XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1133




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di:

            a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, con riferimento al fenomeno mafioso;

            b) verificare l'attuazione degli indirizzi del Parlamento in materia;

            c) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

            d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

            e) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza ed alla cooperazione giudiziaria;

            f) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
        2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
        4. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.


Art. 2.

(Composizione e presidenza
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
        3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
        4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.


Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.
        3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
        2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 5.

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. A tale fine, per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si osservano le norme e i criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.
        5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni precedenti.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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