XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1131
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DEFINIZIONE DELLA CHIROPRATICA E SUO INSEGNAMENTO
Art. 1.
1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e
un'arte curativa, nell'ambito del diritto alla salute
stabilito dall'articolo 32 della Costituzione.
Art. 2.
1. La chiropratica concerne la patogenesi, la diagnosi, la
cura, la terapeutica nonché la profilassi di disturbi
funzionali; essa si occupa, altresì, delle sindromi del dolore
e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici
e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
Art. 3.
1. La chiropratica può formare oggetto di insegnamento
nelle università italiane; l'accesso al relativo corso di
laurea deve essere comunque disciplinato dalla normativa
vigente in materia di studi di livello universitario.
Art. 4.
1. La durata del corso di laurea di cui all'articolo 3 non
deve essere inferiore a sei anni, ivi compreso un iniziale
periodo di studi propedeutici che può essere comune con la
facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 5.
1. Le materie di insegnamento del corso di studi si
adeguano agli standards educativi riconosciuti dal
Council on Chiropratic Education (CCE - Consiglio
internazionale di accreditamento per l'educazione
chiropratica).
Art. 6.
1. Al compimento del corso di studi di cui all'articolo 4
viene rilasciato il diploma di laurea in chiropratica. Tale
diploma è riconosciuto dall'ordinamento statale a tutti gli
effetti di legge ed abilita all'esercizio della libera
professione sanitaria di chiropratico su tutto il territorio
nazionale, previo superamento di un apposito esame di
Stato.
Art. 7.
1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella
di dottore in chiropratica.
Capo II
COMPETENZE DEL
CHIROPRATICO
Art. 8.
1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed
esercita le sue mansioni liberamente come professionista
sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute,
ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere
inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste
dall'ordinamento.
Art. 9.
1. Ai sensi dell'articolo 2, il dottore in chiropratica
abilitato può esaminare, analizzare e diagnosticare, può
curare, manipolare e trattare il corpo umano con metodiche
manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali riconosciute
da istituti, università o enti accreditati presso il CCE.
2. Il chiropratico è altresì abilitato all'utilizzo degli
strumenti e delle apparecchiature di radiologia diagnostica
sulla base dell'iter formativo conseguito presso i
suddetti istituti, università o enti.
3. Sono comunque espressamente proibite sia la
prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni
intervento chirurgico.
Capo III
ISTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE
Art. 10.
1. E' istituito l'Ordine professionale dei chiropratici
incaricato della tenuta dell'albo professionale dei
chiropratici.
2. L'iscrizione all'albo professionale è consentita a
coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in
chiropratica rilasciato da istituti, università o enti
riconosciuti dal CCE e dell'abilitazione all'esercizio
professionale conseguita con il superamento dell'esame di
Stato di cui all'articolo 6.
3. Il chiropratico iscritto all'albo professionale ha
facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio
della Repubblica.
4. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per
l'esercizio della professione.
5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente
riservato a coloro che siano iscritti all'albo professionale
dei chiropratici.
6. Alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta
provvede una commissione composta da chiropratici laureati
presso istituti scolastici riconosciuti dal CCE.
Capo IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 11.
1. I soggetti in possesso al diploma di laurea in
chiropratica rilasciato da istituti universitari o enti di
chiropratica riconosciuti dai soggetti di cui all'articolo 10,
comma 2, per poter esercitare la professione ed iscriversi
all'albo professionale dei chiropratici, devono, altresì,
superare l'esame di Stato di cui all'articolo 6 ad esclusione
di coloro che:
a) hanno esercitato in Italia l'attività di
chiropratico in conformità alle disposizioni della
Associazione italiana chiropratici ininterrotamente per un
periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore
della presente legge;
b) hanno già svolto l'attività di chiropratico
ininterrotemente per un periodo di tre anni prima della data
di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro
dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è
disciplinato per legge.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 possono essere iscritti all'Albo professionale dei
chiropratici previa presentazione di domanda all'Ordine, da
inoltrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
Art. 12.
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Ministro della sanità.