XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1087
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge la qualifica di "cascina
lombarda" è riconosciuta a quegli insediamenti agricoli della
campagna lombarda, edificati tra il XIII ed il XIX secolo,
caratterizzati tradizionalmente da un complesso di fabbricati
rurali, raccolti a delimitare la grande corte rettangolare su
cui affacciano i nuclei abitativi, le stalle, i fienili, i
depositi e quanto necessario per le coltivazioni e gli
allevamenti zootecnici del fondo di pertinenza. Tali
complessi, per caratteristiche costruttive e ambientali,
costituiscono un patrimonio avente valore storico e culturale
che è interesse comune salvaguardare e valorizzare.
Art. 2.
1. Il recupero, il restauro e la valorizzazione del
patrimonio ambientale e storico delle "cascine lombarde",
qualificate ai sensi dell'articolo 1, devono essere
programmati secondo un piano generale di indirizzo di durata
triennale, predisposto dalla conferenza di servizi, di cui al
comma 3.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1
deve:
a) individuare le cascine ed i relativi ambiti
territoriali in cui si ritiene necessario intervenire perché
di particolare pregio storico e ambientale o perché esposti al
rischio di grave degrado;
b) definire gli interventi necessari per la
conservazione delle caratteristiche storiche, architettoniche
e ambientali dei fabbricati individuati, onde assicurarne il
risanamento conservativo ed il recupero funzionale;
c) prevedere l'apposizione di vincoli e incentivi
atti a conservare l'originaria destinazione d'uso delle
"cascine lombarde", la tutela delle aree circostanti, dei tipi
e metodi di coltivazione tradizionali, ed a favorire
l'insediamento di attività compatibili con le tradizioni
culturali tipiche.
3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui
al comma 1 deve essere realizzata da un'apposita conferenza di
servizi, convocata dal presidente della regione Lombardia, cui
concorrono con propri rappresentanti regione, province e
organi periferici del Ministero delle politiche agricole e
forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali.
Tale conferenza provvede ad individuare un piano pluriennale
di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di
indirizzo ed è convocata con periodicità semestrale per la
verifica degli interventi già realizzati o in corso di
realizzazione.
4. La regione Lombardia inoltra, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il piano generale
di indirizzo al Ministro delle politiche agricole e forestali
che lo adotta con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, nei due mesi successivi
alla data di trasmissione.
Art. 3.
1. E' istituito uno speciale fondo, gestito dalla regione
Lombardia, dal quale si attingono i capitali necessari a
finanziare gli interventi attuativi del piano generale di
indirizzo di cui all'articolo 2, e gli oneri derivanti dalla
presente legge.
2. Alla formazione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) lo stanziamento di lire 15 miliardi, per
ciascuno dei tre anni di durata del piano generale di
indirizzo di cui all'articolo 2, per complessive lire 45
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
b) una quota pari al 10 per cento dell'8 per mille
che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini della
regione Lombardia assegnano annualmente allo Stato;
c) i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed
erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni
culturali e ambientali.
3. Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro, finalizzate al restauro
degli immobili di interesse storico-ambientale, sono
deducibili dal reddito delle persone fisiche e dal reddito
delle persone giuridiche.
Art. 4.
1. Per gli interventi previsti dal piano generale di
indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni di proprietà
privata, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal
piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di
cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento
della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da
parte della regione Lombardia.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione
Lombardia ed il privato; gli obblighi assunti da quest'ultimo
sono determinati dalla regione Lombardia e devono comunque
prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un
decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso
originarie.
4. Le richieste di contributo, da presentare all'ufficio
competente della regione Lombardia, devono essere corredate
dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei
permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato
preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e
sottoscritto dal proprietario.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati
per la rinuncia del beneficiario oppure per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle
apposite autorizzazioni.
Art. 5.
1. Gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo
di cui all'articolo 2, riguardanti la conservazione, il
restauro e la valorizzazione di beni di proprietà dello Stato
o comunque di enti pubblici, sono assicurati dalle rispettive
amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci
ordinari, stanziati in conformità del piano generale di
indirizzo e del relativo programma pluriennale di spesa di cui
al medesimo articolo 2.
2. La predisposizione e l'esecuzione dei relativi progetti
rimangono affidati ai competenti organi periferici del
Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di
motivata impossibilità, la redazione e l'esecuzione di tali
progetti possono essere affidate ai comuni.
3. L'attuazione dei progetti esecutivi degli interventi di
cui al comma 1, è condizionata all'avvenuto rilascio da parte
dell'autorità competente dei necessari permessi e
autorizzazioni.
Art. 6.
1. Per tutti gli insediamenti agricoli di proprietà
privata con le caratteristiche tipiche delle "cascine
lombarde", anche se non inclusi nel piano generale di
indirizzo di cui all'articolo 2, sono concesse per un periodo
di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le seguenti agevolazioni:
a) la deducibilità dal reddito delle persone
fisiche e dal reddito delle persone giuridiche dell'80 per
cento delle spese sostenute per le opere di restauro e
ristrutturazione, debitamente certificate;
b) la determinazione dei redditi catastali
mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo
previste per la zona censuaria corrispondente;
c) l'applicazione, ai corrispettivi pagati per il
restauro e la ristrutturazione, dell'aliquota IVA ridotta al 4
per cento.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.