XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1170
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come
modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Ogni stampatore ed editore, ad
esclusione degli stampatori od editori, se del caso, della
grafica d'arte o di multipli scultorei o di oggettistica
numerati e firmati, per i quali valgono le disposizioni di cui
all'articolo 2, hanno l'obbligo di consegnare per qualsivoglia
loro stampato o pubblicazione tre esemplari di cui uno alla
Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma,
uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed uno ad
una biblioteca della regione in cui lo stampatore risiede.
Sono comprese in questo obbligo le edizioni di libri e
cartelle a sola stampa o con riproduzioni fotomeccaniche,
denominate quadricromie, anche in edizioni di lusso a tiratura
limitata, denominate strenne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 comprende anche ogni
successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione
nel contenuto o nella forma.
3. La consegna deve essere fatta prima che stampati
e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione e
distribuzione.
4. Se la consegna è fatta a mezzo della posta
valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le
agevolazioni previste dall'articolo 98 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
5. Le biblioteche di cui al comma 1 devono, all'atto
di ricevimento del volume, comunicare all'editore o
stampatore, se del caso, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, i dati della accessione ed i dati per
la consultazione".
Art. 2.
1. L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, già
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - 1. Le edizioni d'arte originali, come
definite ai commi 3 e 4, devono essere spedite alla Biblioteca
nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma in numero di una
copia.
2. Lo stampatore, o editore, se del caso, deve
comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro i termini previsti al comma 3 dell'articolo
1, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e ad una
biblioteca della regione in cui lo stampatore risiede, da
individuare in ogni caso in quella di un comune con la
maggiore presenza di stampatori ed editori d'arte e con una
tradizione consolidata nel settore, l'avvenuta pubblicazione
dell'edizione d'arte originale con l'indicazione dell'offerta
dell'opera a queste due biblioteche a prezzo scontato
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a
copertura delle spese vive.
3. Per l'edizione d'arte originale si intende:
a) l'edizione di singole stampe grafiche;
b) le edizioni di libri a tiratura limitata
contenenti stampe originali numerate e firmate dall'autore,
anche se solo nel colophon;
c) le cartelle con testi e grafiche originali;
d) le edizioni di multipli scultorei e di
oggettistica, eseguiti in qualsiasi materiale, naturalmente
numerati e firmati dall'artista.
4. L'edizione d'arte è, altresì, definita originale
quando l'artista esegue direttamente la matrice in litografia,
calcografia, xilografia, serigrafia, eseguendo o facendo poi
eseguire le copie da una stamperia.
5. La Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di
Roma, che riceve la copia per obbligo di legge dallo
stampatore, deve, oltre che dargli comunicazione della
collocazione come indicato all'articolo 1, comma 5, allestire
un reparto dove le opere possano essere agevolmente
consultate.
6. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la
biblioteca regionale scelta dallo stampatore d'arte, o
dall'editore, se del caso, possono acquistare l'opera entro un
mese dalla comunicazione dello stampatore della avvenuta
pubblicazione con l'indicazione del prezzo dell'opera stessa.
Al ricevimento dell'opera la biblioteca deve comunicare a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i dati
della accessione ed i dati per la consultazione".