XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1092




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Prevenzione delle malattie metaboliche
ereditarie).

        1. La Repubblica italiana riconosce le malattie metaboliche ereditarie quali malattie ad alta incidenza sociale e sanitaria. A tale fine, il Ministro della sanità, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida dirette a fronteggiare tali morbi e recanti interventi rivolti:

                a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale delle malattie metaboliche ereditarie;

                b) alla cura e alla riabilitazione dei pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie, provvedendo anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presìdi sanitari necessari per il trattamento complessivo e per tutto il periodo ritenuto necessario per il trattamento della patologia, su indicazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2;

                c) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati affetti da malattie metaboliche ereditarie;

                d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché della popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie;

                e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;

                f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base delle malattie metaboliche ereditarie al fine di aggiornare la possibilità di prevenzione, nonché la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmatiche ed altre iniziative dirette a fronteggiare le malattie metaboliche ereditarie.
        3. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie e delle loro complicanze, le regioni indicano altresì alle aziende sanitarie locali, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per attuare la più efficace attività di prevenzione e di diagnosi precoce.


Art. 2.

(Compiti delle regioni).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente, su prescrizione del medico di libera scelta e su indicazione iniziale della struttura ospedaliera o universitaria riconosciuta, il materiale medico, tecnico, farmaceutico e dietetico ritenuto indispensabile e insostituibile, ivi compresa la terapia nutrizionale enterale e parenterale, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati affetti da malattie metaboliche ereditarie. I farmaci, i supplementi nutrizionali, i prodotti dietetici, i presìdi sanitari, ivi compresi i farmaci ritenuti indispensabili e insostituibili, a prescindere dalla loro classificazione nel prontuario farmaceutico, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale e la loro prescrizione ha validità fino all'eventuale guarigione.
        2. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero o universitario, centri specializzati, di seguito denominati "centri", con funzione di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei malati, di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative e informative e, dove esistano le condizioni adeguate, di ricerca sulle malattie metaboliche ereditarie per le finalità di cui all'articolo 1.
        3. Le regioni, per ragioni di efficienza, qualificazione ed economia di risorse, possono istituire un consorzio con le regioni limitrofe per l'istituzione dei centri. La regione o le regioni interessate individuano i centri regionali o interregionali, sentite le associazioni delle famiglie dei malati affetti da malattie metaboliche ereditarie riconosciute ed istituite da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le regioni predispongono interventi per l'istituzione dei centri, con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.
        5. Le regioni assicurano ai centri sedi idonee, personale e attrezzature adeguati alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente, sulla base di valutazioni epidemiologiche e delle funzioni di cui al comma 2.
        6. I centri possono avvalersi del supporto assistenziale di servizi ospedalieri o territoriali da esse individuati nell'ambito della regione o delle regioni consorziate per il coordinamento delle funzioni, delle attività e dei servizi di supporto inerenti l'assistenza ai malati affetti da malattie metaboliche ereditarie sulla base di piani e di protocolli unitari.
        7. Le regioni predispongono specifici stanziamenti per promuovere e sostenere le attività di ricerca rivolte alla prevenzione e alla cura delle malattie metaboliche ereditarie, curando, in accordo con il Ministero della sanità, la promozione di strutture di ricerca adeguate a tale attività.
        8. Le regioni assicurano l'eventuale trapianto di organi ed il servizio di trasporto immediato, anche aereo, senza alcun onere a carico del paziente e della sua famiglia, indipendentemente dal livello del reddito.

Art. 3.

(Tessera personale).

        1. Al cittadino affetto da malattie metaboliche ereditarie è rilasciata, una tantum, dai centri, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La tessera personale di cui al comma 1 indica, nella forma più adeguata per la lettura automatizzata, le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base.
        3. I cittadini muniti della tessera personale, di cui al comma 1, hanno diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 2.
        4. In attesa del rilascio della tessera personale di cui al comma 1, la tessera stessa è sostituita da una certificazione di una delle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2.


Art. 4.

(Assistenza ospedaliera e domiciliare).

        1. I centri provvedono alla cura ed alla riabilitazione dei malati affetti da malattie metaboliche ereditarie in regime ospedaliero, ambulatoriale, di day hospital e a domicilio.
        2. Le cure a domicilio sono assicurate, in regime di ospedalizzazione domiciliare e continuativa, su richiesta del paziente, di un familiare o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato, con specifica formazione e preparazione nell'assistenza ai malati affetti da malattie metaboliche ereditarie, dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2.
        3. Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione domiciliare è consentita, per la terapia delle malattie metaboliche ereditarie, la prescrizione multipla dei farmaci, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 1^ febbraio 1989, n. 37.


Art. 5.

(Educazione sanitaria).

        1. Le regioni promuovono ed organizzano, con la diretta collaborazione delle associazioni delle famiglie dei malati affetti da malattie metaboliche ereditarie, corsi di educazione sanitaria rivolti alla globalità della popolazione, in collaborazione con i centri.


Art. 6.

(Servizio militare e servizi sostitutivi).

        1. I cittadini affetti da malattie metaboliche ereditarie sono esonerati dal servizio militare e dai servizi sostitutivi di esso.
        2. Per l'esonero di cui al comma 1 fa fede la certificazione di malattia redatta da uno dei centri.


Art. 7.

(Organizzazioni di volontariato)

        1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, i centri e le aziende sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2002 e 30 miliardi per gli anni successivi, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. I finanziamenti sono ripartiti tra le regioni in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni delle strutture ivi istituite, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuate ed attuabili, di ricerca.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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