XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1136
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La prostituzione può essere esercitata solo come
prestazione resa da un lavoratore autonomo e ne è vietato lo
sfruttamento sotto qualsiasi forma.
Art. 2.
1. La prostituzione è consentita soltanto in luoghi non
aperti al pubblico e non esposti al pubblico, nonché in
analoghi luoghi appositamente preposti ai fini del relativo
esercizio della competente autorità locale.
2. La prostituzione esercitata in luogo aperto al pubblico
o esposto al pubblico è vietata.
Art. 3.
1. La prostituzione può essere esercitata soltanto nei
luoghi di cui l'articolo 2, comma 1, previa richiesta di
registrazione presso la competente autorità locale.
Art. 4.
1. La registrazione di cui all'articolo 3 si ottiene dopo
aver assolto ai seguenti obblighi:
a) prestazione di denuncia alla competente
autorità locale;
b) certificazione di idoneità igienico-sanitaria
dei locali, rilasciata dall'azienda sanitaria locale
competente previa ispezione, ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 21;
c) comunicazione delle generalità delle persone
che vi esercitano la prostituzione.
2. Tutte le variazioni delle notizie relative alla lettera
c) devono essere comunicate alla competente autorità
locale entro tre giorni.
Art. 5.
1. Ogni persona che esercita professionalmente l'attività
di prostituzione deve essere registrata con l'annotazione
delle generalità complete, dell'ubicazione e delle variazioni
del luogo di esercizio, nonché delle informazioni sanitarie
previste dal regolamento di cui all'articolo 21, presso la
competente autorità locale, con garanzia del diritto alla
riservatezza dell'interessato.
2. In caso di denunziata cessazione di attività i
documenti relativi alla registrazione di cui al comma 1 devono
essere distrutti dopo che sia trascorso un anno dalla
cessazione.
Art. 6.
1. La persona che si prostituisce deve esibire, a
richiesta, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta, ovvero
deve dichiarare di non essersi sottoposta ai relativi
controlli.
2. L'osservanza di quanto previsto al comma 1 esonera
dalla responsabilità civile prevista dagli articoli 2043 e
2050 del codice civile per i danni derivanti da un eventuale
contagio.
Art. 7.
1. Ogni persona che esercita la prostituzione cura la
tenuta della propria scheda sanitaria, con le annotazioni dei
controlli sanitari effettuati, l'esito degli stessi e gli
eventuali periodi di inattività prescritti dai sanitari.
2. I controlli sanitari periodici, con le cadenze previste
dal regolamento di cui all'articolo 21, possono, a richiesta,
essere effettuati presso il luogo ove si svolge l'attività di
prostituzione.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'interessato deve approntare
locali ed arredi fissi idonei, con le caratteristiche
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 8.
1. In nessun caso può essere imposto a chi esercita la
prostituzione un numero minimo di prestazioni o di ore di
lavoro, né può essere imposto alcun condizionamento alla
libertà di cessare tale l'attività.
Art. 9.
1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al
pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e
delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio di detta
attività.
Art. 10.
1. Chiunque intraprenda o prosegua o svolga l'esercizio di
una attività di prostituzione senza la registrazione di cui
all'articolo 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 2000 euro a 20.000 euro, salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale.
2. Se il responsabile è un cittadino straniero, egli
incorre, in caso di recidiva, anche nella revoca del premesso
di soggiorno, ovvero qualora non ne sia in possesso, è espulso
dal territorio dello Stato.
Art. 11.
1. Chiunque intraprenda o prosegua o svolga l'esercizio di
una attività di prostituzione senza la certificazione
sanitaria di cui all'articolo 21 è punito con la reclusione da
tre a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000
euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del
codice penale.
Art. 12.
1. Il contravventore di cui agli articoli 10 e 11, deve
essere prontamente accompagnato presso l'azienda sanitaria
locale territorialmente competente per essere sottoposto agli
accertamenti sanitari obbligatori, ai sensi dell'articolo 33
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Quando il soggetto fermato risulti essere affetto da
malattia sessualmente trasmissibile, nei suoi confronti è
disposto il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi
dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In caso
di rifiuto di sottoporsi al suddetto trattamento, si applica
la pena dell'arresto fino a sei anni.
Art. 13.
1. E' fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità a
favore della prostituzione, di persone che la esercitano o di
luoghi ove si esercita la prostituzione.
Art. 14.
1. Chiunque omette di denunziare alla competente autorità
locale la variazione del luogo in cui esercita la
prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5000
euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8
della presente legge, è punito con l'ammenda da 500 euro a
2500 euro.
