XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1151
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il bambino che nasce privo dell'udito o che perde
l'udito durante i primi anni di vita, è sottoposto, su
segnalazione dei genitori, a screening neonatale da
parte degli operatori dell'azienda sanitaria locale per gli
aspetti clinici, ovvero eziopatogenici, e da parte di altri
operatori specializzati, per gli aspetti funzionali relativi
alla diagnosi e al profilo dinamico.
2. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al comma 1,
siano rilevati residui uditivi, è applicata la protesizzazione
e, se richiesto, è applicabile anche l'impianto cocleare.
Art. 2.
1. L'esercizio della comunicazione verbale del bambino
sordo, non potendo iniziare ed esplicarsi mediante l'ascolto e
l'imitazione dei genitori o di altri modelli circostanti,
rende necessari interventi specifici da parte delle strutture
educative.
2. Le famiglie del bambino sordo preverbale possono
usufruire per le attività di istruzione e di formazione
dell'aiuto e della guida di personale specializzato, messo a
disposizione dalle istituzioni scolastiche.
3. Il personale di cui al comma 2 collabora con la
famiglia per mezzo di azioni dirette sul bambino e di
dimostrazioni pratiche rivolte ai genitori.
4. Il piano educativo individualizzato, previsto per
ciascun allievo portatore di handicap, è predisposto
congiuntamente dagli operatori dell'azienda sanitaria locale,
dal personale docente e dagli specialisti.
Art. 3.
1. La persona colpita da sordità ha diritto, nel corso
della prima infanzia, a restare in famiglia e, nell'età
successiva, ad essere accolta nelle istituzioni di istruzione
e di formazione, in sedi non lontane dal luogo di abituale
dimora.
2. Poiché l'istituzione scolastica deve offrire a ciascun
allievo la massima efficienza, sono istituiti presso talune
unità scolastiche centri risorse destinati ai portatori di
handicap gravi.
3. I centri risorse di cui al comma 2 sono dotati di
attrezzature e di personale tecnico e docente specializzato e
sono finalizzati sia all'integrazione sociale, anche
attraverso la partecipazione alla normale vita dell'istituto a
cui il centro risorse è annesso, sia alla prestazione di
insegnamenti-apprendimenti adeguati ai bisogni determinati
dall'età e dalla minorazione sensoriale e conformi alla
preparazione raggiunta dall'allievo.
Art. 4.
1. I centri risorse di cui all'articolo 3 sono distribuiti
nel territorio in ragione delle esigenze comprovate dal numero
dei soggetti coinvolti e da criteri di razionalità logistica
ed economica.
2. I centri risorse previsti per gli allievi sordi sono
collocati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, sia statali che private, pareggiate e legalmente
riconosciute.
3. Le istituzioni scolastiche che intendono provvedere
all'istruzione e alla formazione dei sordi, con l'ausilio di
un centro risorse, devono ottenere l'autorizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
che la concede previo accertamento dei requisiti
indispensabili all'espletamento dei compiti previsti.
4. I centri risorse, statali e non statali, oltre alle
finalità indicate nel comma 3 dell'articolo 3, espletano
funzioni di consulenza e di supporto per i docenti delle
istituzioni scolastiche, qualora l'allievo sordo possa essere
inserito nelle classi ordinarie.
5. Le scuole speciali o le sezioni speciali, sia statali
che private, particolarmente provviste di esperienza
professionale e di sussidi didattici, ed i centri educativi
riabilitativi con sezioni scolastiche speciali, possono
assumere la denominazione di centri risorse, mantenendo la
stessa natura e le stesse mansioni, al fine di collaborare con
le istituzioni scolastiche.
6. In deroga a quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, in materia di razionalizzazione della rete scolastica,
alle scuole speciali per sordi, statali e private, sono
applicati i parametri previsti per le scuole dei centri
montani e delle zone disagiate, al fine di salvaguardare
l'attuale autonomia organizzativa, in forza della specificità
delle citate istituzioni.
7. Al fine di evitare nuove emarginazioni, l'integrazione
scolastica degli allievi sordi va intesa come un traguardo da
raggiungere gradualmente e dopo un lungo trattamento attuato
nei centri risorse, con interventi precoci e qualificati.
