XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1133
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, con il
compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13
settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di
misure di prevenzione, e successive modificazioni, e delle
altre leggi dello Stato, con riferimento al fenomeno
mafioso;
b) verificare l'attuazione degli indirizzi del
Parlamento in materia;
c) accertare la congruità della normativa vigente,
formulando le proposte di carattere legislativo e
amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e
incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti
locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la
prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la
cooperazione giudiziaria;
d) accertare e valutare la natura e le
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
e) verificare la congruità della normativa vigente
per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e all'impiego
di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento
della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle
strutture e l'efficacia delle prassi amministrative,
formulando le proposte di carattere legislativo e
amministrativo ritenute opportune, anche in riferimento alle
intese internazionali, all'assistenza ed alla cooperazione
giudiziaria;
f) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con
riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque
denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo
416-bis del codice penale.
4. La Commissione può organizzare i propri lavori
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 2.
(Composizione e presidenza
della Commissione).
1. La Commissione è composta da dodici senatori e da
dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio
dalla sua costituzione e i componenti possono essere
confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti
della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei
voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di
età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di
mafia, di camorra e di altre associazioni criminali similari,
costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale,
può essere opposto il segreto di Stato.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono
tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede
senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona
che collabora con la Commissione o compie o concorre a
compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per
ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui
all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.
Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni
regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti di
polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga
necessarie. A tale fine, per il personale di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
osservano le norme e i criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere.
5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti
acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle
Commissioni precedenti.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.