XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1130




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione e norme applicabili).

        1. L'attività di noleggio di autobus con conducente consiste nella prestazione di servizi di trasporto di viaggiatori con autobus, effettuati dal noleggiante, per uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore entro un periodo di tempo convenuto, dietro pagamento di un corrispettivo.
        2. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti all'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
        3. Al contratto di noleggio di autobus con conducente si applicano le norme degli articoli 1678, 1681 e 2951 del codice civile e per quanto riguarda il trasporto di bagagli si applica l'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450.
        4. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge assorbe la licenza di cui all'articolo 86 del citato testo unico.
        5. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sono abilitate ad esercitare il servizio di noleggio di veicoli con conducente ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
        6. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "5-bis. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente possono essere altresì rilasciate alle imprese di trasporto, siano esse società di persone o di capitali, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante".

        7. All'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) le parole: "della licenza comunale d'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".
        8. Con riferimento ai regolamenti (CE) n. 11/98 e n. 12/98 del Consiglio, dell'11 novembre 1997, i servizi di cui al comma 4 sono assimilati ai servizi "occasionali".


Art. 2.

(Competenze regionali).

        
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel quadro dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
        2. Le regioni promuovono l'attività di noleggio di autobus con conducente al fine di tutelare l'ambiente e migliorare l'offerta dei servizi di trasporto collettivo di persone.


Art. 3.

(Autorizzazione).

        1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, da parte della regione in cui il noleggiante ha la propria sede legale.
        2. Per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, l'impresa deve:

            a) essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori. Per quanto riguarda l'idoneità finanziaria si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo;

            b) essere iscritta nel registro delle imprese istituito vesso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, per lo svolgimento dell'attività di trasporto di persone;

            c) avere la disponibilità degli autobus al momento dell'immatricolazione degli stessi. Per disponibilità si intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione finanziaria o la vendita con patto di riservato dominio.

        3. Sulla base dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, l'autorizzazione è rilasciata per svolgere servizi nazionali ovvero nazionali ed internazionali. L'autorizzazione deve essere esibita all'atto della immatricolazione degli autobus presso i competenti uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli estremi della stessa devono essere annotati da parte di questi ultimi sulla carta di circolazione.
        4. L'autorizzazione viene rilasciata per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata. Essa deve indicare il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa.
        5. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla dimostrazione della capacità finanziaria dell'impresa, in relazione al numero degli autobus da adibire al servizio, determinata come segue:

            a) fino a cinque autobus: 250 milioni di lire;

            b) da sei a dieci autobus: 500 milioni di lire;

            c) da undici a venti autobus: un miliardo di lire;

            d) oltre venti autobus: l'importo di un miliardo di lire aumentato nella misura di 50 milioni di lire per ciascun veicolo.

        6. La capacità finanziaria di cui al comma 5 deve essere comprovata attraverso un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 20 miliardi di lire.
        7. Una copia autentica dell'autorizzazione deve essere sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.


Art. 4.

(Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione).

        1. Le regioni:

            a) istruiscono le domande di autorizzazione all'attività di noleggio di autobus con conducente e provvedono al rilascio e al rinnovo delle stesse;

            b) accertano, in sede di rinnovo, la permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.


Art. 5.

(Elenco delle imprese).

        1. Le regioni istituiscono ed aggiornano un elenco delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente alle quali hanno rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. Per ogni impresa è indicato il numero autorizzato e il numero degli autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente. Una copia dell'elenco è trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 6.

(Immatricolazione di autobus).

        1. La carta di circolazione degli autobus adibiti a noleggio con conducente è rilasciata sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
        2. La regione, per ogni autobus immatricolato, rilascia un disco contrassegno originale con il proprio stemma, recante la dicitura "noleggio con conducente" e il numero dell'autorizzazione, da apporre in modo visibile sul vetro parabrezza, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Disposizioni in materia di conducenti).

