XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1077




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalitā).

        1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivitā dell'amministrazione dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č istituita in ogni comune la "Casa dei cittadini, dei consumatori e degli utenti", di seguito denominata "Casa dei cittadini".


Art. 2.

(Compiti).

        1. La Casa dei cittadini consiste in una struttura di servizi localizzata in un immobile di proprietā del comune o, comunque, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, presso la quale i cittadini singoli o associati possono accedere ad atti e documenti dell'amministrazione, leggi dello Stato e delle regioni, direttive e regolamenti comunitari inerenti le seguenti materie:

            a) diritti dei consumatori e degli utenti;

            b) diritti dei bambini e degli anziani;

            c) diritti del malato;

            d) tutela dell'ambiente;

            e) attivitā del difensore civico;

            f) competenze del sindaco e della giunta e statuti comunali;

            g) iniziative degli organismi di decentramento.
        2. La Casa dei cittadini, oltre a quanto previsto dal comma 1, svolge i seguenti compiti:

            a) favorisce l'accesso ai dati ed alle informazioni relativi alla rete dei servizi pubblici e dei controlli ambientali e sanitari con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed atmosferico e ai prodotti alimentari;

            b) consente l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi e fornisce informazioni sulle procedure;

            c) fornisce informazioni sulle iniziative delle associazioni cittadine dei consumatori e del volontariato;

            d) informa sull'accesso all'azionariato popolare;

            e) promuove la tutela dei diritti del turista;

            f) promuove la tutela dei diritti degli animali;

            g) raccoglie e divulga le proposte dei cittadini singoli o associati sulle materie di cui al comma 1;

            h) favorisce il contatto diretto fra i cittadini ed il sindaco;

            i) promuove organismi di arbitrato tra produttori e consumatori e tra gestori dei servizi pubblici ed utenti;

            l) promuove una carta dei fondamentali parametri della compatibilitā ambientale ed economica dei consumatori del comune.


Art. 3.

(Indirizzo e vigilanza).

        1. Il Ministro per la funzione pubblica, anche attraverso l'ufficio interno di controllo previsto dalla "Carta dei servizi pubblici", impartisce direttive ai comuni per il funzionamento della Casa dei cittadini e vigila sull'applicazione della presente legge.

Art. 4.

(Spese).

        1. Le spese per il personale e per le strutture necessari al funzionamento della Casa dei cittadini sono a carico del comune.



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