XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1106
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione della
Commissione parlamentare di inchiesta).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, a
norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per
la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti
della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei
voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità
di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più
anziano come deputato o senatore, e tra deputati e senatori di
pari anzianità parlamentare, il più anziano senatore.
5. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei tre segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità
di voti si procede ai sensi del comma 4.
Art. 2.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare il rispetto da parte delle aziende
delle norme dettate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e da ogni altra
disposizione di legge relativa alla tutela e alla sicurezza
dei lavoratori sul luogo di lavoro;
b) accertare lo stato di attuazione della
legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni
e di igiene del lavoro e le eventuali inadempienze nonché
verificare le diverse soluzioni tecniche tese a garantire la
prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro;
c) analizzare e valutare i rischi a cui sono
effettivamente esposti i lavoratori, nonché segnalare le
procedure necessarie a garantire il rispetto delle normative
vigenti per determinare categorie di lavoratori più esposti a
rischi ed individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e
i mezzi tecnici necessari ai fini della protezione
collettiva;
d) analizzare e valutare i rischi a cui sono
effettivamente esposte le popolazioni residenti, o che
esercitano le loro attività nelle vicinanze di zone
produttive, ed individuare i sistemi di organizzazione del
lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della salute e
della sicurezza collettiva;
e) svolgere indagini al fine di accertare le cause
degli infortuni sul lavoro, nonché accertarne le
responsabilità;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative
ritenute necessarie per rendere più incisiva la tutela dei
lavoratori.
2. La Commissione presenta alla Camera una relazione delle
risultanze delle
indagini da essa svolte ogni anno e, comunque, ogni volta che
lo ritenga opportuno.
Art. 3.
(Poteri della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di
cui all'articolo 2 con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 4.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme vigenti. Alla Commissione non può essere
opposto il segreto di Stato o militare.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono
tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 6.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento
di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene
di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o
in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica del regolamento.
2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue finzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dei Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. La Commissione cura la informatizzazione e la
pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della
sua attività.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.