XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1150
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della
cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo
sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione
culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia
con gli altri Stati, riconoscendo la divulgazione del
patrimonio linguistico e culturale italiano quale una delle
priorità della propria politica estera.
2. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e
della cultura italiane all'estero, di seguito denominata
"Agenzia", composta da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le
attività culturali e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nonché da un dirigente scolastico e da
almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano
prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero per non meno di un settennio e
che non siano in quiescenza.
3. La Repubblica si impegna, altresì, a diffondere
l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua all'interno
del territorio nazionale, al fine di facilitare l'integrazione
linguistica e culturale degli immigrati.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di intesa con gli istituti regionali di ricerca
sperimentazione e aggiornamento educativi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce centri di formazione permanente regionali,
provinciali, di seguito denominati "centri" per l'insegnamento
dell'italiano come seconda lingua, con l'impiego di docenti in
possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2.
Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).
1. L'Agenzia:
a) persegue le finalità di cui all'articolo 1,
promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello
Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche, fatta salva
l'autonomia delle università e delle altre istituzioni
culturali, ai sensi delle leggi vigenti;
b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza
per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, dalle associazioni e dalle
fondazioni nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1;
c) provvede alla istituzione e alla
razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane
all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro
dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli
altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;
d) cura la raccolta e la diffusione dei dati
relativi alle attività scolastiche e culturali italiane
all'estero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che le
amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti
pubblici sono tenuti a tal fine a trasmetterle;
e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attività svolta.
Art. 3.
(Funzioni dei centri).
1. I centri:
a) concorrono alla formazione iniziale degli
insegnanti da destinare al servizio all'estero;
b) formano i docenti in servizio nei ruoli
metropolitani all'insegnamento della lingua italiana come
seconda lingua;
c) istituiscono e organizzano corsi di
aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e
b);
d) promuovono attività interculturali sul
territorio, anche in collaborazione con i Paesi europei ed
extraeuropei;
e) promuovono attività di ricerca;
f) producono specifico materiale didattico per
l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua in Italia e
all'estero;
g) certificano, sulla base di criteri omogenei
dettati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca o da altro organismo da esso delegato, i livelli di
conoscenza dell'italiano come seconda lingua;
h) forniscono consulenza sul territorio sui
problemi relativi all'integrazione e all'istruzione degli
immigrati.
Art. 4.
(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei
lavoratori italiani e dei loro congiunti).
1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e
sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni
educative.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle
altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata
dall'Agenzia, di intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministero degli
affari esteri. L'Agenzia promuove ed attua all'estero
iniziative scolastiche ed attività di integrazione scolastica
a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, con i
seguenti obiettivi:
a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza
della cultura italiane;
b) inserire l'insegnamento dell' italiano nei
programmi scolastici stranieri;
c) migliorare il livello culturale delle comunità
italiane all'estero;
d) favorire l'integrazione nelle strutture
scolastiche e formative del Paese ospitante;
e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni
educative con primario riferimento all'interesse della
promozione della lingua e della cultura italiane
all'estero;
f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale
alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la
fissazione di criteri e di parametri certi e vincolanti per
l'assegnazione delle risorse, prevedendo anche la possibilità
di favorire la flessibilità dei progetti formativi
interculturali e di differenziarli dagli schemi previsti per
le analoghe iniziative in territorio metropolitano.
Art. 5.
(Amministrazione, coordinamento
e vigilanza).
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e
per la realizzazione delle altre iniziative di cui
all'articolo 4, l'Agenzia si avvale di un contingente di
personale avente qualifica dirigenziale o inquadrato nell'area
professionale C dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nonché di personale appartenente all'area della funzione
docente e della dirigenza scolastica del comparto della
scuola, nel limite complessivo di 200 unità.
2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui
all'articolo 10, ai quali è affidata l'amministrazione di
istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è
assegnato un contingente di personale del comparto della
scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di
assistenza tecnica.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo,
con provvedimento adottato dalle amministrazioni di
appartenenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esso sono
affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo
professionale di appartenenza.
