XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1167
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova
di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale
riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più
efficace reinserimento nella società, una detrazione di
sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A
tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di
custodia cautelare o di detenzione domiciliare".