XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1106




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e composizione della
Commissione parlamentare di inchiesta).

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
        4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato o senatore, e tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il più anziano senatore.
        5. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei tre segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.


Art. 2.

(Compiti della Commissione).

        1. La Commissione ha il compito di:

                a) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme dettate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge relativa alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

                b) accertare lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le eventuali inadempienze nonché verificare le diverse soluzioni tecniche tese a garantire la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

                c) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposti i lavoratori, nonché segnalare le procedure necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti per determinare categorie di lavoratori più esposti a rischi ed individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della protezione collettiva;

                d) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposte le popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività nelle vicinanze di zone produttive, ed individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della salute e della sicurezza collettiva;

                e) svolgere indagini al fine di accertare le cause degli infortuni sul lavoro, nonché accertarne le responsabilità;

                f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più incisiva la tutela dei lavoratori.

        2. La Commissione presenta alla Camera una relazione delle risultanze delle indagini da essa svolte ogni anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno.


Art. 3.

(Poteri della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 2 con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Art. 4.

(Audizioni e testimonianze).

        1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato o militare.
        3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.


Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 6.

(Segreto).

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 7.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
        2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        4. Per l'espletamento delle sue finzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dei Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. La Commissione cura la informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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