XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1130
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e norme applicabili).
1. L'attività di noleggio di autobus con conducente
consiste nella prestazione di servizi di trasporto di
viaggiatori con autobus, effettuati dal noleggiante, per uno o
più viaggi ordinati dal noleggiatore entro un periodo di tempo
convenuto, dietro pagamento di un corrispettivo.
2. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti
all'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada).
3. Al contratto di noleggio di autobus con conducente si
applicano le norme degli articoli 1678, 1681 e 2951 del codice
civile e per quanto riguarda il trasporto di bagagli si
applica l'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si
applicano all'attività di noleggio di autobus con conducente.
L'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge
assorbe la licenza di cui all'articolo 86 del citato testo
unico.
5. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente sono abilitate ad
esercitare il servizio di noleggio di veicoli con conducente
ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 15 gennaio
1992, n. 21.
6. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le autorizzazioni per l'esercizio del
noleggio con conducente possono essere altresì rilasciate alle
imprese di trasporto, siano esse società di persone o di
capitali, che abbiano la proprietà o la disponibilità in
leasing del veicolo o natante".
7. All'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) le parole:
"della licenza comunale d'esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente".
8. Con riferimento ai regolamenti (CE) n. 11/98 e n. 12/98
del Consiglio, dell'11 novembre 1997, i servizi di cui al
comma 4 sono assimilati ai servizi "occasionali".
Art. 2.
(Competenze regionali).
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di
noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 85
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nel quadro dei princìpi stabiliti dalla presente
legge.
2. Le regioni promuovono l'attività di noleggio di autobus
con conducente al fine di tutelare l'ambiente e migliorare
l'offerta dei servizi di trasporto collettivo di persone.
Art. 3.
(Autorizzazione).
1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è
subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non
soggetta a limiti territoriali, da parte della regione in cui
il noleggiante ha la propria sede legale.
2. Per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus
con conducente, l'impresa deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
viaggiatori. Per quanto riguarda l'idoneità finanziaria si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo;
b) essere iscritta nel registro delle imprese
istituito vesso la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio, ai sensi della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, per lo
svolgimento dell'attività di trasporto di persone;
c) avere la disponibilità degli autobus al momento
dell'immatricolazione degli stessi. Per disponibilità si
intende la proprietà, l'usufrutto, la locazione finanziaria o
la vendita con patto di riservato dominio.
3. Sulla base dell'attestato di idoneità professionale per
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
viaggiatori, l'autorizzazione è rilasciata per svolgere
servizi nazionali ovvero nazionali ed internazionali.
L'autorizzazione deve essere esibita all'atto della
immatricolazione degli autobus presso i competenti uffici
provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e gli estremi della stessa devono essere annotati da parte di
questi ultimi sulla carta di circolazione.
4. L'autorizzazione viene rilasciata per un periodo di
cinque anni e può essere rinnovata. Essa deve indicare il
numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati
in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa.
5. L'attività di noleggio di autobus con conducente è
subordinata alla dimostrazione della capacità finanziaria
dell'impresa, in relazione al numero degli autobus da adibire
al servizio, determinata come segue:
a) fino a cinque autobus: 250 milioni di lire;
b) da sei a dieci autobus: 500 milioni di lire;
c) da undici a venti autobus: un miliardo di
lire;
d) oltre venti autobus: l'importo di un miliardo
di lire aumentato nella misura di 50 milioni di lire per
ciascun veicolo.
6. La capacità finanziaria di cui al comma 5 deve essere
comprovata attraverso un'attestazione di affidamento
rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società
finanziaria con capitale sociale non inferiore a 20 miliardi
di lire.
7. Una copia autentica dell'autorizzazione deve essere
sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.
Art. 4.
(Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione).
1. Le regioni:
a) istruiscono le domande di autorizzazione
all'attività di noleggio di autobus con conducente e
provvedono al rilascio e al rinnovo delle stesse;
b) accertano, in sede di rinnovo, la permanenza
dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio di
autobus con conducente.
Art. 5.
(Elenco delle imprese).
1. Le regioni istituiscono ed aggiornano un elenco delle
imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente alle
quali hanno rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività. Per ogni impresa è indicato il numero
autorizzato e il numero degli autobus immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente. Una copia dell'elenco è
trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6.
(Immatricolazione di autobus).
1. La carta di circolazione degli autobus adibiti a
noleggio con conducente è rilasciata sulla base
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
2. La regione, per ogni autobus immatricolato, rilascia un
disco contrassegno originale con il proprio stemma, recante la
dicitura "noleggio con conducente" e il numero
dell'autorizzazione, da apporre in modo visibile sul vetro
parabrezza, le cui caratteristiche sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di conducenti).
1. I conducenti degli autobus adibiti a servizio di
noleggio possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, titolari,
soci, collaboratori familiari, di imprese esercenti l'attività
di trasporto di persone.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa,
contenente, nel caso di lavoratore dipendente, gli estremi
della registrazione a libro matricola. La qualità di titolare,
socio o collaboratore familiare deve risultare da
certificazione rilasciata dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Il noleggiante che contravviene alle disposizioni
indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 4 milioni.
