XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1093
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed interventi).
1. La Repubblica italiana riconosce il morbo di Alzheimer
e la sclerosi multipla, di seguito denominati "morbi", quali
malattie ad alta incidenza sociale e sanitaria. A tale fine,
il Ministro della sanità, nel redigere il Piano sanitario
nazionale, predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, linee guida dirette a fronteggiare tali morbi e recanti
interventi rivolti:
a) alla rilevazione epidemiologica dell'incidenza
e della prevalenza dei morbi nei rispettivi territori;
b) alla diagnosi precoce;
c) alla cura atta a prevenire complicazioni
invalidanti;
d) alla riabilitazione di malati anche presso il
domicilio;
e) a favorire l'educazione e l'informazione
sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché
della popolazione, con riferimento alla diagnosi ed alla cura
dei morbi;
f) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico
e lavorativo dei malati;
g) a provvedere alla preparazione ed
all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario
addetto;
h) a promuovere programmi di ricerca finalizzati a
migliorare le conoscenze cliniche e di base dei morbi per
aggiornare la possibilità di diagnosi precoce, la cura e la
riabilitazione;
i) a fornire ai malati il materiale medico,
tecnico e farmaceutico per la cura e l'assistenza sanitaria,
qualora questa non sia garantita dal Servizio sanitario
nazionale;
l) allo svolgimento di ricerche sulla prevenzione,
la diagnosi, la cura e la riabilitazione;
m) alla prescrizione di farmaci, già autorizzati
alla dispensazione e al commercio ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
Art. 2.
(Istituzione dei centri a carattere scientifico per la
prevenzione e la cura dei morbi).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, singolarmente o in consorzio tra loro, in caso di
scarsa consistenza della propria popolazione, provvedono ad
istituire, presso unità operative di neurologia di ospedali
regionali, almeno un centro a carattere scientifico per la
prevenzione e la cura dei morbi.
2. I centri di cui al comma 1 possono avvalersi, per le
finalità di cui alla presente legge, delle sedi e delle
strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale, di
organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, e di associazioni tra malati e familiari
costituite senza fini di lucro.
Art. 3.
(Organizzazione e funzioni dei centri).
1. Le regioni forniscono ai centri di cui all'articolo 2
strutture, personale e strumentazioni in quantità
proporzionale alla incidenza epidemiologica dei morbi.
2. I centri svolgono nel territorio di propria competenza
le funzioni di cui all'articolo 1 e hanno l'obbligo di
presentare alla regione un rapporto bimestrale sul numero dei
pazienti, indicati con sigle, trattati con presìdi sanitari o
con farmaci non comprendenti nelle proprie indicazioni i
morbi.
3. Le regioni destinano appositi stanziamenti per
promuovere la ricerca, la prevenzione, la diagnosi, la cura e
la riabilitazione dei malati affetti dai morbi e dettano norme
per l'utilizzo del personale presso le unità operative di
neurologia.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. La ripartizione dei fondi tra le regioni tiene conto
della popolazione residente nelle singole regioni, del numero
dei pazienti affetti dai morbi, della incidenza territoriale
delle malattie, nonché della documentata attività dei centri
istituiti.
Art. 5
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.