XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1129




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I lavoratori italiani reclutati in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato all'estero, o trasferiti all'estero allo stesso scopo, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo che sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore.
        2. L'applicazione della legge dello Stato estero di lavoro, non può comunque privare il lavoratore della tutela assicuratagli dalle norme contenute nella presente legge.


Art. 2.

        1. Le imprese italiane ed estere, che intendono svolgere in Italia azione di reclutamento di lavoratori italiani da impiegare in attività di lavoro dipendente all'estero oppure che vogliono trasferirli all'estero, devono essere preventivamente iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla quale risultino le condizioni economiche e normative che il datore di lavoro si impegna a praticare per i lavoratori da impiegare all'estero.
        3. In particolare, oltre al rispetto di quanto disposto all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 2 devono prevedere:

                a) il riconoscimento, in modo separato, di un elemento addizionale e specifico del trattamento, connesso allo svolgimento all'estero della prestazione. Detto elemento aggiuntivo non fa parte, ad alcun effetto, della retribuzione e, a meno che non sia pattuito diversamente, non influisce su quest'ultima e sul contenuto economico degli altri istituti contrattuali;

                b) la garanzia da parte del datore di lavoro che il lavoratore possa accedere ad idonee condizioni abitative, tenuto anche conto della tipologia del lavoro da svolgere;

                c) l'impegno da parte del datore di lavoro ad anticipare, per il lavoratore e per i suoi familiari a carico eventualmente presenti in loco, gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione, nonché le indennità economiche di malattia e di maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, se ed in quanto già non garantite da assicurazioni obbligatorie locali;

                d) un'adeguata assicurazione, con onere a carico del datore di lavoro, per i rischi di viaggio nonché per gli altri rischi extra-professionali, con polizza che assicuri, in caso di morte o di invalidità permanente totale, un capitale pari ad almeno quattro volte la retribuzione annua;

                e) la previsione da parte del datore di lavoro di modalità di adempimento che garantiscano l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13.

        4. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali stabilisce le modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Verificato il rispetto delle condizioni previste al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. L'iscrizione all'albo autorizza le imprese, o i loro rappresentanti legali in Italia, ad effettuare i reclutamenti e i trasferimenti per i Paesi esteri, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed è a tempo indeterminato. Le autorizzazioni in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, concesse in forza del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non perdono efficacia finché si protragga l'attività per la quale è stata concessa l'autorizzazione ed esclusivamente per tali specifiche attività.
        6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge vigilanza e controllo sulla permanenza dei requisiti di cui al comma 3 in capo alle imprese iscritte all'albo e può provvedere alla cancellazione dell'iscrizione qualora questi vengano meno.


Art. 3.

        1. Il Ministero degli affari esteri accerta, in relazione alle esigenze dei cittadini italiani, le condizioni di sicurezza esistenti all'estero. Su questa base il Ministero predispone e aggiorna un apposito elenco, nel cui novero sono inseriti:

                a) i Paesi o i territori per i quali è esclusa la presenza di cittadini italiani;

                b) i Paesi o i territori per i quali il Ministero degli affari esteri stabilisca condizioni o cautele particolari cui si debbano attenere i cittadini italiani che vi si recano e, in caso di lavoratori, le aziende che li impiegano.

        2. Il datore di lavoro sarà civilmente responsabile in ordine agli infortuni extra-professionali, derivanti dallo specifico rischio paese, che potessero occorrere al lavoratore durante la sua presenza in Paesi o territori esclusi dalla presenza di cittadini italiani, in base a quanto previsto al comma 1, lettera a). Lo stesso vale per gli infortuni derivanti dal mancato rispetto delle condizioni e delle cautele dettate dal Ministero degli affari esteri per i Paesi di cui al comma 1, lettera b).
        3. Il Ministero degli affari esteri opera inoltre in modo da poter dare, direttamente o tramite organizzazioni autorizzate, ai lavoratori italiani che ne facciano richiesta, informazioni sulle condizioni economiche, sociali, sanitarie, giuridiche e del mercato del lavoro dei Paesi esteri di destinazione. Il medesimo Ministero provvede ad organizzare corsi di formazione ed informazione riservati ai lavoratori destinati ad attività all'estero nonché alle loro famiglie.


Art. 4.

        1. I reclutamenti effettuati in forza della presente legge sono comunicati alla direzione regionale del lavoro di residenza del lavoratore.
        2. Nel caso in cui l'attività di lavoro sia prestata nei Paesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il datore di lavoro è tenuto ad inviare apposita comunicazione relativa alla presenza del lavoratore in loco, alla rappresentanza diplomatica italiana competente per il territorio di assegnazione.
        3. I medesimi obblighi di comunicazione di cui al comma 2 sussistono in caso di rientro in Italia del lavoratore.
        4. Il datore di lavoro italiano deve sempre assicurare la massima collaborazione con la rappresentanza diplomatica italiana compatibilmente con le possibilità della propria organizzazione all'estero, prendendo tutti i provvedimenti richiesti da detta rappresentanza per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli altri cittadini italiani.


Art. 5.