        1. I conducenti degli autobus adibiti a servizio di noleggio possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, titolari, soci, collaboratori familiari, di imprese esercenti l'attività di trasporto di persone.
        2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, contenente, nel caso di lavoratore dipendente, gli estremi della registrazione a libro matricola. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare da certificazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        3. Il noleggiante che contravviene alle disposizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.
        4. Dopo il numero 52 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente:

            "52-bis) Attività di noleggio di autobus con conducente svolto da personale che abbia, nell'anno solare, mediamente un periodo di inattività non inferiore a trenta giorni continuativi o a sessanta giorni non continuativi".

Art. 8.

(Documento di noleggio).

        
1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la compilazione di un apposito documento numerato emesso dal vettore, da esibire a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina il contenuto e le modalità di compilazione del documento di noleggio.
        3. Il documento di cui al comma 1 deve accompagnare il servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.
        4. Può essere prescritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'uso di un unico documento riferito ai diversi servizi effettuati nello stesso giorno.
        5. Qualora sia richiesta la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, deve essere fatto riferimento ai sistemi di garanzia della qualità riconosciuti a livello comunitario e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee vigenti.
        6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.
        7. Il noleggiante che non provvede a conservare per almeno cinque anni copia del documento di trasporto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.
        8. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila il conducente che, a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale, non è in grado di esibire:

            a) la copia autenticata dell'autorizzazione di cui all'articolo 3;

            b) la copia autenticata della documentazione di cui all'articolo 7;

            c) il documento di noleggio cui al presente articolo.


Art. 9.

(Servizio abusivo di noleggio di autobus con conducente.
Revoca dell'autorizzazione).

        1. Chiunque esercita l'attività di noleggio di autobus con conducente senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o in violazione della stessa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni. La violazione comporta anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa e del sequestro del veicolo al sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni. Alla medesima sanzione è soggetto il noleggiatore che si avvalga di un noleggiante privo dell'autorizzazione.
        2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, che non apponga sull'autobus il disco contrassegno originale di cui al comma 2 dell'articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.
        3. Gli agenti accertatori delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 7 e 8 segnalano le infrazioni alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora siano state accertate nel corso di un biennio più di tre violazioni, la regione sospende l'autorizzazione per un periodo da uno a quattro mesi. In caso di ulteriore sospensione nel biennio successivo, la regione revoca l'autorizzazione.
        4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente legge è aggiornata ai sensi del comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
        5. Chiunque svolge con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente senza essere in possesso dei documenti di controllo previsti dalle normative nazionali e comunitarie è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni ed alla sanzione accessoria della confisca amministrativa e sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.


Art. 10.

(Destinazione ed uso degli autobus).

        1. E' consentito l'utilizzo promiscuo degli autobus adibiti ai servizi di trasporto di persone in conto terzi fermo restando, in relazione ai servizi da effettuare, il possesso delle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, e successive modificazioni.
        2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è sostituita dalla seguente:

            "c) servizio di trasporto di persone con autobus per conto terzi".

        3. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, per le imprese in possesso dell'autorizzazione stessa, l'impiego degli autobus adibiti al servizio di linea in quello di noleggio con conducente e viceversa, non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). L'idoneità tecnica dell'autobus è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità che sono stabilite con decreto del Ministro medesimo da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esito dell'accertamento è annotato sulla carta di circolazione dell'autobus. L'impiego degli autobus in servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma, resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 87, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
        4. L'ultimo periodo del comma 6, dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è soppresso.


Art. 11.

(Norme transitorie).

        1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Fino al 31 dicembre 2003 l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è rilasciata per il numero di autobus dell'impresa già immatricolati in servizio di noleggio con conducente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora la licenza sia stata rilasciata per autobus con un numero di posti non superiore a 16, escluso il conducente, o di lunghezza non superiore a metri 6,90, non è consentita l'immatricolazione, in luogo dei predetti veicoli, di autobus con più di 16 posti o di lunghezza superiore a metri 6,90.
        3. Durante il periodo transitorio le imprese già titolari di licenze di noleggio di autobus con conducente possono immatricolare ulteriori autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, entro il limite del 30 per cento delle licenze possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, con il minimo di un'unità.
        4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze non possono essere più cedute.



Frontespizio Relazione