XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1093




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed interventi).

        1. La Repubblica italiana riconosce il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla, di seguito denominati "morbi", quali malattie ad alta incidenza sociale e sanitaria. A tale fine, il Ministro della sanità, nel redigere il Piano sanitario nazionale, predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida dirette a fronteggiare tali morbi e recanti interventi rivolti:

                a) alla rilevazione epidemiologica dell'incidenza e della prevalenza dei morbi nei rispettivi territori;

                b) alla diagnosi precoce;

                c) alla cura atta a prevenire complicazioni invalidanti;

                d) alla riabilitazione di malati anche presso il domicilio;

                e) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché della popolazione, con riferimento alla diagnosi ed alla cura dei morbi;

                f) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei malati;

                g) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;

                h) a promuovere programmi di ricerca finalizzati a migliorare le conoscenze cliniche e di base dei morbi per aggiornare la possibilità di diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione;

                i) a fornire ai malati il materiale medico, tecnico e farmaceutico per la cura e l'assistenza sanitaria, qualora questa non sia garantita dal Servizio sanitario nazionale;

                l) allo svolgimento di ricerche sulla prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

                m) alla prescrizione di farmaci, già autorizzati alla dispensazione e al commercio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.


Art. 2.

(Istituzione dei centri a carattere scientifico per la
prevenzione e la cura dei morbi).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o in consorzio tra loro, in caso di scarsa consistenza della propria popolazione, provvedono ad istituire, presso unità operative di neurologia di ospedali regionali, almeno un centro a carattere scientifico per la prevenzione e la cura dei morbi.
        2. I centri di cui al comma 1 possono avvalersi, per le finalità di cui alla presente legge, delle sedi e delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale, di organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e di associazioni tra malati e familiari costituite senza fini di lucro.


Art. 3.

(Organizzazione e funzioni dei centri).

        1. Le regioni forniscono ai centri di cui all'articolo 2 strutture, personale e strumentazioni in quantità proporzionale alla incidenza epidemiologica dei morbi.
        2. I centri svolgono nel territorio di propria competenza le funzioni di cui all'articolo 1 e hanno l'obbligo di presentare alla regione un rapporto bimestrale sul numero dei pazienti, indicati con sigle, trattati con presìdi sanitari o con farmaci non comprendenti nelle proprie indicazioni i morbi.
        3. Le regioni destinano appositi stanziamenti per promuovere la ricerca, la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei malati affetti dai morbi e dettano norme per l'utilizzo del personale presso le unità operative di neurologia.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. La ripartizione dei fondi tra le regioni tiene conto della popolazione residente nelle singole regioni, del numero dei pazienti affetti dai morbi, della incidenza territoriale delle malattie, nonché della documentata attività dei centri istituiti.


Art. 5

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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