        1. Spetta al giudice italiano la giurisdizione sulle controversie nate dai rapporti di lavoro all'estero di cui alla presente legge. Il foro competente è quello del luogo in cui il datore di lavoro ha la propria residenza o sede sociale o, in mancanza, il foro di Roma; se il lavoratore è il convenuto il foro competente è quello del luogo di residenza o dell'ultima residenza italiana del lavoratore stesso.
        2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata dal datore di lavoro e dal lavoratore in favore di un giudice straniero o di arbitro estero. La deroga è inefficace se il giudice straniero o l'arbitro estero declinano la giurisdizione o, comunque, non possono conoscere della causa.
        3. Il datore di lavoro e il lavoratore possono convenzionalmente stabilire che il loro contratto è governato da una legge straniera a condizione che questa scelta non valga a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme contenute nella presente legge.


Art. 6.

        1. L'impresa che impieghi lavoratori italiani fuori del territorio nazionale senza essere stata preventivamente inclusa nell'albo di cui all'articolo 2, è punita con l'ammenda di euro 2.500 (pari a lire 4.840.675) e, solo nei casi più gravi e in caso di recidiva, con l'arresto da tre a sei mesi.
        2. L'impresa che impieghi lavoratori italiani all'estero, in località che risultano nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è punita con l'ammenda di euro 5.000 (pari a lire 9.681.350).
        3. L'impresa che non ottemperi all'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punita con un'ammenda di euro 500 (pari a lire 968.135) per ogni lavoratore impiegato.


Art. 7.

        1. Le norme degli articoli precedenti non si applicano in caso di espatrio in Paesi dell'Unione europea.
        2. Per i lavoratori in trasferta dall'Italia si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, commi 2 e 3.


Art. 8.

        1. I lavoratori italiani operanti all'estero, fatta eccezione per quanti abbiano trasferito all'estero, oltre alla propria residenza anagrafica, la propria residenza abituale ed il proprio domicilio, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale previste dalla legge italiana:

                a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

                b) assicurazione contro la tubercolosi;

                c) assicurazione contro la disoccupazione volontaria;

                d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

                e) assicurazione contro le malattie;

                f) assicurazione di maternità.

        2. Il presente articolo non si applica per i lavoratori che operino in Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale.
        3. L'obbligo di cui al presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che risiedano e lavorino in Italia e che siano successivamente trasferiti all'estero alle dipendenze di un'azienda italiana, alle stesse condizioni previste per i lavoratori italiani.


Art. 9.

        1. Le norme relative alle modalità di applicazione delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori all'estero saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 10.

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 314, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        "3-bis. La base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori italiani dipendenti operanti nei Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi per la sicurezza sociale, è determinata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni.
            3-ter. Qualora la retribuzione convenzionale di cui al comma 3-bis, sia inferiore a quella dovuta al lavoratore in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia, i contributi dovuti sono calcolati su quest'ultima retribuzione e per i periodi successivi su quella che sarebbe spettata in caso di prestazione svolta in Italia. E' in ogni caso esente da contribuzione l'indennità o la maggiore retribuzione corrisposta in relazione alle diverse condizioni economiche e sociali dello Stato o territorio estero in cui è svolta l'attività lavorativa".


Art. 11.

        1. Al comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in Stati o territori diversi da quelli che per tali redditi prevedono un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

        2. All'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni e i servizi concessi dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto costituiscono reddito di lavoro dipendente in misura pari alle seguenti percentuali del reddito annuo corrisposto in denaro: 2 per cento per i beni di cui alla lettera a) del comma 4; 4 per cento per i beni di cui alla lettera c) del medesimo comma; 2 per cento per i beni e servizi diversi dai precedenti. Tale disposizione non si applica alle assegnazioni di titoli o azioni".


Art. 12.

        1. Qualora nei confronti dei lavoratori italiani operanti in Paesi non appartenenti all'Unione europea con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale si verifichino in caso di assoggettamento alla previdenza estera, condizioni di insufficiente tutela previdenziale, al fine di evitare una insufficiente tutela, il datore di lavoro è tenuto a realizzare una adeguata copertura integrativa individuale o collettiva. In sostituzione di detta copertura può essere garantita l'iscrizione dell'interessato nell'assicurazione di cui all'articolo 13.
        2. L'elenco dei Paesi di cui al comma 1 è predisposto ed aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Art. 13.

        1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri istituti italiani che gestiscono le assicurazioni obbligatorie possono istituire una speciale assicurazione volontaria riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti all'estero di cittadinanza italiana che non siano obbligatoriamente assicurati alla previdenza italiana.
        2. I contributi per l'assicurazione di cui al comma 1 saranno determinati entro le aliquote massime previste per l'assicurazione volontaria, con la contemporanea riduzione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. In nessun caso la riduzione contributiva potrà comportare una riduzione del beneficio.
        3. I contributi di cui al comma 2 saranno pagati dal datore di lavoro che potrà imputare al dipendente parte dell'onere, nella misura massima posta dall'assicurazione obbligatoria a carico del lavoratore.


Art. 14.

        1. La circostanza che il lavoratore sia trasferito all'estero oppure che cessi l'attività in Italia per svolgere attività all'estero non può comportare effetti negativi in riferimento alla maturazione, al riscatto, alla cedibilità ed in genere a tutte le condizioni normative relative a fondi previdenziali aziendali o individuali cui il lavoratore partecipi in Italia.


Art. 15.

        1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

                a) il comma 8-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

                b) il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

                c) il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 4.



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