XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1165




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Perequazione automatica delle pensioni).

        1. Le norme in materia di incremento dei trattamenti pensionistici per perequazione automatica, contenute nell'articolo 21, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nell'articolo 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nell'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate.
        2. I valori delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT non considerati ai sensi dell'articolo 59, comma 13, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono computati ai fini della determinazione delle perequazioni degli anni successivi.


Art. 2.

(Cumulo tra pensione
e redditi da lavoro autonomo).

        1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attivitą di lavoro autonomo.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. Al maggior onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 si fa fronte mediante l'aumento del gettito fiscale econtributivo connesso con l'applicazione del citato articolo 2.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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