XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1109




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge si propone le finalità di combattere il dissesto idrogeologico del territorio nazionale attraverso la realizzazione di opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazioni idrauliche agrarie da parte della popolazione rurale nonché di incrementare l'occupazione nelle aree di abbandono mediante l'erogazione di benefìci economici ed il miglioramento dei servizi.


Art. 2.

(Tutore ambientale).

        1. Presso ciascuna regione è istituito il tutore ambientale che ha il compito di tutelare, previa apposita convenzione, la porzione di territorio assegnatagli ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
        2. Il tutore ambientale svolge funzioni di controllo e di segnalazione di proposte di intervento dirette a prevenire o ridurre il dissesto idrogeologico e realizza le attività che gli vengono richieste dal comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico di cui all'articolo 3.
        3. Per l'attribuzione dei compiti di tutore ambientale è necessario possedere i requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 4.
        4. L'incarico di tutore ambientale è conferito, con proprio decreto, dal presidente della regione, previa presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati e valutazione dei titoli richiesti.

Art. 3.

(Comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio
dal dissesto idrogeologico).

        1. E' istituito, presso la presidenza di ciascuna giunta regionale, il comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, di seguito denominato "comitato", nominato dal consiglio regionale o provinciale.
        2. Il comitato dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri:

            a) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta da ogni provincia della regione interessata;

            b) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta da ognuna delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

            c) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

            d) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione interessata;

            e) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

            f) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta dalle comunità montane presenti nel territorio regionale;

            g) un rappresentante scelto su una terna di nominativi proposta dall'ufficio del genio civile territorialmente competente;

            h) cinque esperti nelle materie attinenti alla tutela dell'ambiente, scelti su indicazione della giunta regionale.

        3. I componenti del comitato di cui al comma 2 eleggono, al proprio interno e con la maggioranza assoluta dei votanti, il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Art. 4.

(Competenze del comitato).

        1. Il comitato, previo parere vincolante della giunta regionale, predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un piano in base al quale le zone del territorio regionale che necessitano di sistemazione idrogeologica e di mantenimento sono suddivise in porzioni da assegnare ai tutori ambientali di cui all'articolo 2.
        2. Nell'assegnazione delle porzioni di territorio di cui al comma 1 deve essere data la precedenza agli agricoltori professionali residenti nel comune comprendente la maggiore parte della porzione stessa o, in mancanza, agli agricoltori residenti nei comuni confinanti o, in via sussidiaria, ad altre figure professionalmente idonee residenti nella provincia territorialmente competente.
        3. Il contributo assegnato ai tutori ambientali ai sensi dell'articolo 5 deve essere commisurato alla tipologia del territorio e dei lavori da svolgere nonché alla durata della permanenza sul territorio, che non deve essere inferiore a tre anni.
        4. Il comitato altresì:

            a) provvede, tramite appositi bandi, all'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di tutore ambientale ai sensi dell'articolo 2;

            b) assegna, entro il 31 dicembre di ogni anno, le porzioni di territorio ai tutori ambientali risultati idonei, specificando gli interventi da realizzare;

            c) individua i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che non hanno nel loro territorio un punto vendita di generi di prima necessità;

            d) provvede, tramite appositi bandi, all'individuazione di soggetti disponibili ad aprire un punto vendita di generi di prima necessità, riconoscendo loro un'indennità mensile che tenga conto del numero di abitanti e della ubicazione del comune;

            e) individua i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che non hanno nel loro territorio una scuola materna e attribuisce loro un contributo pari all'80 per cento del costo relativo alla realizzazione e al mantenimento della stessa. Qualora non sia valutata economicamente conveniente la realizzazione di una scuola materna a causa del numero troppo esiguo di scolari, il comitato valuta soluzioni alternative;

            f) individua i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non hanno collegamenti con i centri maggiori e concorda con le province interessate un piano dei trasporti finalizzato alla loro realizzazione, attribuendo alle stesse un contributo pari all'80 per cento del costo delle nuove linee;

            g) sovrintende, anche tramite propri consulenti, al controllo della corretta esecuzione dei lavori, al rispetto delle norme contrattuali e all'effettiva utilizzazione dei fondi attribuiti ai sensi del presente articolo.

        5. Il comitato predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione alla giunta regionale in merito agli interventi svolti nelle aree assegnati ai tutori ambientali di cui all'articolo 2.


Art. 5.

(Contributi).

        1. L'istruttoria per l'assegnazione dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 4 è svolta dagli uffici competenti in materia di prevenzione territoriale del rischio idrogeologico istituiti presso ciascuna regione.
        2. L'attribuzione dei contributi viene effettuata dal presidente della regione con le seguenti modalità:

            a) 60 per cento dell'importo a seguito dell'individuazione dei tutori ambientali di cui all'articolo 2;

            b) 40 per cento al termine della realizzazione degli interventi da parte dei tutori ambientali.

Art. 6.

(Indennità di carica).

        1. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità pari al:

            a) 60 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il presidente;

            b) 40 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale per i vicepresidenti;

            c) 30 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale per il segretario;

            d) 20 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale per i componenti.

        2. Le indennità di cui al comma 1 sono decurtate del 10 per cento del relativo importo per ogni assenza dalle riunioni del comitato.


Art. 7.

(Fondo).

        1. Presso la presidenza di ciascuna giunta regionale è istituito il fondo per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici e per la garanzia di sussistenza e di mantenimento dei servizi essenziali per le piccole comunità, di seguito denominato "fondo".


Art. 8.

(Dotazioni).

        1. Le dotazioni del fondo sono annualmente determinate su base triennale in sede di sessione di bilancio preventivo in misura non inferiore al 10 per cento dell'entità media annua dei danni prodotti da eventi calamitosi.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a carico del bilancio della regione competente, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa.


Art. 9.

(Relazioni).

        1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il presidente della giunta regionale presenta una relazione al consiglio regionale in merito agli interventi realizzati in attuazione della presente legge e sugli interventi previsti per l'anno successivo.


Art. 10.

(Norme finanziarie).

        1. Con propria legge ogni regione provvede a determinare le risorse destinate al fondo.
        2. Lo Stato contribuisce all'alimentazione dei fondi regionali previsti dalla presente legge nella misura di lire 500 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002. Tale finanziamento è ripartito tra le varie regioni e province autonome in proporzione alla rispettiva superficie.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 500 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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