XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1170




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Ogni stampatore ed editore, ad esclusione degli stampatori od editori, se del caso, della grafica d'arte o di multipli scultorei o di oggettistica numerati e firmati, per i quali valgono le disposizioni di cui all'articolo 2, hanno l'obbligo di consegnare per qualsivoglia loro stampato o pubblicazione tre esemplari di cui uno alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno ad una biblioteca della regione in cui lo stampatore risiede. Sono comprese in questo obbligo le edizioni di libri e cartelle a sola stampa o con riproduzioni fotomeccaniche, denominate quadricromie, anche in edizioni di lusso a tiratura limitata, denominate strenne.
            2. L'obbligo di cui al comma 1 comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma.
            3. La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione e distribuzione.
            4. Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dall'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
            5. Le biblioteche di cui al comma 1 devono, all'atto di ricevimento del volume, comunicare all'editore o stampatore, se del caso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i dati della accessione ed i dati per la consultazione".


Art. 2.

        1. L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, già sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - 1. Le edizioni d'arte originali, come definite ai commi 3 e 4, devono essere spedite alla Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma in numero di una copia.
            2. Lo stampatore, o editore, se del caso, deve comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti al comma 3 dell'articolo 1, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e ad una biblioteca della regione in cui lo stampatore risiede, da individuare in ogni caso in quella di un comune con la maggiore presenza di stampatori ed editori d'arte e con una tradizione consolidata nel settore, l'avvenuta pubblicazione dell'edizione d'arte originale con l'indicazione dell'offerta dell'opera a queste due biblioteche a prezzo scontato comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a copertura delle spese vive.
            3. Per l'edizione d'arte originale si intende:

                a) l'edizione di singole stampe grafiche;

                b) le edizioni di libri a tiratura limitata contenenti stampe originali numerate e firmate dall'autore, anche se solo nel colophon;

                c) le cartelle con testi e grafiche originali;

                d) le edizioni di multipli scultorei e di oggettistica, eseguiti in qualsiasi materiale, naturalmente numerati e firmati dall'artista.

            4. L'edizione d'arte è, altresì, definita originale quando l'artista esegue direttamente la matrice in litografia, calcografia, xilografia, serigrafia, eseguendo o facendo poi eseguire le copie da una stamperia.
            5. La Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma, che riceve la copia per obbligo di legge dallo stampatore, deve, oltre che dargli comunicazione della collocazione come indicato all'articolo 1, comma 5, allestire un reparto dove le opere possano essere agevolmente consultate.
            6. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la biblioteca regionale scelta dallo stampatore d'arte, o dall'editore, se del caso, possono acquistare l'opera entro un mese dalla comunicazione dello stampatore della avvenuta pubblicazione con l'indicazione del prezzo dell'opera stessa. Al ricevimento dell'opera la biblioteca deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i dati della accessione ed i dati per la consultazione".



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