XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1083
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle
acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il
parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il
parallelo passante per la foce del ramo di Goro del
fiume Po".