XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1081
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
CENSIMENTO SULLO STATO
DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI
NELLE SCUOLE
Art. 1.
(Censimento sullo stato di adeguamento
telematico delle scuole).
1. Al fine di completare il piano di multimedialità nelle
classi avviato con il programma di sviluppo delle tecnologie
didattiche 1997-2000, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede, con
propri decreti, all'emanazione delle direttive necessarie alla
realizzazione, da parte degli uffici scolastici regionali
nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, di un
censimento sullo stato di adeguamento telematico delle
scuole.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede, con i decreti di cui al comma 1, a definire,
altresì, i criteri per il completamento del collegamento
telematico alla rete INTERNET delle attrezzature delle scuole
di ogni ordine e grado, il cui onere è posto a carico degli
uffici scolastici regionali competenti.
Art. 2.
(Formazione professionale
informatica e telematica degli insegnanti).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'emanazione di un decreto
recante le direttive per l'aggiornamento professionale
informatico e telematico degli insegnanti delle scuole
elementari, medie inferiori e secondarie superiori. A tale
fine devono essere utilizzate le strutture informatiche
esistenti negli istituti tecnici, anche con il coinvolgimento
di specialisti informatici, nel caso in cui l'organico delle
scuole non sia sufficiente a garantire un adeguato livello di
formazione informatica e telematica degli insegnanti.
Capo II
ISTITUZIONE DEI LABORATORI
INFORMATICI NELLE SCUOLE
Art. 3.
(Istituzione di laboratori
informatici e telematici nelle scuole).
1. Entro il 1^ luglio 2002 il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca con proprio decreto, dispone
che entro l'anno scolastico 2002-2003 ogni scuola provveda,
con proprie risorse finanziarie, alla istituzione di un
laboratorio informatico e telematico.
2. Ogni laboratorio informatico e telematico deve essere
dotato di un numero di computer collegati alla rete
INTERNET, corrispondente al numero massimo di studenti per
classe rilevato nelle singole unità scolastiche.
3. Negli istituti ove già esiste una attrezzatura
informatica e telematica, si deve provvedere all'adozione
delle iniziative necessarie all'adeguamento e alla
riqualificazione di tali attrezzature.
Art. 4.
(Corsi di alfabetizzazione
informatica e telematica).
1. Al fine di incentivare la diffusione della formazione
informatica e telematica, le scuole, in orario
extrascolastico, possono impegnare le proprie dotazioni
informatiche e telematiche per la realizzazione di corsi di
alfabetizzazione informatica.
2. Ai corsi di alfabetizzazione informatica di cui al
comma 1 possono accedere:
a) i lavoratori, previo accordo tra le parti
sociali, anche attraverso le procedure di utilizzo delle 150
ore, previste dal patto sociale in materia di formazione e
riduzione di orari; a tale fine, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana un decreto per
l'attuazione del presente articolo, nei limiti delle risorse,
preordinate alla riduzione degli orari di lavoro, del Fondo di
cui all'articolo 13, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n.
196;
b) i giovani disoccupati, i pensionati e tutti i
cittadini interessati; a tale fine le amministrazioni locali,
in accordo con le scuole, garantiscono la disponibilità di
istruttori informatici.
3. Le modalità per garantire l'accesso all'uso delle
dotazioni informatiche delle scuole e per l'attuazione dei
corsi di alfabetizzazione informatica ai sensi di quanto
stabilito dal presente articolo, sono stabilite dai capi di
istituto, sentiti gli organi collegiali dell'istituto
medesimo.
Art. 5.
(Cofinanziamenti per i corsi di
alfabetizzazione informatica).
1. Nell'ambito e nel rispetto della autonomia dei singoli
istituti, il capo di istituto può decidere di integrare, di
intesa con il consiglio di istituto, lo stanziamento di spesa
assegnato per l'attrezzatura strumentale e didattica
finalizzata alla alfabetizzazione informatica e telematica ai
sensi dell'articolo 4, con sottoscrizioni o sponsorizzazioni
da parte di enti pubblici o privati, di cui è tenuto a dare
preventiva informazione al dirigente dell'ufficio scolastico
regionale competente.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro il 30 luglio di ogni anno, presenta al
Parlamento una relazione, corredata da apposita
documentazione, sullo stato di attuazione della presente legge
e sui risultati conseguiti.