8. Qualora si ravvisi l'opportunità di un inserimento di
allievi in classi di udenti o, viceversa, di allievi udenti in
classi di sordi, è necessario assicurare la presenza di
docenti di sostegno appositamente specializzati, in grado di
garantire il supporto individualizzato, nonché la
collaborazione di specifiche figure professionali che
collaborino con il docente di sostegno e i docenti curricolari
nel reciproco sforzo di integrazione.
9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca definisce con proprio decreto lo status
professionale dei docenti di sostegno e delle figure
professionali di cui al comma 8.
Art. 5.
1. Il personale docente specializzato dei centri risorse e
il personale di sostegno operante nelle classi ordinarie
devono frequentare specifici corsi universitari attivati
presso ogni ateneo, successivamente al conseguimento della
laurea in scienze della formazione o in altre discipline
previste nei piani di studio della scuola secondaria di primo
e di secondo grado.
2. Nelle more dell'istituzione da parte delle università
dei corsi di cui al comma 1, riservati ai docenti dei sordi
che si occupano della loro istruzione e formazione, sono
organizzati, per i medesimi docenti, corsi annuali di
qualificazione per l'insegnamento nei centri risorse e nel
settore del sostegno agli allievi sordi, a integrazione degli
attuali corsi biennali polivalenti, secondo i programmi di cui
all'allegato A annesso alla presente legge.
3. I dirigenti scolastici e i docenti curricolari delle
unità operative in cui sono inseriti allievi sordi sono
sottoposti ad aggiornamento professionale secondo un piano
intensivo e differenziato, predisposto sulla base dei compiti
diversi che devono espletare.
Art. 6.
1. Nell'ambito degli accordi di programma previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali, le aziende
sanitarie locali e l'amministrazione scolastica forniscono
agli istituti in cui operano i centri risorse o in cui sono
inseriti nelle classi ordinarie allievi sordi i mezzi
finanziari in misura congrua a fronteggiare i costi di un
efficace servizio territoriale, al fine di realizzare il
progetto integrato scuola-sanità-servizi, e di adeguare gli
organici del personale specializzato e di sostegno.
2. I contributi finanziari erogati per favorire, ai sensi
del comma 1, il più stretto raccordo fra intervento educativo
e intervento specialistico sono altresì destinati alle
famiglie degli allievi sordi che frequentano le istituzioni di
istruzione e di formazione non statali, parificate e
legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo
per allievo sordo sostenuto dal sistema scolastico statale di
cui al comma 1.
Allegato A
(articolo 5, comma 2).
ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER L'INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI SORDI
Atteso che saranno ammessi alla frequenza del corso i
docenti già specializzati per il sostegno degli alunni
disabili, si ritiene di adottare il seguente programma
teorico-pratico allo scopo di formare i docenti in grado di
istruire ed educare alunni colpiti da sordità in modo da
garantire gli apprendimenti di cui hanno bisogno per svolgere
la loro attività docente sia presso le scuole speciali che
presso le scuole ordinarie in cui siano presenti alunni
sordi.
Psicopedagogia ore 130
Didattica " 160
Nozioni di anatomia e fisiologia dell'orecchio, del
suono, tipi e gradi di sordità, audiometrie, protesi, impianti
cocleari " 100
Storia dell'educazione dei sordi " 30
Legislazione scolastica " 10
Tirocinio diretto (uno o due, al massimo,
tirocinanti per classe) " 200
Totale . . . ore 630
INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER LE SINGOLE DISCIPLINE DEL
TERZO ANNO RIGUARDANTI IL SETTORE DELLA SORDITA'
I primi programmi di corsi polivalenti, di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1986,
contengono le seguenti indicazioni che possono ancora essere
considerate interessanti per il settore della minorazione
uditiva.
Conoscenze propedeutiche.
1. Fisiologia dell'udito:
a) il suono (fisica del suono, intellegibilità del
suono);
b) natura dell'audizione nell'ambito della
senso-percezione;
c) le patologie dei sistemi periferici di ingresso
e di uscita e dei sistemi di elaborazione centrale;
d) metodi di rilevazione della soglia uditiva;
e) la protesi acustica; scelta e adattamento;
chiocciola e manutenzione.
