XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1151




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il bambino che nasce privo dell'udito o che perde l'udito durante i primi anni di vita, è sottoposto, su segnalazione dei genitori, a screening neonatale da parte degli operatori dell'azienda sanitaria locale per gli aspetti clinici, ovvero eziopatogenici, e da parte di altri operatori specializzati, per gli aspetti funzionali relativi alla diagnosi e al profilo dinamico.
        2. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al comma 1, siano rilevati residui uditivi, è applicata la protesizzazione e, se richiesto, è applicabile anche l'impianto cocleare.


Art. 2.

        1. L'esercizio della comunicazione verbale del bambino sordo, non potendo iniziare ed esplicarsi mediante l'ascolto e l'imitazione dei genitori o di altri modelli circostanti, rende necessari interventi specifici da parte delle strutture educative.
        2. Le famiglie del bambino sordo preverbale possono usufruire per le attività di istruzione e di formazione dell'aiuto e della guida di personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche.
        3. Il personale di cui al comma 2 collabora con la famiglia per mezzo di azioni dirette sul bambino e di dimostrazioni pratiche rivolte ai genitori.
        4. Il piano educativo individualizzato, previsto per ciascun allievo portatore di handicap, è predisposto congiuntamente dagli operatori dell'azienda sanitaria locale, dal personale docente e dagli specialisti.

Art. 3.

        1. La persona colpita da sordità ha diritto, nel corso della prima infanzia, a restare in famiglia e, nell'età successiva, ad essere accolta nelle istituzioni di istruzione e di formazione, in sedi non lontane dal luogo di abituale dimora.
        2. Poiché l'istituzione scolastica deve offrire a ciascun allievo la massima efficienza, sono istituiti presso talune unità scolastiche centri risorse destinati ai portatori di handicap gravi.
        3. I centri risorse di cui al comma 2 sono dotati di attrezzature e di personale tecnico e docente specializzato e sono finalizzati sia all'integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione alla normale vita dell'istituto a cui il centro risorse è annesso, sia alla prestazione di insegnamenti-apprendimenti adeguati ai bisogni determinati dall'età e dalla minorazione sensoriale e conformi alla preparazione raggiunta dall'allievo.


Art. 4.

        1. I centri risorse di cui all'articolo 3 sono distribuiti nel territorio in ragione delle esigenze comprovate dal numero dei soggetti coinvolti e da criteri di razionalità logistica ed economica.
        2. I centri risorse previsti per gli allievi sordi sono collocati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia statali che private, pareggiate e legalmente riconosciute.
        3. Le istituzioni scolastiche che intendono provvedere all'istruzione e alla formazione dei sordi, con l'ausilio di un centro risorse, devono ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che la concede previo accertamento dei requisiti indispensabili all'espletamento dei compiti previsti.
        4. I centri risorse, statali e non statali, oltre alle finalità indicate nel comma 3 dell'articolo 3, espletano funzioni di consulenza e di supporto per i docenti delle istituzioni scolastiche, qualora l'allievo sordo possa essere inserito nelle classi ordinarie.
        5. Le scuole speciali o le sezioni speciali, sia statali che private, particolarmente provviste di esperienza professionale e di sussidi didattici, ed i centri educativi riabilitativi con sezioni scolastiche speciali, possono assumere la denominazione di centri risorse, mantenendo la stessa natura e le stesse mansioni, al fine di collaborare con le istituzioni scolastiche.
        6. In deroga a quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di razionalizzazione della rete scolastica, alle scuole speciali per sordi, statali e private, sono applicati i parametri previsti per le scuole dei centri montani e delle zone disagiate, al fine di salvaguardare l'attuale autonomia organizzativa, in forza della specificità delle citate istituzioni.
        7. Al fine di evitare nuove emarginazioni, l'integrazione scolastica degli allievi sordi va intesa come un traguardo da raggiungere gradualmente e dopo un lungo trattamento attuato nei centri risorse, con interventi precoci e qualificati.
        8. Qualora si ravvisi l'opportunità di un inserimento di allievi in classi di udenti o, viceversa, di allievi udenti in classi di sordi, è necessario assicurare la presenza di docenti di sostegno appositamente specializzati, in grado di garantire il supporto individualizzato, nonché la collaborazione di specifiche figure professionali che collaborino con il docente di sostegno e i docenti curricolari nel reciproco sforzo di integrazione.
        9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto lo status professionale dei docenti di sostegno e delle figure professionali di cui al comma 8.