4. Il personale di cui al comma 2 è individuato
esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di
nomina, abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio
nella sede estera e che si impegnino a garantire per almeno un
ulteriore biennio, la permanenza in servizio all'estero. Lo
stesso personale è esonerato dall'insegnamento per svolgere le
funzioni di cui al comma 2.
Art. 6.
(Ordinamento delle scuole italiane
all'estero).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca con provvedimenti adottati su proposta dell'Agenzia,
equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica,
l'ordinamento delle scuole italiane statali all'estero alle
corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, con
gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche
esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno
valore legale.
2. I programmi didattici delle scuole statali italiane
all'estero sono approvati con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 7.
(Scuole non statali).
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, su proposta dell'Agenzia, sono individuate le
scuole italiane non statali all'estero che, in quanto conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero,
possono essere riconosciute paritarie ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Iniziative scolastiche e attività
di integrazione scolastica).
1. L'Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le
attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 4
ed allo scopo di inserire l'insegnamento della lingua e della
cultura italiane nei curricoli delle scuole locali, definisce
e coordina:
a) le iniziative miranti ad offrire l'insegnamento
della lingua e della cultura italiane anche agli autoctoni e
agli stranieri frequentanti le scuole locali all'estero;
b) le attività volte al potenziamento della rete
scolastica italiana all'estero, allo scopo di adeguarla alle
nuove tipologie di emigrati italiani, quali i tecnici, i
dirigenti, i manager, e di rendere possibile, ai loro
familiari, la continuazione anche all'estero della
scolarizzazione iniziata in Italia;
c) le attività concernenti l'istituzione di una
rete di scuole bilingui e biculturali;
d) le iniziative per l'istituzione di corsi per
l'insegnamento dell'italiano commerciale, tecnico, turistico e
specifico del settore artistico;
e) i corsi integrativi di lingua e di cultura
generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che
frequentano, nei paesi di emigrazione, le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
f) le iniziative di sperimentazione tendenti a
caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole
italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle
diverse aree geografiche;
g) il funzionamento delle scuole statali
all'estero e la vigilanza sulle scuole non statali all'estero,
in modo da garantire l'armonizzazione degli obiettivi
educativi e culturali;
h) gli interventi di sostegno, di recupero e di
rinforzo al fine di promuovere il plurilinguismo e di
consentire l'effettiva integrazione degli alunni italiani
nelle strutture scolastiche e formative del Paese
ospitante.
2. L'Agenzia istituisce, laddove fosse tuttora
necessario:
a) le classi o i corsi preparatori aventi lo scopo
di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori
italiani nelle scuole dei Paesi di emigrazione;
b) i corsi speciali annuali per la preparazione
dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di
idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e
media.
Art. 9.
(Programmi, esami, titoli di studio).
1. I programmi di insegnamento, le norme per lo
svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio
delle classi, i corsi e le scuole di cui all'articolo 8 ed
ogni altra disposizione per l'attuazione del medesimo
articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per gli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 10.
(Uffici scolastici consolari).
1. Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati
"uffici", di intesa con le rappresentanze diplomatiche e
consolari e sulla base delle disposizioni dell'Agenzia, hanno
competenza in materia di:
a) orientamento delle scelte sul territorio e
fissazione degli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni
riscontrati;
b) valutazione, sulla base delle risultanze
dell'attività di cui alla lettera a), dell'efficacia e
della validità degli interventi scolastici proposti dagli enti
e dalle associazioni;
c) monitoraggio dell'andamento delle attività;
d) valutazione della corrispondenza dei risultati
agli obiettivi fissati.
Art. 11.
(Ruolo degli uffici).
