XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1120




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge è finalizzata al miglioramento della professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche per conto terzi in agricoltura e alla tutela dei produttori agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature di proprietà di terzi per la conduzione dei propri fondi.
        2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare l'esercizio dell'attività agromeccanica nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.


Art. 2.

(Attività agromeccanica).

        1. Ai fini della presente legge è considerata attività agromeccanica qualsiasi lavorazione effettuata, anche in maniera non esclusiva, a favore e per conto di terzi in agricoltura mediante l'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti di prima trasformazione.


Art. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività
agromeccanica).

        1. Chiunque intenda esercitare l'attività agromeccanica ai sensi dell'articolo 2, deve ottenere la preventiva iscrizione nel registro delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 4, la cui articolazione territoriale è stabilita da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in funzione delle rispettive esigenze di decentramento amministrativo.

Art. 4.

(Registro delle imprese agromeccaniche).

        1. E' istituito il registro delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato "registro". Il registro è tenuto dalla commissione di cui all'articolo 6 e l'iscrizione ad esso è concessa previo accertamento della qualificazione professionale dell'impresa e dell'idoneità tecnica ed antinfortunistica del macchinario, delle attrezzature e degli impianti di prima trasformazione.
        2. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è rinnovabile. Per il primo anno essa ha, comunque, scadenza al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di rilascio.


Art. 5.

(Iscrizione al registro delle
imprese agromeccaniche).

        1. Per la prima iscrizione al registro di cui all'articolo 4 e per i successivi rinnovi le imprese interessate devono, alle condizioni e con le modalità fissate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dichiarare la tipologia delle lavorazioni meccaniche che intendono effettuare e le caratteristiche della dotazione tecnica di cui si avvalgono, nonché le unità lavorative da impiegare.
        2. Contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1, le imprese interessate sono tenute a produrre la documentazione necessaria ad attestare:

                a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

                b) l'iscrizione all'ufficio IVA;

                c) l'avvenuta copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall'impiego del macchinario con il quale si realizza l'attività agromeccanica.

Art. 6.

(Commissione per la tenuta del registro).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la costituzione e le modalità operative della commissione per la tenuta del registro di cui all'articolo 4, che deve essere composta:

                a) dal presidente, nominato dai competenti organi regionali e provinciali;

                b) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

                c) da un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio;

                d) da un numero paritetico di rappresentanti delle imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli designati dalla rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive.

        2. La commissione, che rimane in carica tre anni, può essere integrata da altri componenti, scelti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 7.

(Compiti della commissione).

        1. Fra i compiti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono alla commissione di cui all'articolo 6, devono essere previsti l'accertamento dei requisiti di professionalità organizzativa e funzionale dell'impresa agromeccanica e la verifica preventiva dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione fiscale, del lavoro, nonché dalle prescrizioni ambientali.
        2. La commissione deve, altresì, fornire alle amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate all'attività agromeccanica gli elenchi delle imprese iscritte nel registro ed ogni altra informazione ad esse inerente.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative).

        1. Chiunque esercita l'attività agromeccanica senza essere iscritto al registro di cui all'articolo 4, è punito con una sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e con il sequestro del mezzo da uno a tre mesi.


Art. 9.

(Committenti e prestatori).

        1. Il committente della prestazione è tenuto ad accertare l'iscrizione al registro dell'impresa agromeccanica alla quale ricorre per la conduzione del proprio fondo.


Art. 10.

(Diritti di iscrizione e di concessione).

        1. Per la tenuta del registro di cui all'articolo 4 e per la copertura dei relativi oneri le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare l'imposizione di un diritto di iscrizione e di una tassa di concessione a carico degli iscritti per ogni rinnovo annuale.



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