XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1112




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione delle società di partecipazione e sviluppo
delle piccole e medie imprese).

        1. Ai fini della presente legge si considerano "società di partecipazione e sviluppo delle piccole e medie imprese" le società di capitali che finanziano con partecipazioni di minoranza al capitale di rischio, nelle forme di cui all'articolo 3, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, costituite da non più di cinque anni e la cui condizione sia assicurata da uno o più soci svolgenti funzioni imprenditoriali, con lo scopo di favorirne lo sviluppo fornendo loro anche servizi di consulenza ed integrandone le competenze nelle varie funzioni aziendali.
        2. Le società di cui al comma 1, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, devono essere iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero delle attività produttive. Le società finanziarie devono avere un capitale minimo di lire 2 miliardi. Per le società di matrice bancaria si applicano le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 avviene su presentazione di apposita domanda al Ministro delle attività produttive, secondo le modalità indicate dal Ministro stesso, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. La domanda di cui al comma 3 si intende accolta decorsi due mesi dal ricevimento della stessa da parte del Ministro delle attività produttive, se non ne sia motivato espressamente il rigetto entro tale termine.

Art. 2.

(Limiti alla partecipazione
al capitale di rischio).

        1. La somma delle partecipazioni al capitale di rischio di una piccola o media impresa, acquisita da una società di cui all'articolo 1, comma 1, sia direttamente sia tramite società controllate nelle forme di intervento di cui all'articolo 3, non può superare il 49 per cento del capitale sociale deliberato o sottoscritto dalla piccola o media impresa e l'ammontare dell'investimento in un'unica impresa non può superare il 20 per cento del valore del capitale sociale deliberato o sottoscritto dalla società partecipante. Tale limite decorre a partire dal sesto investimento effettuato dalla società di partecipazione.


Art. 3.

(Forme di partecipazione
al capitale di rischio).

        1. Ai fini della verifica del limite di partecipazione di cui all'articolo 2 e dell'ammissione alle agevolazioni di cui alla presente legge, si considerano partecipazioni al capitale di rischio le seguenti operazioni:

                a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata, di azioni di società per azioni o in accomandita per azioni;

                b) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alla lettera a);

                c) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni;

                d) finanziamenti o obbligazioni il cui rimborso o il cui pagamento degli interessi possa essere effettuato in tutto o in parte con azioni o quote di società di cui alla lettera a), con diritti di cui alla lettera b) o con obbligazioni di cui alla lettera c).

Art. 4.

(Disposizioni tributarie).

        1. I ricavi realizzati dalle società di cui all'articolo 1 derivanti dalla cessione parziale o totale delle partecipazioni acquisite con le operazioni di cui all'articolo 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura di un terzo, sempre che tale ricavo avvenga non prima di tre e non oltre dieci anni dalla data di acquisto della partecipazione al capitale di rischio.
        2. Ai soli fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i ricavi di cui al comma 1 del presente articolo, non si opera la deduzione prevista al medesimo comma 1 dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
        3. In caso di distribuzione degli utili provenienti da ricavi che non hanno concorso alla formazione della base imponibile di cui al comma 1, resta fermo il riconoscimento del credito di imposta nella misura uniforme dei nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
        4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società di cui all'articolo 1 della presente legge possono portare la perdita verificatasi in un periodo di imposta, e dovuta all'operatività tipica di joint venture, in diminuzione dal reddito complessivo imponibile dei periodi di imposta successivi, fino al decimo, anche non in quote costanti.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 miliardi complessive, di cui 100 miliardi per ciascun anno dal 2001 al 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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