1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 10,
gli uffici ispirano e confermano la propria attività secondo i
seguenti principi:
a) mediazione tra l'utenza e la realtà
linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento e
la riscoperta delle proprie radici culturali;
b) mediazione tra l'utenza e la realtà
socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica
di scambio e di scoperta reciproca;
c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali
di appoggio italiane e locali al fine di evitare
l'emarginazione scolastica e sociale.
Art. 12.
(Contingenti del personale da destinare
all'estero).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di
personale da destinare all'estero, è stabilito, su proposta
dell'Agenzia, il contingente quadriennale del personale
scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative ed alle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole
europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici
di cui all'articolo 10, nonché delle osservazioni e delle
proposte delle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia
a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio
metropolitano. Nel medesimo decreto è fissato altresì il
limite massimo di spesa.
2. La determinazione del contingente di cui al comma 1 è
effettuata ogni due anni.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al comma
1, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è
stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità e comunque
non inferiore a 1.300 unità, di cui almeno il 70 per cento da
destinare alle scuole ed alle iniziative scolastiche di cui
all'articolo 8.
Art. 13.
(Procedure di destinazione all'estero
del personale).
1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello
Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane
all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 8, alle scuole
europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, è scelto esclusivamente tra il personale che abbia
prestato almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo in
territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza e che abbia
conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese cui è
destinato.
2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui
al comma 1, si provvede secondo le disposizioni in materia di
mobilità professionale contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, attingendo alle
graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite
dall'ordinanza ministeriale del Ministero degli affari esteri,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale- 4^ serie speciale
- n. 38 del 16 maggio 1997, eventualmente integrate dalle
graduatorie formatesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 9
della legge 26 maggio 2000, n. 147. La destinazione all'estero
è disposta, nei limiti del contingente stabilito ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della presente legge, secondo i
piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle
istituzioni di cui al comma 1. Ai fini della valutazione dei
titoli per l'inserimento nelle graduatorie, il servizio
prestato all'estero dà diritto ad un punteggio doppio.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua è
effettuato mediante esami scritti e orali, le cui modalità di
espletamento sono determinate in sede di contrattazione
decentrata.
4. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si
collocano in posizione utile in graduatoria in relazione al
numero dei posti disponibili, indipendentemente dal fatto che
prestino servizio in Italia o terminino un precedente mandato
all'estero.
5. Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua
italiana a livello di scuola secondaria, il personale
assegnato alle scuole italiane all'estero e alle scuole
europee ed internazionali è reclutato fra gli insegnanti di
lettere. Al fine di garantire una maggiore integrazione con le
istituzioni e l'ambiente del Paese ospitante, il personale
assegnato ai corsi di lingua e cultura italiana di cui
all'articolo 8 e in particolare, ai corsi integrati o inseriti
nelle scuole locali, è reclutato fra gli insegnanti di lingue
e letterature straniere che, nel proprio piano di studi
universitario, abbiano svolto almeno un biennio di lingua e
letteratura italiana.
Art. 14.
(Assegnazione della sede
e collocamento fuori ruolo).
1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero avviene
con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla
osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. Il personale è collocato fuori ruolo, per la durata del
periodo durante il quale esercita le proprie funzioni
all'estero, con provvedimento dell'amministrazione di
appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri
e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Al personale già in servizio all'estero che, in corso
di mandato, superi la selezione per altra funzione di
insegnamento e sia collocato nella graduatoria in posizione
utile per essere nominato, è consentito interrompere il
mandato in corso ed assumere servizio nella nuova funzione con
il nuovo mandato.
4. Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie
risultino esaurite, al personale già in servizio all'estero in
area linguistica diversa ed inserito in tali graduatorie in
posizione utile per la nomina, è consentito interrompere il
mandato in corso ed assumere servizio nella nuova area
linguistica con un mandato ex novo.
5. Fatti salvi i casi di gravi e comprovati motivi di
salute o di famiglia, il personale che, dopo aver accettato
una nomina, rinunci ad assumere servizio perde titolo a
partecipare alle selezioni successive.
6. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad
espletare tutte le procedure di nomina e di invio del
personale della scuola all'estero in tempo utile per un
regolare inizio dell'anno scolastico secondo il calendario del
Paese ospitante. In caso di inadempienza dell'amministrazione,
a detto personale spetta la retribuzione a decorrere dal primo
giorno di nomina giuridica.
Art. 15.
(Durata massima di permanenza all'estero).
1. La permanenza all'estero del personale docente non può
essere superiore ad un periodo complessivo di 9 anni
scolastici, comprese le scuole europee.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di
effettiva necessita è fatta salva la possibilità per il
docente di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni
scolastiche all'estero, previo superamento delle procedure di
selezione di cui all'articolo 13, senza soluzione di
continuità e senza limitazione del numero dei mandati.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, si
applicano le norme dello statuto del personale docente di
dette scuole.
Art. 16.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).
1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di
risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre
anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza
del primo triennio di servizio all'estero, le spese di
rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda
sia determinata da gravi motivi di carattere personale o
familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può
aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede,
salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve
essere comunque garantito almeno un triennio di permanenza
nella nuova sede. Fatta salva per il personale la possibilità
di ottenere due trasferimenti nel corso del mandato di cui al
comma 1 dell'articolo 15, l'amministrazione è tenuta ad
assumere gli oneri di un solo trasferimento.
Art. 17.
(Norme applicabili al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario).
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si
estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il
personale docente, con esclusione di quelle relative ai
comandi e alle supplenze temporanee.
Art. 18.
(Viaggi di trasferimento).
1. In occasione dei viaggi di trasferimento all'estero o
dall'estero o fra sedi all'estero, il periodo che
l'amministrazione concede per raggiungere la sede di servizio
è considerato servizio effettivo.
Art. 19.
(Trattamento giuridico ed economico).
1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del
personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio
presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le
scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a
carico dell'amministrazione di appartenenza.
2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche
all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere
fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale,
salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete,
dalla data di assunzione giuridica fino alla data di
cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di
sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli
oneri derivanti dal servizio all'estero. L'entità di tale
assegno è determinata sulla base dei criteri previsti dal Capo
I del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, in analogia
a quanto previsto per il trattamento del personale
dell'Amministrazione degli affari esteri.
3. Il personale destinato all'estero mantiene la
titolarità nella scuola di provenienza per tutta la durata
della permanenza all'estero e, di conseguenza, continua a
maturare il punteggio di continuità didattica, con le modalità
di cui al comma 5.
4. L'amministrazione metropolitana avrà cura di sostituire
il personale collocato fuori ruolo esclusivamente con
personale trasferito annualmente, con diritto di riconferma,
al fine di limitare il più possibile i disagi agli
studenti.
5. Al personale di cui al comma 3 viene attribuito un
punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato
all'estero.
6. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole, nelle altre
istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero e
nelle scuole europee, è valutato ai sensi dell'articolo 673
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
7. Al personale della scuola in servizio all'estero è
estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico
prevista dall'articolo 1, lettera f), della Convenzione
sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile
1961, resa esecutiva con legge 9 agosto 1967, n. 804.
8. Ai docenti in servizio all'estero è consentito
circolare al di fuori della propria circoscrizione consolare
nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Art. 20.
(Nuovi ruoli).
1. Al fine di poter valorizzare le competenze acquisite
all'estero dal personale della scuola, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, istituisce nuovi
profili professionali, in cui inquadrare docenti che,
rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio
effettivo di almeno un mandato completo, facciano richiesta di
appartenere ai nuovi ruoli.
Art. 21.
(Aggiornamento).
1. L'amministrazione, anche di concerto con i centri di
cui all'articolo 1, comma 4, si impegna ad organizzare corsi
di aggiornamento residenziali, con cadenza almeno biennale e
con esonero dalle attività di insegnamento per i partecipanti,
per i docenti delle scuole e delle altre istituzioni
scolastiche e educative all'estero.