XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1131




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DEFINIZIONE DELLA CHIROPRATICA E SUO INSEGNAMENTO


Art. 1.

        1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa, nell'ambito del diritto alla salute stabilito dall'articolo 32 della Costituzione.


Art. 2.

        1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapeutica nonché la profilassi di disturbi funzionali; essa si occupa, altresì, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.


Art. 3.

        1. La chiropratica può formare oggetto di insegnamento nelle università italiane; l'accesso al relativo corso di laurea deve essere comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.


Art. 4.

        1. La durata del corso di laurea di cui all'articolo 3 non deve essere inferiore a sei anni, ivi compreso un iniziale periodo di studi propedeutici che può essere comune con la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 5.

        1. Le materie di insegnamento del corso di studi si adeguano agli standards educativi riconosciuti dal Council on Chiropratic Education (CCE - Consiglio internazionale di accreditamento per l'educazione chiropratica).


Art. 6.

        1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 4 viene rilasciato il diploma di laurea in chiropratica. Tale diploma è riconosciuto dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge ed abilita all'esercizio della libera professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.


Art. 7.

        1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di dottore in chiropratica.


Capo II

COMPETENZE DEL
CHIROPRATICO


Art. 8.

        1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Art. 9.

        1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica abilitato può esaminare, analizzare e diagnosticare, può curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute da istituti, università o enti accreditati presso il CCE.
        2. Il chiropratico è altresì abilitato all'utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature di radiologia diagnostica sulla base dell'iter formativo conseguito presso i suddetti istituti, università o enti.
        3. Sono comunque espressamente proibite sia la prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni intervento chirurgico.


Capo III

ISTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE


Art. 10.

        1. E' istituito l'Ordine professionale dei chiropratici incaricato della tenuta dell'albo professionale dei chiropratici.
        2. L'iscrizione all'albo professionale è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica rilasciato da istituti, università o enti riconosciuti dal CCE e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 6.
        3. Il chiropratico iscritto all'albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
        4. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.
        5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente riservato a coloro che siano iscritti all'albo professionale dei chiropratici.
        6. Alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta provvede una commissione composta da chiropratici laureati presso istituti scolastici riconosciuti dal CCE.

Capo IV

DISCIPLINA TRANSITORIA


Art. 11.

        1. I soggetti in possesso al diploma di laurea in chiropratica rilasciato da istituti universitari o enti di chiropratica riconosciuti dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per poter esercitare la professione ed iscriversi all'albo professionale dei chiropratici, devono, altresì, superare l'esame di Stato di cui all'articolo 6 ad esclusione di coloro che:

                a) hanno esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni della Associazione italiana chiropratici ininterrotamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge;

                b) hanno già svolto l'attività di chiropratico ininterrotemente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è disciplinato per legge.

        2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere iscritti all'Albo professionale dei chiropratici previa presentazione di domanda all'Ordine, da inoltrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.


Art. 12.

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.



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