XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1109
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge si propone le finalità di combattere
il dissesto idrogeologico del territorio nazionale attraverso
la realizzazione di opere di manutenzione delle superfici
boschive e di sistemazioni idrauliche agrarie da parte della
popolazione rurale nonché di incrementare l'occupazione nelle
aree di abbandono mediante l'erogazione di benefìci economici
ed il miglioramento dei servizi.
Art. 2.
(Tutore ambientale).
1. Presso ciascuna regione è istituito il tutore
ambientale che ha il compito di tutelare, previa apposita
convenzione, la porzione di territorio assegnatagli ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
2. Il tutore ambientale svolge funzioni di controllo e di
segnalazione di proposte di intervento dirette a prevenire o
ridurre il dissesto idrogeologico e realizza le attività che
gli vengono richieste dal comitato tecnico scientifico per la
tutela del territorio dal dissesto idrogeologico di cui
all'articolo 3.
3. Per l'attribuzione dei compiti di tutore ambientale è
necessario possedere i requisiti stabiliti ai sensi del comma
4, lettera a), dell'articolo 4.
4. L'incarico di tutore ambientale è conferito, con
proprio decreto, dal presidente della regione, previa
presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti
interessati e valutazione dei titoli richiesti.
Art. 3.
(Comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio
dal dissesto idrogeologico).
1. E' istituito, presso la presidenza di ciascuna giunta
regionale, il comitato tecnico scientifico per la tutela del
territorio dal dissesto idrogeologico, di seguito denominato
"comitato", nominato dal consiglio regionale o provinciale.
2. Il comitato dura in carica cinque anni ed è composto
dai seguenti membri:
a) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta da ogni provincia della regione
interessata;
b) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta da ognuna delle tre associazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta dalle associazioni sindacali più
rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della regione interessata;
e) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
f) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta dalle comunità montane presenti nel
territorio regionale;
g) un rappresentante scelto su una terna di
nominativi proposta dall'ufficio del genio civile
territorialmente competente;
h) cinque esperti nelle materie attinenti alla
tutela dell'ambiente, scelti su indicazione della giunta
regionale.
3. I componenti del comitato di cui al comma 2 eleggono,
al proprio interno e con la maggioranza assoluta dei votanti,
il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.
Art. 4.
(Competenze del comitato).
1. Il comitato, previo parere vincolante della giunta
regionale, predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un
piano in base al quale le zone del territorio regionale che
necessitano di sistemazione idrogeologica e di mantenimento
sono suddivise in porzioni da assegnare ai tutori ambientali
di cui all'articolo 2.
2. Nell'assegnazione delle porzioni di territorio di cui
al comma 1 deve essere data la precedenza agli agricoltori
professionali residenti nel comune comprendente la maggiore
parte della porzione stessa o, in mancanza, agli agricoltori
residenti nei comuni confinanti o, in via sussidiaria, ad
altre figure professionalmente idonee residenti nella
provincia territorialmente competente.
3. Il contributo assegnato ai tutori ambientali ai sensi
dell'articolo 5 deve essere commisurato alla tipologia del
territorio e dei lavori da svolgere nonché alla durata della
permanenza sul territorio, che non deve essere inferiore a tre
anni.
4. Il comitato altresì:
a) provvede, tramite appositi bandi,
all'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della
qualifica di tutore ambientale ai sensi dell'articolo 2;
b) assegna, entro il 31 dicembre di ogni anno, le
porzioni di territorio ai tutori ambientali risultati idonei,
specificando gli interventi da realizzare;
c) individua i comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti che non hanno nel loro territorio un punto
vendita di generi di prima necessità;
d) provvede, tramite appositi bandi,
all'individuazione di soggetti disponibili ad aprire un punto
vendita di generi di prima necessità, riconoscendo loro
un'indennità mensile che tenga conto del numero di abitanti e
della ubicazione del comune;
e) individua i comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti che non hanno nel loro territorio una scuola
materna e attribuisce loro un contributo pari all'80 per cento
del costo relativo alla realizzazione e al mantenimento della
stessa. Qualora non sia valutata economicamente conveniente la
realizzazione di una scuola materna a causa del numero troppo
esiguo di scolari, il comitato valuta soluzioni
alternative;
f) individua i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti che non hanno collegamenti con i centri
maggiori e concorda con le province interessate un piano dei
trasporti finalizzato alla loro realizzazione, attribuendo
alle stesse un contributo pari all'80 per cento del costo
delle nuove linee;
g) sovrintende, anche tramite propri consulenti,
al controllo della corretta esecuzione dei lavori, al rispetto
delle norme contrattuali e all'effettiva utilizzazione dei
fondi attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Il comitato predispone, entro il 30 settembre di ogni
anno, una relazione alla giunta regionale in merito agli
interventi svolti nelle aree assegnati ai tutori ambientali di
cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Contributi).
1. L'istruttoria per l'assegnazione dei contributi
attribuiti ai sensi dell'articolo 4 è svolta dagli uffici
competenti in materia di prevenzione territoriale del rischio
idrogeologico istituiti presso ciascuna regione.
2. L'attribuzione dei contributi viene effettuata dal
presidente della regione con le seguenti modalità:
a) 60 per cento dell'importo a seguito
dell'individuazione dei tutori ambientali di cui all'articolo
2;
b) 40 per cento al termine della realizzazione
degli interventi da parte dei tutori ambientali.
Art. 6.
(Indennità di carica).
1. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità
pari al:
a) 60 per cento dell'indennità di carica di
consigliere regionale, per il presidente;
b) 40 per cento dell'indennità di carica di
consigliere regionale per i vicepresidenti;
c) 30 per cento dell'indennità di carica di
consigliere regionale per il segretario;
d) 20 per cento dell'indennità di carica di
consigliere regionale per i componenti.
2. Le indennità di cui al comma 1 sono decurtate del 10
per cento del relativo importo per ogni assenza dalle riunioni
del comitato.
Art. 7.
(Fondo).
1. Presso la presidenza di ciascuna giunta regionale è
istituito il fondo per la salvaguardia ed il ripristino degli
assetti idrogeologici e per la garanzia di sussistenza e di
mantenimento dei servizi essenziali per le piccole comunità,
di seguito denominato "fondo".
Art. 8.
(Dotazioni).
1. Le dotazioni del fondo sono annualmente determinate su
base triennale in sede di sessione di bilancio preventivo in
misura non inferiore al 10 per cento dell'entità media annua
dei danni prodotti da eventi calamitosi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, si provvede a carico del bilancio della regione
competente, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di
spesa.
Art. 9.
(Relazioni).
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il presidente della
giunta regionale presenta una relazione al consiglio regionale
in merito agli interventi realizzati in attuazione della
presente legge e sugli interventi previsti per l'anno
successivo.
Art. 10.
(Norme finanziarie).
1. Con propria legge ogni regione provvede a determinare
le risorse destinate al fondo.
2. Lo Stato contribuisce all'alimentazione dei fondi
regionali previsti dalla presente legge nella misura di lire
500 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002. Tale
finanziamento è ripartito tra le varie regioni e province
autonome in proporzione alla rispettiva superficie.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
valutato in lire 500 miliardi annue a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.