Art. 5.

        1. Il personale docente specializzato dei centri risorse e il personale di sostegno operante nelle classi ordinarie devono frequentare specifici corsi universitari attivati presso ogni ateneo, successivamente al conseguimento della laurea in scienze della formazione o in altre discipline previste nei piani di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
        2. Nelle more dell'istituzione da parte delle università dei corsi di cui al comma 1, riservati ai docenti dei sordi che si occupano della loro istruzione e formazione, sono organizzati, per i medesimi docenti, corsi annuali di qualificazione per l'insegnamento nei centri risorse e nel settore del sostegno agli allievi sordi, a integrazione degli attuali corsi biennali polivalenti, secondo i programmi di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
        3. I dirigenti scolastici e i docenti curricolari delle unità operative in cui sono inseriti allievi sordi sono sottoposti ad aggiornamento professionale secondo un piano intensivo e differenziato, predisposto sulla base dei compiti diversi che devono espletare.


Art. 6.

        1. Nell'ambito degli accordi di programma previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e l'amministrazione scolastica forniscono agli istituti in cui operano i centri risorse o in cui sono inseriti nelle classi ordinarie allievi sordi i mezzi finanziari in misura congrua a fronteggiare i costi di un efficace servizio territoriale, al fine di realizzare il progetto integrato scuola-sanità-servizi, e di adeguare gli organici del personale specializzato e di sostegno.
        2. I contributi finanziari erogati per favorire, ai sensi del comma 1, il più stretto raccordo fra intervento educativo e intervento specialistico sono altresì destinati alle famiglie degli allievi sordi che frequentano le istituzioni di istruzione e di formazione non statali, parificate e legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo per allievo sordo sostenuto dal sistema scolastico statale di cui al comma 1.



Allegato A
(articolo 5, comma 2).


ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER L'INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI SORDI


          Atteso che saranno ammessi alla frequenza del corso i docenti già specializzati per il sostegno degli alunni disabili, si ritiene di adottare il seguente programma teorico-pratico allo scopo di formare i docenti in grado di istruire ed educare alunni colpiti da sordità in modo da garantire gli apprendimenti di cui hanno bisogno per svolgere la loro attività docente sia presso le scuole speciali che presso le scuole ordinarie in cui siano presenti alunni sordi.

              Psicopedagogia ore 130

              Didattica " 160

              Nozioni di anatomia e fisiologia dell'orecchio, del suono, tipi e gradi di sordità, audiometrie, protesi, impianti cocleari " 100

              Storia dell'educazione dei sordi " 30

              Legislazione scolastica " 10

              Tirocinio diretto (uno o due, al massimo,
tirocinanti per classe) " 200

                Totale . . . ore 630



INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER LE SINGOLE DISCIPLINE DEL
TERZO ANNO RIGUARDANTI IL SETTORE DELLA SORDITA'


          I primi programmi di corsi polivalenti, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1986, contengono le seguenti indicazioni che possono ancora essere considerate interessanti per il settore della minorazione uditiva.

Conoscenze propedeutiche.

1. Fisiologia dell'udito:

                a) il suono (fisica del suono, intellegibilità del suono);

                b) natura dell'audizione nell'ambito della senso-percezione;
                c) le patologie dei sistemi periferici di ingresso e di uscita e dei sistemi di elaborazione centrale;

                d) metodi di rilevazione della soglia uditiva;

                e) la protesi acustica; scelta e adattamento; chiocciola e manutenzione.

