XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1129
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I lavoratori italiani reclutati in Italia per lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato all'estero, o
trasferiti all'estero allo stesso scopo, hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo che sia complessivamente non
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro
vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del
lavoratore.
2. L'applicazione della legge dello Stato estero di
lavoro, non può comunque privare il lavoratore della tutela
assicuratagli dalle norme contenute nella presente legge.
Art. 2.
1. Le imprese italiane ed estere, che intendono svolgere
in Italia azione di reclutamento di lavoratori italiani da
impiegare in attività di lavoro dipendente all'estero oppure
che vogliono trasferirli all'estero, devono essere
preventivamente iscritte in un apposito albo istituito presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata
alla presentazione di una domanda al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dalla quale risultino le condizioni
economiche e normative che il datore di lavoro si impegna a
praticare per i lavoratori da impiegare all'estero.
3. In particolare, oltre al rispetto di quanto disposto
all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 2 devono
prevedere:
a) il riconoscimento, in modo separato, di un
elemento addizionale e specifico del trattamento, connesso
allo svolgimento all'estero della prestazione. Detto elemento
aggiuntivo non fa parte, ad alcun effetto, della retribuzione
e, a meno che non sia pattuito diversamente, non influisce su
quest'ultima e sul contenuto economico degli altri istituti
contrattuali;
b) la garanzia da parte del datore di lavoro che
il lavoratore possa accedere ad idonee condizioni abitative,
tenuto anche conto della tipologia del lavoro da svolgere;
c) l'impegno da parte del datore di lavoro ad
anticipare, per il lavoratore e per i suoi familiari a carico
eventualmente presenti in loco, gli oneri per
l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 37 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei limiti di quanto previsto
dalle norme di attuazione, nonché le indennità economiche di
malattia e di maternità, le indennità di invalidità temporanea
assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, se ed in quanto già non garantite
da assicurazioni obbligatorie locali;
d) un'adeguata assicurazione, con onere a carico
del datore di lavoro, per i rischi di viaggio nonché per gli
altri rischi extra-professionali, con polizza che assicuri, in
caso di morte o di invalidità permanente totale, un capitale
pari ad almeno quattro volte la retribuzione annua;
e) la previsione da parte del datore di lavoro di
modalità di adempimento che garantiscano l'applicazione di
quanto previsto dall'articolo 13.
4. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali
stabilisce le modalità di presentazione della domanda di cui
al comma 2, con decreto da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Verificato il rispetto delle condizioni previste al
comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
concede l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 entro due mesi
dalla data di ricezione della domanda. L'iscrizione all'albo
autorizza le imprese, o i loro rappresentanti legali in
Italia, ad effettuare i reclutamenti e i trasferimenti per i
Paesi esteri, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3,
comma 1, lettera a), ed è a tempo indeterminato. Le
autorizzazioni in essere, alla data di entrata in vigore della
presente legge, concesse in forza del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, non perdono efficacia finché si
protragga l'attività per la quale è stata concessa
l'autorizzazione ed esclusivamente per tali specifiche
attività.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
svolge vigilanza e controllo sulla permanenza dei requisiti di
cui al comma 3 in capo alle imprese iscritte all'albo e può
provvedere alla cancellazione dell'iscrizione qualora questi
vengano meno.
Art. 3.
1. Il Ministero degli affari esteri accerta, in relazione
alle esigenze dei cittadini italiani, le condizioni di
sicurezza esistenti all'estero. Su questa base il Ministero
predispone e aggiorna un apposito elenco, nel cui novero sono
inseriti:
a) i Paesi o i territori per i quali è esclusa la
presenza di cittadini italiani;
b) i Paesi o i territori per i quali il Ministero
degli affari esteri stabilisca condizioni o cautele
particolari cui si debbano attenere i cittadini italiani che
vi si recano e, in caso di lavoratori, le aziende che li
impiegano.
