XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1165
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Perequazione automatica delle pensioni).
1. Le norme in materia di incremento dei trattamenti
pensionistici per perequazione automatica, contenute
nell'articolo 21, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, nell'articolo 24, comma 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, nell'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate.
2. I valori delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT
non considerati ai sensi dell'articolo 59, comma 13, primo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono computati
ai fini della determinazione delle perequazioni degli anni
successivi.
Art. 2.
(Cumulo tra pensione
e redditi da lavoro autonomo).
1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme
di essa sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili
con i redditi derivanti da qualsiasi attivitą di lavoro
autonomo.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Al maggior onere derivante dall'attuazione degli
articoli 1 e 2 si fa fronte mediante l'aumento del gettito
fiscale econtributivo connesso con l'applicazione del citato
articolo 2.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1^
gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.