4. Dopo il numero 52 dell'elenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente:
"52-bis) Attività di noleggio di autobus con
conducente svolto da personale che abbia, nell'anno solare,
mediamente un periodo di inattività non inferiore a trenta
giorni continuativi o a sessanta giorni non continuativi".
Art. 8.
(Documento di noleggio).
1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la
compilazione di un apposito documento numerato emesso dal
vettore, da esibire a richiesta degli organi preposti al
controllo della circolazione stradale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, determina il contenuto e
le modalità di compilazione del documento di noleggio.
3. Il documento di cui al comma 1 deve accompagnare il
servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere
conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.
4. Può essere prescritto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti l'uso di un unico documento riferito ai
diversi servizi effettuati nello stesso giorno.
5. Qualora sia richiesta la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per accertare la
rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in
materia di garanzia della qualità, deve essere fatto
riferimento ai sistemi di garanzia della qualità riconosciuti
a livello comunitario e certificati da organismi conformi alla
serie di norme europee vigenti.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.
7. Il noleggiante che non provvede a conservare per almeno
cinque anni copia del documento di trasporto è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500
mila a lire 2 milioni.
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila il conducente
che, a richiesta degli organi preposti al controllo della
circolazione stradale, non è in grado di esibire:
a) la copia autenticata dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3;
b) la copia autenticata della documentazione di
cui all'articolo 7;
c) il documento di noleggio cui al presente
articolo.
Art. 9.
(Servizio abusivo di noleggio di autobus con conducente.
Revoca dell'autorizzazione).
1. Chiunque esercita l'attività di noleggio di autobus con
conducente senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 o in violazione della stessa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3
milioni a lire 12 milioni. La violazione comporta anche la
sanzione accessoria della confisca amministrativa e del
sequestro del veicolo al sensi dell'articolo 213 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni. Alla medesima sanzione è
soggetto il noleggiatore che si avvalga di un noleggiante
privo dell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3,
che non apponga sull'autobus il disco contrassegno originale
di cui al comma 2 dell'articolo 6, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a
lire 2 milioni.
3. Gli agenti accertatori delle violazioni di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo e degli articoli 7 e 8 segnalano
le infrazioni alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione.
Qualora siano state accertate nel corso di un biennio più di
tre violazioni, la regione sospende l'autorizzazione per un
periodo da uno a quattro mesi. In caso di ulteriore
sospensione nel biennio successivo, la regione revoca
l'autorizzazione.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste nella presente legge è aggiornata ai sensi del comma
3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada).
5. Chiunque svolge con autobus immatricolati all'estero
servizi di noleggio di autobus con conducente senza essere in
possesso dei documenti di controllo previsti dalle normative
nazionali e comunitarie è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a
lire 12 milioni ed alla sanzione accessoria della confisca
amministrativa e sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo
213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e successive modificazioni.
Art. 10.
(Destinazione ed uso degli autobus).
1. E' consentito l'utilizzo promiscuo degli autobus
adibiti ai servizi di trasporto di persone in conto terzi
fermo restando, in relazione ai servizi da effettuare, il
possesso delle caratteristiche costruttive di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del
19 maggio 1977, e successive modificazioni.
2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 82 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) è sostituita dalla seguente:
"c) servizio di trasporto di persone con autobus
per conto terzi".
3. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 3, per le imprese in possesso
dell'autorizzazione stessa, l'impiego degli autobus adibiti al
servizio di linea in quello di noleggio con conducente e
viceversa, non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). L'idoneità
tecnica dell'autobus è accertata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità che sono
stabilite con decreto del Ministro medesimo da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esito dell'accertamento è annotato sulla carta di
circolazione dell'autobus. L'impiego degli autobus in servizio
di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di
cui al presente comma, resta subordinato al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 87, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. L'ultimo periodo del comma 6, dell'articolo 82 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), è soppresso.
Art. 11.
(Norme transitorie).
1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente
rilasciate prima della data di entrata in vigore della
presente legge conservano la loro validità fino al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. Tale autorizzazione
deve essere rilasciata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino al 31 dicembre 2003 l'autorizzazione di cui
all'articolo 3 è rilasciata per il numero di autobus
dell'impresa già immatricolati in servizio di noleggio con
conducente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Qualora la licenza sia stata rilasciata per autobus con
un numero di posti non superiore a 16, escluso il conducente,
o di lunghezza non superiore a metri 6,90, non è consentita
l'immatricolazione, in luogo dei predetti veicoli, di autobus
con più di 16 posti o di lunghezza superiore a metri 6,90.
3. Durante il periodo transitorio le imprese già titolari
di licenze di noleggio di autobus con conducente possono
immatricolare ulteriori autobus da adibire al servizio di
noleggio con conducente, entro il limite del 30 per cento
delle licenze possedute alla data di entrata in vigore della
presente legge, con il minimo di un'unità.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le licenze non possono essere più cedute.