2. Il datore di lavoro sarà civilmente responsabile in
ordine agli infortuni extra-professionali, derivanti dallo
specifico rischio paese, che potessero occorrere al lavoratore
durante la sua presenza in Paesi o territori esclusi dalla
presenza di cittadini italiani, in base a quanto previsto al
comma 1, lettera a). Lo stesso vale per gli infortuni
derivanti dal mancato rispetto delle condizioni e delle
cautele dettate dal Ministero degli affari esteri per i Paesi
di cui al comma 1, lettera b).
3. Il Ministero degli affari esteri opera inoltre in modo
da poter dare, direttamente o tramite organizzazioni
autorizzate, ai lavoratori italiani che ne facciano richiesta,
informazioni sulle condizioni economiche, sociali, sanitarie,
giuridiche e del mercato del lavoro dei Paesi esteri di
destinazione. Il medesimo Ministero provvede ad organizzare
corsi di formazione ed informazione riservati ai lavoratori
destinati ad attività all'estero nonché alle loro famiglie.
Art. 4.
1. I reclutamenti effettuati in forza della presente legge
sono comunicati alla direzione regionale del lavoro di
residenza del lavoratore.
2. Nel caso in cui l'attività di lavoro sia prestata nei
Paesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il
datore di lavoro è tenuto ad inviare apposita comunicazione
relativa alla presenza del lavoratore in loco, alla
rappresentanza diplomatica italiana competente per il
territorio di assegnazione.
3. I medesimi obblighi di comunicazione di cui al comma 2
sussistono in caso di rientro in Italia del lavoratore.
4. Il datore di lavoro italiano deve sempre assicurare la
massima collaborazione con la rappresentanza diplomatica
italiana compatibilmente con le possibilità della propria
organizzazione all'estero, prendendo tutti i provvedimenti
richiesti da detta rappresentanza per garantire la sicurezza
dei lavoratori e degli altri cittadini italiani.
Art. 5.
1. Spetta al giudice italiano la giurisdizione sulle
controversie nate dai rapporti di lavoro all'estero di cui
alla presente legge. Il foro competente è quello del luogo in
cui il datore di lavoro ha la propria residenza o sede sociale
o, in mancanza, il foro di Roma; se il lavoratore è il
convenuto il foro competente è quello del luogo di residenza o
dell'ultima residenza italiana del lavoratore stesso.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente
derogata dal datore di lavoro e dal lavoratore in favore di un
giudice straniero o di arbitro estero. La deroga è inefficace
se il giudice straniero o l'arbitro estero declinano la
giurisdizione o, comunque, non possono conoscere della
causa.
3. Il datore di lavoro e il lavoratore possono
convenzionalmente stabilire che il loro contratto è governato
da una legge straniera a condizione che questa scelta non
valga a privare il lavoratore della protezione assicuratagli
dalle norme contenute nella presente legge.
Art. 6.
1. L'impresa che impieghi lavoratori italiani fuori del
territorio nazionale senza essere stata preventivamente
inclusa nell'albo di cui all'articolo 2, è punita con
l'ammenda di euro 2.500 (pari a lire 4.840.675) e, solo nei
casi più gravi e in caso di recidiva, con l'arresto da tre a
sei mesi.
2. L'impresa che impieghi lavoratori italiani all'estero,
in località che risultano nell'elenco di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), è punita con l'ammenda di euro
5.000 (pari a lire 9.681.350).
3. L'impresa che non ottemperi all'obbligo di effettuare
la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punita con
un'ammenda di euro 500 (pari a lire 968.135) per ogni
lavoratore impiegato.
Art. 7.
1. Le norme degli articoli precedenti non si applicano in
caso di espatrio in Paesi dell'Unione europea.
2. Per i lavoratori in trasferta dall'Italia si applicano
soltanto le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, commi 2 e
3.
Art. 8.
1. I lavoratori italiani operanti all'estero, fatta
eccezione per quanti abbiano trasferito all'estero, oltre alla
propria residenza anagrafica, la propria residenza abituale ed
il proprio domicilio, sono obbligatoriamente iscritti alle
seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale previste
dalla legge italiana:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione
volontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Il presente articolo non si applica per i lavoratori
che operino in Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato
convenzioni di sicurezza sociale.
