XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A-ter




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Articolo 1.

(Oggetto e finalità).

          1. La presente legge disciplina le modalità e l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni scolastiche al fine di garantire la gestione democratica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ispirandosi ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).


Articolo 2.

(Organi di autogoverno).

          1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

                a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la giunta del consiglio;

                b) il collegio dei docenti;

                c) i consigli di classe;

                d) l'assemblea degli studenti e sue articolazioni;

                e) l'assemblea dei genitori e sue articolazioni;

                f) il dirigente scolastico.

          2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59. La composizione, i compiti e l'organizzazione degli organi collegiali sono disciplinati negli articoli successivi.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).


          (*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3, 7, 9, 10 e 11 del testo della Commissione.

Articolo 3.

(Composizione del consiglio dell'istituzione
scolastica).

          1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
          2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione scolastica è pari a undici per la scuola di base e quindici per la scuola secondaria superiore.
          3. Nella scuola di base il consiglio dell'istituzione scolastica è composto da quattro docenti, quattro genitori, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il dirigente amministrativo
          4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio dell'istituzione scolastico è composto da quindici membri così ripartiti: tre rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti degli insegnanti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e ausiliario (ATA), il dirigente scolastico e il dirigente amministrativo.
          5. Il consiglio dell'istituzione, nella prima seduta, elegge il proprio presidente all'interno della componente dei genitori. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
          6. Il consiglio dell'istituzione è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità previste dal regolamento. Al presidente spetta il compito di stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta esecutiva.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).


Articolo 4.

(Competenze del consiglio dell'istituzione
scolastica).

          1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le competenze generali in materia di politiche scolastiche e di programmazione economica finanziaria. In particolare al consiglio dell'istituzione spetta:

                a) definire gli indirizzi generali per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei criteri per la formazione dell'orario scolastico, per l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione della classi;
                b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

                c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

                d) approvare i documenti contabili fondamentali.

          2. Il consiglio dell'istituzione nella sua prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna componente; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il direttore ai servizi di segreteria. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute del consiglio, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando l'autonoma iniziativa del consiglio stesso; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).


Articolo 5.

(Composizione, articolazione e competenze del collegio dei
docenti).

          1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
          2. Il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni eleggono un coordinatore.
          3. Il collegio dei docenti definisce ed approva il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e ne cura la verifica. Definisce inoltre:

                a) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione scolastica intende aderire o che intenda promuovere;

                b) la proposta di regolamento dell'istituzione scolastica per le parti relative ai profili didattici, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattica;

                c) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).

Articolo 7.

(I consigli di classe e di interclasse).

          1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi di programmazione didattico-formativa e di valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti della classe e, fatta eccezione per le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori, alle elementari, e dei genitori e degli studenti, alle scuole superiori, secondo la composizione ed i compiti previsti dagli articoli 5 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
          2. I consigli di classe sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
          3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.


Articolo 8.

(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).

          1. Nelle scuole superiori tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività degli studenti, compresa gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
          2. Il diritto di convocazione dell'assemblea è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base del dieci per cento di richieste sottoscritte.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).


Articolo 9.

(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).

          1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la partecipazione dei genitori. I rappresentanti di classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i genitori della scuola.



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