Art. 6.

(Personalità giuridica).

        1. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, spetta, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento, al presidente della regione nel cui territorio il richiedente ha sede. Le regioni comunicano al CONI i decreti di riconoscimento adottati. Sono fatte salve le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 7.

(Commissariamento e liquidazione).

        1. In caso di irregolare funzionamento della società o dell'associazione sportiva dilettantistica, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva, cui la società o associazione è affiliata, ovvero il CONI, per le società o associazioni non affiliate, possono nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un anno.
        2. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, ove ricorrano casi di irregolare funzionamento, la nomina del commissario può essere disposta, allorché le irregolarità siano segnalate da almeno un terzo degli associati.
        3. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata, ovvero il CONI, se si tratta di società o associazioni non affiliate, possono chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società o associazione sportiva dilettantistica e la nomina di un liquidatore.
        4. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI, che lo destina al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10.
        5. In caso di grave insolvenza, di revoca di riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione delle società o associazioni sportive dilettantistiche, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre, su conforme proposta del CONI, l'inibizione a ricoprire cariche sportive per un periodo non superiore a dieci anni, nei confronti degli amministratori delle medesime.


Capo II

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE


Art. 8.

(Gestione degli impianti sportivi).

        1. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via prioritaria a società o associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.
        2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1 del presente articolo può essere altresì attuata mediante la costituzione di società di capitali, unitamente ad una o più società o associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.
        4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo, l'amministrazione scolastica competente e la società o associazione sportiva dilettantistica stipulano, al fine di regolare la disponibilità delle strutture, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. La convenzione può altresì prevedere le forme di assistenza da parte della società o associazione sportiva dilettantistica all'attività sportiva degli allievi dell'istituzione scolastica ove è ubicata la struttura utilizzata, previa intesa con l'organo di gestione dell'istituzione scolastica interessata.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano anche agli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.


Art. 9.

(Attività di collaborazione con le società o associazioni
sportive dilettantistiche).

        1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, nell'ambito delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
        2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione, le regioni e gli enti locali, di intesa con le organizzazioni sindacali, possono predisporre progetti occupazionali e formativi nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.


Art. 10.

(Fondo di garanzia).

        1. E' istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.
        3. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
        4. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso.
        5. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.


Capo III

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA


Art. 11.

(Disciplina degli enti
di promozione sportiva).

        1. Sono definite "enti di promozione sportiva" le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale esclusivamente la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità soltanto ricreative e formative.
        2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge gli enti di promozione sportiva già operanti esclusivamente nei rispettivi territori.
        3. Lo statuto degli enti di promozione sportiva deve prevedere l'assenza di fini di lucro e deve altresì garantire l'osservanza del principio di democrazia interna.


Art. 12.

(Riconoscimento degli enti di
promozione sportiva).

        1. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento adottato dal consiglio nazionale del CONI.
        2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli enti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

                a) essere associazione non riconosciuta ovvero associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

                b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3;

                c) avere una presenza organizzata in almeno dieci regioni;

                d) avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiore a cinquecento, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;

                e) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

                f) svolgere nel corso di ogni anno almeno dieci eventi sportivi interprovinciali.

        3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e ne controlla la permanenza d'ufficio annualmente.
        4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento quale ente di promozione sportiva.
        5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto dal CONI.
        6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta d'ufficio alle associazioni già in possesso di tale riconoscimento, secondo la previgente disciplina sportiva. Tali associazioni devono comunque conseguire i requisiti di cui al comma 2 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 non si applicano al Centro universitario sportivo italiano, già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano fermi la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.
        8. La qualifica di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli enti di promozione sportiva espressione delle minoranze linguistiche costituzionalmente garantite, operanti esclusivamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e ai quali risultino affiliate almeno il 50 per cento delle società o associazioni sportive operanti nei territori di riferimento.


Art. 13.

(Finanziamento degli enti
di promozione sportiva).

        1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto, ricevono annualmente un contributo non inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, a valere sugli incassi stessi, fatta salva la quota di questi ultimi riservata all'erario.
        2. Il contributo di cui al comma 1, spettante agli enti di promozione sportiva operanti nella provincia autonoma di Bolzano, viene versato al bilancio provinciale. La giunta provinciale provvede all'assegnazione dei contributi.


Art. 14.

(Bilancio e controlli).

        1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. A tale fine, il CONI determina previamente lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.
        2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva ogni informazione ritenuta necessaria ai fini dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo costituisce condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 13.
        3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 11, previa delibera del consiglio nazionale, adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento della qualifica di ente di promozione sportiva.
        4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può procedere alla sospensione della erogazione dei contributi di cui all'articolo 13.
        5. Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano le funzioni previste dal presente articolo sono esercitate dalla giunta provinciale.



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