Conoscenze interdisciplinari.
1. Sviluppo del linguaggio e il bambino sordo:
a) natura della comunicazione verbale e i suoi
aspetti linguistici (strutture fonologiche, morfosintattiche,
semantico-lessicali);
b) fondamenti psicolinguistici, sociolinguistici e
di linguistica teorica che stanno alla base dei disturbi della
comunicazione (relazione paradigmatica, relazione
sintagmatica, forme di progressione del pensiero, stili
cognitivi, strategie di problemi solving);
c) prerequisiti allo sviluppo del linguaggio nel
normoudente;
d) natura della comunicazione extra-verbale e i
suoi aspetti linguistici (mimo, pantomima, lingua dei segni,
italiano segnato, dattilologia, bimodale).
2. Conoscenza degli interventi rieducativi:
a) interventi specifici: tensione e rilassamento,
respirazione, voce, articolazione, lettura labiale, utilizzo
residui uditivi;
b) conoscenza delle tecniche rieducative
attuali;
c) modalità di collaborazione con la famiglia per
l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio;
d) modalità di collaborazione con il
logopedista.
Competenza specifica.
1. Allenamento acustico:
a) tappe evolutive e affinamento delle capacità
uditive nel normoudente;
b) metodi e modalità di individualizzazione
dell'educazione acustica;
c) fattori che favoriscono o condizionano i
risultati dell'allenamento acustico.
2. Educazione al linguaggio verbale del bambino sordo:
condizioni motivazionali e itinerari
metodologico-didattici per la comprensione e produzione
linguistica:
a) osservazione e valutazione del linguaggio;
b) comprensione verbale (formale e informale);
c) produzione verbale (guida alla strutturazione
della frase: dalla fase nucleare alle espansioni).
3. Didattica curricolare:
problemi e suggerimenti per l'attività didattica:
a) area linguistica;
b) area matematica;
c) area scientifica e antropologica.
BOZZA DI PROGRAMMA
Psicopedagogia.
Sviluppo psicologico del fanciullo (educazione precoce).
Conseguenze della sordità. Genitori ed educazione. Basi
psico-pedagogiche dell'educazione speciale. Psicopedagogia e
sviluppo del linguaggio nel bambino. Psicopatologia
dell'audizione e del linguaggio (sistemi di elaborazione
centrale).
Didattica.
Comunicazione e lingua orale (voce, fonetica
articolatoria, fonemi, ritmi) - intonazione - respirazione -
apprendimento della lingua orale - aspetti linguistici della
lingua orale (strutture fonologiche, morfosintattiche e
semantico-lessicali) - lettura labiale - dattilologia -
orolessia - lingua dei segni - natura dell'audizione
nell'ambito della senso-percezione - lingua italiana - lettura
e scrittura e la loro didattica - P.C. - memoria nel sordo -
produzione verbale (guida alla strutturazione della frase:
dalla frase nucleare alle espansioni) - conoscenza e uso delle
tre forme di comunicazione: orale, mimica, combinata - aspetti
evolutivi del pensiero e del linguaggio - aspetti della
comunicazione extraverbale (mimo, lingua dei segni, italiano
segnato, dattilologia, orolessia).
Anatomia - Fisiologia - Fisica acustica.
Ereditarietà - epidemiologia - patologie degli organi
dell'audizione e della parola - audiometrie - protesi
(chiocciola e manutenzione) - impianti cocleari - allenamento
acustico.
Storia dell'educazione dei sordi.
I sordi nell'evoluzione sociale - l'istruzione -
organizzazioni di categoria.
Legislazione.
La legislazione scolastica e quella sociale per i
sordi.
Tirocinio.
Presenza attiva nella classe di alunni sordi in vista
della prova d'esame che si svolgerà come segue:
impostazione della pronuncia in un bambino sordo
profondo;
correzione e perfezionamento della lingua orale;
una lezione di lingua o di altra materia (i candidati
potranno essere aiutati soltanto per comprendere eventuali
richieste di alunni sordi).