XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1120
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge è finalizzata al miglioramento della
professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni
meccaniche per conto terzi in agricoltura e alla tutela dei
produttori agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature
di proprietà di terzi per la conduzione dei propri fondi.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a disciplinare l'esercizio
dell'attività agromeccanica nel rispetto dei princìpi
stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Attività agromeccanica).
1. Ai fini della presente legge è considerata attività
agromeccanica qualsiasi lavorazione effettuata, anche in
maniera non esclusiva, a favore e per conto di terzi in
agricoltura mediante l'utilizzo di macchine, attrezzature e
impianti di prima trasformazione.
Art. 3.
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività
agromeccanica).
1. Chiunque intenda esercitare l'attività agromeccanica ai
sensi dell'articolo 2, deve ottenere la preventiva iscrizione
nel registro delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo
4, la cui articolazione territoriale è stabilita da ogni
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in
funzione delle rispettive esigenze di decentramento
amministrativo.
Art. 4.
(Registro delle imprese agromeccaniche).
1. E' istituito il registro delle imprese agromeccaniche,
di seguito denominato "registro". Il registro è tenuto dalla
commissione di cui all'articolo 6 e l'iscrizione ad esso è
concessa previo accertamento della qualificazione
professionale dell'impresa e dell'idoneità tecnica ed
antinfortunistica del macchinario, delle attrezzature e degli
impianti di prima trasformazione.
2. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è
rinnovabile. Per il primo anno essa ha, comunque, scadenza al
31 dicembre, indipendentemente dalla data di rilascio.
Art. 5.
(Iscrizione al registro delle
imprese agromeccaniche).
1. Per la prima iscrizione al registro di cui all'articolo
4 e per i successivi rinnovi le imprese interessate devono,
alle condizioni e con le modalità fissate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dichiarare la
tipologia delle lavorazioni meccaniche che intendono
effettuare e le caratteristiche della dotazione tecnica di cui
si avvalgono, nonché le unità lavorative da impiegare.
2. Contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1, le
imprese interessate sono tenute a produrre la documentazione
necessaria ad attestare:
a) l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio;
b) l'iscrizione all'ufficio IVA;
c) l'avvenuta copertura dei rischi di
responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall'impiego
del macchinario con il quale si realizza l'attività
agromeccanica.
Art. 6.
(Commissione per la tenuta del registro).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano la costituzione e le modalità operative
della commissione per la tenuta del registro di cui
all'articolo 4, che deve essere composta:
a) dal presidente, nominato dai competenti organi
regionali e provinciali;
b) da un rappresentante dell'ispettorato
provinciale del lavoro e della massima occupazione competente
per territorio;
c) da un rappresentante dell'ispettorato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
competente per territorio;
d) da un numero paritetico di rappresentanti delle
imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli designati
dalla rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentantive.
2. La commissione, che rimane in carica tre anni, può
essere integrata da altri componenti, scelti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Compiti della commissione).
1. Fra i compiti che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano attribuiscono alla commissione di cui
all'articolo 6, devono essere previsti l'accertamento dei
requisiti di professionalità organizzativa e funzionale
dell'impresa agromeccanica e la verifica preventiva
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione
fiscale, del lavoro, nonché dalle prescrizioni ambientali.
2. La commissione deve, altresì, fornire alle
amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate
all'attività agromeccanica gli elenchi delle imprese iscritte
nel registro ed ogni altra informazione ad esse inerente.
Art. 8.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque esercita l'attività agromeccanica senza essere
iscritto al registro di cui all'articolo 4, è punito con una
sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e con
il sequestro del mezzo da uno a tre mesi.
Art. 9.
(Committenti e prestatori).
1. Il committente della prestazione è tenuto ad accertare
l'iscrizione al registro dell'impresa agromeccanica alla quale
ricorre per la conduzione del proprio fondo.
Art. 10.
(Diritti di iscrizione e di concessione).
1. Per la tenuta del registro di cui all'articolo 4 e per
la copertura dei relativi oneri le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare
l'imposizione di un diritto di iscrizione e di una tassa di
concessione a carico degli iscritti per ogni rinnovo
annuale.