3. Nei casi di recidiva o di particolare gravità può
essere disposta dal questore la revoca della registrazione di
cui all'articolo 5 e si applica la reclusione da sei mesi a
due anni. Nessuna sanzione è applicabile se l'omissione
riguarda soltanto la cessazione di attività.
Art. 15.
1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da 200 euro a 5000 euro, salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale:
a) chiunque, essendo proprietario, gerente o
preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di
bevande, circolo da ballo o luogo di spettacolo, o loro
annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od
utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza
di una o più persone che, all'interno del locale stesso,
esercitano la prostituzione;
b) chiunque recluta una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione, o ne organizza, sfrutta o agevola
la prostituzione, anche mediante pubblicità;
c) chiunque induce alla prostituzione una donna di
età maggiore, o compie atti di lenocinio, sia personalmente in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa
o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
d) chiunque impedisce o tenta di impedire a
persona che esercita la prostituzione di desistere da tale
attività;
e) chiunque induce una persona a recarsi nel
territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da
quello della sua abituale residenza, al fine di esercitare la
prostituzione ovvero si adopera per agevolarne la partenza;
f) chiunque svolge un'attività in associazioni ed
organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento
della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo agevola o favorisca l'azione o gli scopi delle predette
associazioni od organizzazioni.
2. In tutti i casi previsti alla lettera a) del
comma 1, oltre alle pene previste al medesimo comma 1 è
revocata l'eventuale licenza d'esercizio; può essere ordinata,
altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.
3. I delitti previsti dalle lettere b) e c)
del comma 1, se commessi da un cittadino italiano in
territorio estero, sono punibili quando le convenzioni
internazionali lo prevedano.
Art. 16.
1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 15 è
raddoppiata:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia,
inganno;
b) se il fatto è commesso ai danni di persona
minore degli anni diciotto o di persona in stato di infermità
o minorazione psichica, naturale o provocata;
c) se il colpevole è un ascendente, un affine in
linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella,
il padre o la madre adottivi, il tutore;
d) se al colpevole la persona è stata affidata per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza,
di custodia;
e) se il fatto è commesso ai danni di persone
aventi rapporti di servizio o d'impiego;
f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni;
g) se il fatto è commesso ai danni di più
persone;
h) se il fatto è commesso ai danni di una persona
tossicodipendente.
Art. 17.
1. Chiunque compia atti di prostituzione con un minore di
anni diciotto è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa fino a 20.000 euro.
2. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è
affidato, per un programma di recupero e di reinserimento, ai
servizi sociali istituiti dai competenti enti locali, in base
al regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 18.
1. Ai colpevoli di uno dei delitti previsti dall'articolo
15 o dall'articolo 17, siano essi consumati o soltanto
tentati, si applica l'interdizione dai pubblici uffici, di cui
all'articolo 28 del codice penale, e dall'esercizio della
tutela e della curatela per un periodo da un minimo di due
anni ad un massimo di venti anni.
Art. 19.
1. Chiunque fornisce prestazioni di intermediazione in
pattuizioni volte a favorire il meretricio, fatta eccezione
per la mera comunicazione di un indirizzo o di un numero
telefonico, è punito con l'ammenda fino a 1000 euro.
2. In caso di recidiva, nei confronti dell'esercente di
unità alberghiera o di un pubblico locale di refezione,
ristoro o trattenimento che violi le disposizioni di cui al
comma 1 può essere disposta anche la sospensione e, nei casi
più gravi, la revoca della licenza.
Art. 20.
1. Chiunque essendone a conoscenza compie atti sessuali
con persona ridotta in condizione di schiavitù è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
2. La pena è diminuita se i fatti sono di particolare
tenuità.
Art. 21.
1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana il relativo regolamento di
attuazione, in cui sono indicate le modalità per l'ottenimento
della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la
prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari
periodici nonché le misure di prevenzione e lotta alle
malattie legate all'esercizio della prostituzione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana il regolamento previdenziale e assicurativo relativo a
coloro che esercitano la prostituzione.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il
Dipartimento per le pari opportunità promuove, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini
sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione
illegale, alla prostituzione coatta, alla prostituzione
minorile e sulle conseguenze che derivano da tali reati.
Art. 22.
1. La Repubblica promuove ogni iniziativa diretta a
rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e
psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
2. Con legge regionale, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
programmati interventi diretti alle persone che esercitano la
prostituzione:
a) di formazione;
b) di inserimento in altro lavoro;
c) di sostegno economico, sociale e
psicologico;
d) di recupero sociale in alternativa alle misure
di detenzione.
3. Sono promosse dal competente ente locale attività di
studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno
economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della
prostituzione.
4. Il ricavato delle sanzioni di cui alla presente legge è
impiegato per finanziare le iniziative di prevenzione e quelle
di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.
Art. 23.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.