Conoscenze interdisciplinari.

1. Sviluppo del linguaggio e il bambino sordo:

                a) natura della comunicazione verbale e i suoi aspetti linguistici (strutture fonologiche, morfosintattiche, semantico-lessicali);

                b) fondamenti psicolinguistici, sociolinguistici e di linguistica teorica che stanno alla base dei disturbi della comunicazione (relazione paradigmatica, relazione sintagmatica, forme di progressione del pensiero, stili cognitivi, strategie di problemi solving);

                c) prerequisiti allo sviluppo del linguaggio nel normoudente;

                d) natura della comunicazione extra-verbale e i suoi aspetti linguistici (mimo, pantomima, lingua dei segni, italiano segnato, dattilologia, bimodale).

2. Conoscenza degli interventi rieducativi:

                a) interventi specifici: tensione e rilassamento, respirazione, voce, articolazione, lettura labiale, utilizzo residui uditivi;

                b) conoscenza delle tecniche rieducative attuali;

                c) modalità di collaborazione con la famiglia per l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio;

                d) modalità di collaborazione con il logopedista.

Competenza specifica.

1. Allenamento acustico:

                a) tappe evolutive e affinamento delle capacità uditive nel normoudente;

                b) metodi e modalità di individualizzazione dell'educazione acustica;

                c) fattori che favoriscono o condizionano i risultati dell'allenamento acustico.

2. Educazione al linguaggio verbale del bambino sordo:

          condizioni motivazionali e itinerari metodologico-didattici per la comprensione e produzione linguistica:

                a) osservazione e valutazione del linguaggio;

                b) comprensione verbale (formale e informale);
                c) produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla fase nucleare alle espansioni).

3. Didattica curricolare:

          problemi e suggerimenti per l'attività didattica:

                a) area linguistica;

                b) area matematica;

                c) area scientifica e antropologica.


BOZZA DI PROGRAMMA

Psicopedagogia.

          Sviluppo psicologico del fanciullo (educazione precoce). Conseguenze della sordità. Genitori ed educazione. Basi psico-pedagogiche dell'educazione speciale. Psicopedagogia e sviluppo del linguaggio nel bambino. Psicopatologia dell'audizione e del linguaggio (sistemi di elaborazione centrale).

Didattica.

          Comunicazione e lingua orale (voce, fonetica articolatoria, fonemi, ritmi) - intonazione - respirazione - apprendimento della lingua orale - aspetti linguistici della lingua orale (strutture fonologiche, morfosintattiche e semantico-lessicali) - lettura labiale - dattilologia - orolessia - lingua dei segni - natura dell'audizione nell'ambito della senso-percezione - lingua italiana - lettura e scrittura e la loro didattica - P.C. - memoria nel sordo - produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla frase nucleare alle espansioni) - conoscenza e uso delle tre forme di comunicazione: orale, mimica, combinata - aspetti evolutivi del pensiero e del linguaggio - aspetti della comunicazione extraverbale (mimo, lingua dei segni, italiano segnato, dattilologia, orolessia).


Anatomia - Fisiologia - Fisica acustica.

          Ereditarietà - epidemiologia - patologie degli organi dell'audizione e della parola - audiometrie - protesi (chiocciola e manutenzione) - impianti cocleari - allenamento acustico.

Storia dell'educazione dei sordi.

          I sordi nell'evoluzione sociale - l'istruzione - organizzazioni di categoria.

Legislazione.

          La legislazione scolastica e quella sociale per i sordi.
Tirocinio.

          Presenza attiva nella classe di alunni sordi in vista della prova d'esame che si svolgerà come segue:

                impostazione della pronuncia in un bambino sordo profondo;

                correzione e perfezionamento della lingua orale;

                una lezione di lingua o di altra materia (i candidati potranno essere aiutati soltanto per comprendere eventuali richieste di alunni sordi).



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