XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1172




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Disposizioni generali).

        1. Chiunque può destinare guardie private alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
        2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni deve essere svolto in forma societaria.
        3. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono subordinate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza anche ai fini di eventuali servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi, e sempre nei limiti del loro esercizio.
        4. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblici.


Art. 2.

(Istituto di vigilanza).

        1. L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, la vigilanza e la sicurezza delle persone e dei beni.
        2. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è subordinato alla concessione rilasciata ai sensi del presente articolo. Il mantenimento della concessione è, altresì, subordinato alla circostanza che la società abbia non meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo parziale. Entro dodici mesi non prorogabili dal rilascio della concessione, deve essere data comunicazione al prefetto del raggiungimento del livello di impiego previsto dal presente comma.
        3. Nella domanda per il rilascio della concessione, oltre al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, devono essere indicate:

            a) le generalità complete del richiedente la concessione, il quale deve essere anche il rappresentante legale dell'impresa;

            b) la composizione societaria, con l'indicazione delle generalità complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e degli amministratori od institori, nel caso di società cooperative;

            c) la descrizione delle strutture e dei mezzi tecnici disponibili;

            d) la sede legale e la sede o le sedi operative;

            e) le garanzie economiche e finanziarie in relazione al progetto imprenditoriale presentato.

        4. Il rilascio della concessione è vincolato al previo versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione, stabilita dal prefetto, a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti alla osservanza delle prescrizioni della concessione e al corretto svolgimento della attività di impresa. In caso di violazione delle prescrizioni o di mancato corretto svolgimento della attività di impresa, con proprio atto il prefetto dispone la devoluzione, in tutto o in parte, della cauzione al bilancio dello Stato, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro un termine congruo e, comunque, non superiore a tre mesi.
        5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione di cui al comma 4 non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'esercizio dell'attività, il concessionario abbia responsabilmente dichiarato di non avere obbligazioni da adempiere.
        6. La concessione è revocata di ufficio quando la società ha meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o meno di quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo parziale.
        7. La guardia privata in servizio presso un istituto di vigilanza non è soggetta al rinnovo biennale della qualifica fino a quando permane il rapporto di lavoro subordinato o la qualità di socio cooperatore direttamente impegnato nei servizi di istituto.
        8. L'istituto di vigilanza deve comunicare i beni o le persone cui presta la propria opera. Questa comunicazione è rinnovata ad ogni variazione.
        10. Le assunzioni di tutto il personale dell'istituto di vigilanza sono nominative.


Art. 3.

(Tesserino di riconoscimento).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato il tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto, con fotografia in uniforme, in cui sono riportati gli estremi personali della guardia privata ed annotati gli estremi del decreto di riconoscimento e la indicazione della attività in forma individuale o in una società.


Art. 4.

(Uniformi, distintivi e armi).

        1. La guardia veste l'uniforme o porta il distintivo, secondo i modelli approvati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa.
        2. I modelli di cui al comma 1 sono unici per l'intero territorio nazionale e comprendono anche i segni distintivi delle singole qualifiche. Il prefetto autorizza l'inserimento in modo appropriato e distinto del marchio d'impresa.
        3. La guardia non ha l'obbligo di indossare l'uniforme e di portare il distintivo a meno che ciò non sia richiesto dal tipo di servizio o dalle direttive ricevute.
        4. Il Ministro dell'interno individua l'armamento personale utilizzabile dalla guardia privata in ragione dell'impiego.

Art. 5.

(Formazione ed aggiornamento professionali).

        1. La guardia privata deve esercitarsi, almeno una volta ogni anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione od analoghi modelli.
        2. La guardia privata in servizio per conto di un istituto di vigilanza deve svolgere, ogni cinque anni, un corso retribuito di qualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e di difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I dipendenti inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre mansioni.
        3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni, i corsi formativi ed addestrativi. Alla conclusione dei corsi e delle esercitazioni al poligono di tiro sono redatte le note di valutazione con relativo punteggio.


Art. 6.

(Banca dati e vigilanza).

        1. E' istituita la banca dati delle guardie private e degli istituti di vigilanza, comprendente ogni notizia attinente ai provvedimenti di riconoscimento e di concessione, le eventuali prescrizioni ed ogni variazione intervenuta.
        2. La banca dati ha sede presso il Ministero dell'interno ed è consultabile con le stesse procedure adottate per gli archivi informatici delle Forze di polizia.
        3. Il prefetto, avvalendosi anche delle Forze di polizia, vigila sul corretto svolgimento delle attività delle guardie private e degli istituti di vigilanza e sul mantenimento dei requisiti e tiene costantemente aggiornata la banca dati con particolare riferimento all'impiego, alla formazione e all'addestramento delle guardie private. In relazione alla gravità dei fatti riscontrati procede alle sospensioni e alle revoche.
        4. Il questore ha il potere disciplinare sulle guardie private con la facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare le armi in loro possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto. Il questore può proporre al prefetto l'adozione di sanzioni nei confronti degli istituti di vigilanza.
        5. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati dal prefetto sono definitivi.


Art. 7.

(Albo nazionale e conferenze).

        1. Presso il Ministero dell'interno è tenuto e costantemente aggiornato, in relazione anche delle risultanze della banca dati di cui all'articolo 6, l'albo nazionale unico degli istituti di vigilanza.
        2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di vigilanza in regola con le disposizioni della presente legge.
        3. Almeno ogni anno deve essere convocata la conferenza nazionale dell'albo nazionale, a cui partecipano tutti le associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, al fine di discutere i problemi di comune interesse.
        4. Sugli stessi temi, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno o il prefetto convoca apposite riunioni, anche a richiesta degli interessati, con la partecipazione dei rappresentati dell'albo nazionale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle guardie private.


Art. 8.

(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

        1. Gli istituti di vigilanza sono tra i soggetti destinatari della previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
        2. Il Ministro dell'interno emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, previa consultazione della conferenza dell'albo nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative delle guardie private, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Regolamento ed abrogazioni).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di esecuzione che deve prevedere, tra l'altro, i necessari termini transitori di adeguamento alle disposizioni stabilite dalla medesima.
        2. Sono abrogati:

            a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

            b) gli articoli 134, 136 e 137 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente a quanto concerne la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari;

            c) il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563;

            d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;

            e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;

            f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

            g) gli articoli 257 e 258 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente a quanto concerne gli istituti di vigilanza.


Art. 10.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore decorsi quattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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