XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1081




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

CENSIMENTO SULLO STATO
DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI
NELLE SCUOLE


Art. 1.

(Censimento sullo stato di adeguamento
telematico delle scuole).

        1. Al fine di completare il piano di multimedialità nelle classi avviato con il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con propri decreti, all'emanazione delle direttive necessarie alla realizzazione, da parte degli uffici scolastici regionali nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, di un censimento sullo stato di adeguamento telematico delle scuole.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con i decreti di cui al comma 1, a definire, altresì, i criteri per il completamento del collegamento telematico alla rete INTERNET delle attrezzature delle scuole di ogni ordine e grado, il cui onere è posto a carico degli uffici scolastici regionali competenti.


Art. 2.

(Formazione professionale
informatica e telematica degli insegnanti).

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un decreto recante le direttive per l'aggiornamento professionale informatico e telematico degli insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori e secondarie superiori. A tale fine devono essere utilizzate le strutture informatiche esistenti negli istituti tecnici, anche con il coinvolgimento di specialisti informatici, nel caso in cui l'organico delle scuole non sia sufficiente a garantire un adeguato livello di formazione informatica e telematica degli insegnanti.


Capo II

ISTITUZIONE DEI LABORATORI
INFORMATICI NELLE SCUOLE


Art. 3.

(Istituzione di laboratori
informatici e telematici nelle scuole).

        1. Entro il 1^ luglio 2002 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, dispone che entro l'anno scolastico 2002-2003 ogni scuola provveda, con proprie risorse finanziarie, alla istituzione di un laboratorio informatico e telematico.
        2. Ogni laboratorio informatico e telematico deve essere dotato di un numero di computer collegati alla rete INTERNET, corrispondente al numero massimo di studenti per classe rilevato nelle singole unità scolastiche.
        3. Negli istituti ove già esiste una attrezzatura informatica e telematica, si deve provvedere all'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento e alla riqualificazione di tali attrezzature.


Art. 4.

(Corsi di alfabetizzazione
informatica e telematica).

        1. Al fine di incentivare la diffusione della formazione informatica e telematica, le scuole, in orario extrascolastico, possono impegnare le proprie dotazioni informatiche e telematiche per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica.
        2. Ai corsi di alfabetizzazione informatica di cui al comma 1 possono accedere:

                a) i lavoratori, previo accordo tra le parti sociali, anche attraverso le procedure di utilizzo delle 150 ore, previste dal patto sociale in materia di formazione e riduzione di orari; a tale fine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l'attuazione del presente articolo, nei limiti delle risorse, preordinate alla riduzione degli orari di lavoro, del Fondo di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

                b) i giovani disoccupati, i pensionati e tutti i cittadini interessati; a tale fine le amministrazioni locali, in accordo con le scuole, garantiscono la disponibilità di istruttori informatici.

        3. Le modalità per garantire l'accesso all'uso delle dotazioni informatiche delle scuole e per l'attuazione dei corsi di alfabetizzazione informatica ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo, sono stabilite dai capi di istituto, sentiti gli organi collegiali dell'istituto medesimo.


Art. 5.

(Cofinanziamenti per i corsi di
alfabetizzazione informatica).

        1. Nell'ambito e nel rispetto della autonomia dei singoli istituti, il capo di istituto può decidere di integrare, di intesa con il consiglio di istituto, lo stanziamento di spesa assegnato per l'attrezzatura strumentale e didattica finalizzata alla alfabetizzazione informatica e telematica ai sensi dell'articolo 4, con sottoscrizioni o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati, di cui è tenuto a dare preventiva informazione al dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente.


Art. 6.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 luglio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione, corredata da apposita documentazione, sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti.



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