3. L'obbligo di cui al presente articolo trova
applicazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che
risiedano e lavorino in Italia e che siano successivamente
trasferiti all'estero alle dipendenze di un'azienda italiana,
alle stesse condizioni previste per i lavoratori italiani.
Art. 9.
1. Le norme relative alle modalità di applicazione delle
assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori all'estero
saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 314, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La base imponibile ai fini del calcolo delle
contribuzioni dovute per i lavoratori italiani dipendenti
operanti nei Paesi dell'Unione europea o in Paesi
extracomunitari con i quali sono in vigore accordi per la
sicurezza sociale, è determinata sulla base delle retribuzioni
convenzionali stabilite annualmente con il decreto
interministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e
successive modificazioni.
3-ter. Qualora la retribuzione convenzionale di cui
al comma 3-bis, sia inferiore a quella dovuta al
lavoratore in relazione allo svolgimento dell'attività
lavorativa in Italia, i contributi dovuti sono calcolati su
quest'ultima retribuzione e per i periodi successivi su quella
che sarebbe spettata in caso di prestazione svolta in Italia.
E' in ogni caso esente da contribuzione l'indennità o la
maggiore retribuzione corrisposta in relazione alle diverse
condizioni economiche e sociali dello Stato o territorio
estero in cui è svolta l'attività lavorativa".
Art. 11.
1. Al comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
"b-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto in Stati o territori diversi da quelli
che per tali redditi prevedono un regime fiscale privilegiato
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze".
2. All'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I beni e i servizi concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti che prestano la loro attività all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
costituiscono reddito di lavoro dipendente in misura pari alle
seguenti percentuali del reddito annuo corrisposto in denaro:
2 per cento per i beni di cui alla lettera a) del comma
4; 4 per cento per i beni di cui alla lettera c) del
medesimo comma; 2 per cento per i beni e servizi diversi dai
precedenti. Tale disposizione non si applica alle assegnazioni
di titoli o azioni".
Art. 12.
1. Qualora nei confronti dei lavoratori italiani operanti
in Paesi non appartenenti all'Unione europea con cui l'Italia
abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale si
verifichino in caso di assoggettamento alla previdenza estera,
condizioni di insufficiente tutela previdenziale, al fine di
evitare una insufficiente tutela, il datore di lavoro è tenuto
a realizzare una adeguata copertura integrativa individuale o
collettiva. In sostituzione di detta copertura può essere
garantita l'iscrizione dell'interessato nell'assicurazione di
cui all'articolo 13.
2. L'elenco dei Paesi di cui al comma 1 è predisposto ed
aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 13.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
altri istituti italiani che gestiscono le assicurazioni
obbligatorie possono istituire una speciale assicurazione
volontaria riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti
all'estero di cittadinanza italiana che non siano
obbligatoriamente assicurati alla previdenza italiana.
2. I contributi per l'assicurazione di cui al comma 1
saranno determinati entro le aliquote massime previste per
l'assicurazione volontaria, con la contemporanea riduzione di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. In nessun
caso la riduzione contributiva potrà comportare una riduzione
del beneficio.
3. I contributi di cui al comma 2 saranno pagati dal
datore di lavoro che potrà imputare al dipendente parte
dell'onere, nella misura massima posta dall'assicurazione
obbligatoria a carico del lavoratore.
Art. 14.
1. La circostanza che il lavoratore sia trasferito
all'estero oppure che cessi l'attività in Italia per svolgere
attività all'estero non può comportare effetti negativi in
riferimento alla maturazione, al riscatto, alla cedibilità ed
in genere a tutte le condizioni normative relative a fondi
previdenziali aziendali o individuali cui il lavoratore
partecipi in Italia.
Art. 15.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8-bis dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) il comma 1-bis dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
c) il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 4.