XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1172
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Chiunque può destinare guardie private alla vigilanza e
alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza
delle persone e dei beni deve essere svolto in forma
societaria.
3. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e
dei beni sono subordinate alla vigilanza e alle prescrizioni
delle autorità di pubblica sicurezza anche ai fini di
eventuali servizi di polizia complementari, ma non
sostitutivi, e sempre nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e
dei beni sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblici.
Art. 2.
(Istituto di vigilanza).
1. L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto
sociale, prevalente od esclusivo, la vigilanza e la sicurezza
delle persone e dei beni.
2. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è
subordinato alla concessione rilasciata ai sensi del presente
articolo. Il mantenimento della concessione è, altresì,
subordinato alla circostanza che la società abbia non meno di
quindici guardie private alle proprie dipendenze o quindici
soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di
vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei
lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a
tempo parziale. Entro dodici mesi non prorogabili dal rilascio
della concessione, deve essere data comunicazione al prefetto
del raggiungimento del livello di impiego previsto dal
presente comma.
3. Nella domanda per il rilascio della concessione, oltre
al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso alla
qualifica di agente della Polizia di Stato, devono essere
indicate:
a) le generalità complete del richiedente la
concessione, il quale deve essere anche il rappresentante
legale dell'impresa;
b) la composizione societaria, con l'indicazione
delle generalità complete di tutti i soci, nel caso di società
di capitali, e degli amministratori od institori, nel caso di
società cooperative;
c) la descrizione delle strutture e dei mezzi
tecnici disponibili;
d) la sede legale e la sede o le sedi
operative;
e) le garanzie economiche e finanziarie in
relazione al progetto imprenditoriale presentato.
4. Il rilascio della concessione è vincolato al previo
versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione,
stabilita dal prefetto, a garanzia di tutte le obbligazioni
inerenti alla osservanza delle prescrizioni della concessione
e al corretto svolgimento della attività di impresa. In caso
di violazione delle prescrizioni o di mancato corretto
svolgimento della attività di impresa, con proprio atto il
prefetto dispone la devoluzione, in tutto o in parte, della
cauzione al bilancio dello Stato, imponendo al contempo la
reintegrazione della stessa entro un termine congruo e,
comunque, non superiore a tre mesi.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione di cui al
comma 4 non possono essere ordinati dal prefetto se non
quando, decorsi almeno tre anni dalla cessazione
dell'esercizio dell'attività, il concessionario abbia
responsabilmente dichiarato di non avere obbligazioni da
adempiere.
6. La concessione è revocata di ufficio quando la società
ha meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o
meno di quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei
servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal
computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro
interinale o a tempo parziale.
7. La guardia privata in servizio presso un istituto di
vigilanza non è soggetta al rinnovo biennale della qualifica
fino a quando permane il rapporto di lavoro subordinato o la
qualità di socio cooperatore direttamente impegnato nei
servizi di istituto.
8. L'istituto di vigilanza deve comunicare i beni o le
persone cui presta la propria opera. Questa comunicazione è
rinnovata ad ogni variazione.
10. Le assunzioni di tutto il personale dell'istituto di
vigilanza sono nominative.
Art. 3.
(Tesserino di riconoscimento).
1. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato il
tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto, con
fotografia in uniforme, in cui sono riportati gli estremi
personali della guardia privata ed annotati gli estremi del
decreto di riconoscimento e la indicazione della attività in
forma individuale o in una società.
Art. 4.
(Uniformi, distintivi e armi).
1. La guardia veste l'uniforme o porta il distintivo,
secondo i modelli approvati dal Ministro dell'interno, sentito
il Ministro della difesa.
2. I modelli di cui al comma 1 sono unici per l'intero
territorio nazionale e comprendono anche i segni distintivi
delle singole qualifiche. Il prefetto autorizza l'inserimento
in modo appropriato e distinto del marchio d'impresa.
3. La guardia non ha l'obbligo di indossare l'uniforme e
di portare il distintivo a meno che ciò non sia richiesto dal
tipo di servizio o dalle direttive ricevute.
4. Il Ministro dell'interno individua l'armamento
personale utilizzabile dalla guardia privata in ragione
dell'impiego.
Art. 5.
(Formazione ed aggiornamento professionali).
1. La guardia privata deve esercitarsi, almeno una volta
ogni anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o
delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione od
analoghi modelli.
2. La guardia privata in servizio per conto di un istituto
di vigilanza deve svolgere, ogni cinque anni, un corso
retribuito di qualificazione professionale al fine di
aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e di
difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I
dipendenti inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre
mansioni.
3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e
delle Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le
esercitazioni, i corsi formativi ed addestrativi. Alla
conclusione dei corsi e delle esercitazioni al poligono di
tiro sono redatte le note di valutazione con relativo
punteggio.
Art. 6.
(Banca dati e vigilanza).
1. E' istituita la banca dati delle guardie private e
degli istituti di vigilanza, comprendente ogni notizia
attinente ai provvedimenti di riconoscimento e di concessione,
le eventuali prescrizioni ed ogni variazione intervenuta.
2. La banca dati ha sede presso il Ministero dell'interno
ed è consultabile con le stesse procedure adottate per gli
archivi informatici delle Forze di polizia.
3. Il prefetto, avvalendosi anche delle Forze di polizia,
vigila sul corretto svolgimento delle attività delle guardie
private e degli istituti di vigilanza e sul mantenimento dei
requisiti e tiene costantemente aggiornata la banca dati con
particolare riferimento all'impiego, alla formazione e
all'addestramento delle guardie private. In relazione alla
gravità dei fatti riscontrati procede alle sospensioni e alle
revoche.
4. Il questore ha il potere disciplinare sulle guardie
private con la facoltà di sospenderle immediatamente e
ritirare le armi in loro possesso, salvo il provvedimento di
revoca da parte del prefetto. Il questore può proporre al
prefetto l'adozione di sanzioni nei confronti degli istituti
di vigilanza.
5. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati
dal prefetto sono definitivi.
Art. 7.
(Albo nazionale e conferenze).
1. Presso il Ministero dell'interno è tenuto e
costantemente aggiornato, in relazione anche delle risultanze
della banca dati di cui all'articolo 6, l'albo nazionale unico
degli istituti di vigilanza.
2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di
vigilanza in regola con le disposizioni della presente
legge.
3. Almeno ogni anno deve essere convocata la conferenza
nazionale dell'albo nazionale, a cui partecipano tutti le
associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, al fine
di discutere i problemi di comune interesse.
4. Sugli stessi temi, per quanto di competenza, il
Ministro dell'interno o il prefetto convoca apposite riunioni,
anche a richiesta degli interessati, con la partecipazione dei
rappresentati dell'albo nazionale e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle guardie
private.
Art. 8.
(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).
1. Gli istituti di vigilanza sono tra i soggetti
destinatari della previsione dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il Ministro dell'interno emana il decreto di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, previa consultazione della conferenza dell'albo
nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge
e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali
maggiormente rappresentative delle guardie private, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Regolamento ed abrogazioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di
esecuzione che deve prevedere, tra l'altro, i necessari
termini transitori di adeguamento alle disposizioni stabilite
dalla medesima.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) gli articoli 134, 136 e 137 del citato testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
limitatamente a quanto concerne la prestazione di opere di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari;
c) il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno
1914, n. 563;
d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
e 256 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635;
g) gli articoli 257 e 258 del regolamento di cui
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente a quanto
concerne gli istituti di vigilanza.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi quattro mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.