XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A-ter
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge disciplina le modalità e
l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni
scolastiche al fine di garantire la gestione democratica
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà
di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ispirandosi
ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza e
valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo 2.
(Organi di autogoverno).
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la
giunta del consiglio;
b) il collegio dei docenti;
c) i consigli di classe;
d) l'assemblea degli studenti e sue
articolazioni;
e) l'assemblea dei genitori e sue
articolazioni;
f) il dirigente scolastico.
2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel
rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze
degli organi collegiali ai sensi del decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59. La composizione, i compiti e
l'organizzazione degli organi collegiali sono disciplinati
negli articoli successivi.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.
Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3, 7, 9, 10
e 11 del testo della Commissione.
Articolo 3.
(Composizione del consiglio dell'istituzione
scolastica).
1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte
di diritto il dirigente scolastico e il responsabile
amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e,
limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli
studenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione
scolastica è pari a undici per la scuola di base e quindici
per la scuola secondaria superiore.
3. Nella scuola di base il consiglio dell'istituzione
scolastica è composto da quattro docenti, quattro genitori, un
rappresentante del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, il dirigente scolastico e il dirigente
amministrativo
4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio
dell'istituzione scolastico è composto da quindici membri così
ripartiti: tre rappresentanti dei genitori, quattro
rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti degli
insegnanti, due rappresentanti del personale tecnico
amministrativo e ausiliario (ATA), il dirigente scolastico e
il dirigente amministrativo.
5. Il consiglio dell'istituzione, nella prima seduta,
elegge il proprio presidente all'interno della componente dei
genitori. Il regolamento dell'istituzione può prevedere
l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
6. Il consiglio dell'istituzione è convocato dal
presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità
previste dal regolamento. Al presidente spetta il compito di
stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta
esecutiva.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Articolo 4.
(Competenze del consiglio dell'istituzione
scolastica).
1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le
competenze generali in materia di politiche scolastiche e di
programmazione economica finanziaria. In particolare al
consiglio dell'istituzione spetta:
a) definire gli indirizzi generali per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei
criteri per la formazione dell'orario scolastico, per
l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione
della classi;
b) adottare il piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili;
c) approvare l'adesione della scuola ad accordi
in coerenza con il piano dell'offerta formativa;
d) approvare i documenti contabili
fondamentali.
2. Il consiglio dell'istituzione nella sua prima seduta
elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un
rappresentante di ciascuna componente; ne fanno parte di
diritto il dirigente scolastico e il direttore ai servizi di
segreteria. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre
gli atti da sottoporre all'esame del consiglio, formulando la
proposta di ordine del giorno delle sedute del consiglio,
sulla base anche delle richieste formulate dai singoli
componenti il consiglio stesso e ferma restando l'autonoma
iniziativa del consiglio stesso; la giunta esecutiva ha
inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle
deliberazioni del consiglio.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Articolo 5.
(Composizione, articolazione e competenze del collegio dei
docenti).
1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i
docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso
l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente
scolastico.
2. Il collegio dei docenti può articolarsi in
dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni
di lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le
commissioni eleggono un coordinatore.
3. Il collegio dei docenti definisce ed approva il piano
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e ne cura
la verifica. Definisce inoltre:
a) i profili didattici delle iniziative, dei
progetti e degli accordi ai quali l'istituzione scolastica
intende aderire o che intenda promuovere;
b) la proposta di regolamento dell'istituzione
scolastica per le parti relative ai profili didattici, delle
sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione
didattica;
c) ogni altro provvedimento connesso con
l'esercizio dell'autonomia didattica.
(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).
Articolo 7.
(I consigli di classe e di interclasse).
1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi
di programmazione didattico-formativa e di valutazione. Ne
fanno parte gli insegnanti della classe e, fatta eccezione per
le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori, alle
elementari, e dei genitori e degli studenti, alle scuole
superiori, secondo la composizione ed i compiti previsti dagli
articoli 5 e seguenti del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. I consigli di classe sono convocati e presieduti dal
dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della
classe designano nella prima riunione il docente incaricato di
svolgere le funzioni di segretario.
3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli
adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri
di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.
Articolo 8.
(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).
1. Nelle scuole superiori tutti gli studenti
costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea
organizza e gestisce le iniziative e le attività degli
studenti, compresa gli spazi e le iniziative di autogestione,
su proposta del comitato degli studenti composto dai
rappresentanti di classe.
2. Il diritto di convocazione dell'assemblea è esercitato
dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e
dall'assemblea stessa sulla base del dieci per cento di
richieste sottoscritte.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo 9.
(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).
1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la
partecipazione dei genitori. I rappresentanti di classe dei
genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea
i genitori della scuola.