XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1112
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione delle società di partecipazione e sviluppo
delle piccole e medie imprese).
1. Ai fini della presente legge si considerano "società di
partecipazione e sviluppo delle piccole e medie imprese" le
società di capitali che finanziano con partecipazioni di
minoranza al capitale di rischio, nelle forme di cui
all'articolo 3, le piccole e medie imprese di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1993, costituite da non più di cinque anni e
la cui condizione sia assicurata da uno o più soci svolgenti
funzioni imprenditoriali, con lo scopo di favorirne lo
sviluppo fornendo loro anche servizi di consulenza ed
integrandone le competenze nelle varie funzioni aziendali.
2. Le società di cui al comma 1, per poter beneficiare
delle agevolazioni previste dalla presente legge, devono
essere iscritte in un apposito albo istituito presso il
Ministero delle attività produttive. Le società finanziarie
devono avere un capitale minimo di lire 2 miliardi. Per le
società di matrice bancaria si applicano le istruzioni emanate
dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 avviene su
presentazione di apposita domanda al Ministro delle attività
produttive, secondo le modalità indicate dal Ministro stesso,
con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda di cui al comma 3 si intende accolta decorsi
due mesi dal ricevimento della stessa da parte del Ministro
delle attività produttive, se non ne sia motivato
espressamente il rigetto entro tale termine.
Art. 2.
(Limiti alla partecipazione
al capitale di rischio).
1. La somma delle partecipazioni al capitale di rischio di
una piccola o media impresa, acquisita da una società di cui
all'articolo 1, comma 1, sia direttamente sia tramite società
controllate nelle forme di intervento di cui all'articolo 3,
non può superare il 49 per cento del capitale sociale
deliberato o sottoscritto dalla piccola o media impresa e
l'ammontare dell'investimento in un'unica impresa non può
superare il 20 per cento del valore del capitale sociale
deliberato o sottoscritto dalla società partecipante. Tale
limite decorre a partire dal sesto investimento effettuato
dalla società di partecipazione.
Art. 3.
(Forme di partecipazione
al capitale di rischio).
1. Ai fini della verifica del limite di partecipazione di
cui all'articolo 2 e dell'ammissione alle agevolazioni di cui
alla presente legge, si considerano partecipazioni al capitale
di rischio le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di società a responsabilità
limitata, di azioni di società per azioni o in accomandita per
azioni;
b) acquisto di diritti di opzione su quote o
azioni di società di cui alla lettera a);
c) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in
azioni;
d) finanziamenti o obbligazioni il cui rimborso o
il cui pagamento degli interessi possa essere effettuato in
tutto o in parte con azioni o quote di società di cui alla
lettera a), con diritti di cui alla lettera b) o
con obbligazioni di cui alla lettera c).
Art. 4.
(Disposizioni tributarie).
1. I ricavi realizzati dalle società di cui all'articolo 1
derivanti dalla cessione parziale o totale delle
partecipazioni acquisite con le operazioni di cui all'articolo
3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura di
un terzo, sempre che tale ricavo avvenga non prima di tre e
non oltre dieci anni dalla data di acquisto della
partecipazione al capitale di rischio.
2. Ai soli fini della determinazione del rapporto di cui
al comma 1 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i
ricavi di cui al comma 1 del presente articolo, non si opera
la deduzione prevista al medesimo comma 1 dell'articolo 63 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.
3. In caso di distribuzione degli utili provenienti da
ricavi che non hanno concorso alla formazione della base
imponibile di cui al comma 1, resta fermo il riconoscimento
del credito di imposta nella misura uniforme dei nove
sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito
imponibile dei soci.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, le società di cui all'articolo 1
della presente legge possono portare la perdita verificatasi
in un periodo di imposta, e dovuta all'operatività tipica di
joint venture, in diminuzione dal reddito complessivo
imponibile dei periodi di imposta successivi, fino al decimo,
anche non in quote costanti.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 500 miliardi complessive, di cui 100
miliardi per ciascun anno dal 2001 al 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.