XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1077
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitā).
1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei
cittadini all'attivitā dell'amministrazione dando concreta
attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č istituita in
ogni comune la "Casa dei cittadini, dei consumatori e degli
utenti", di seguito denominata "Casa dei cittadini".
Art. 2.
(Compiti).
1. La Casa dei cittadini consiste in una struttura di
servizi localizzata in un immobile di proprietā del comune o,
comunque, messo a disposizione dall'amministrazione comunale,
presso la quale i cittadini singoli o associati possono
accedere ad atti e documenti dell'amministrazione, leggi dello
Stato e delle regioni, direttive e regolamenti comunitari
inerenti le seguenti materie:
a) diritti dei consumatori e degli utenti;
b) diritti dei bambini e degli anziani;
c) diritti del malato;
d) tutela dell'ambiente;
e) attivitā del difensore civico;
f) competenze del sindaco e della giunta e statuti
comunali;
g) iniziative degli organismi di decentramento.
2. La Casa dei cittadini, oltre a quanto previsto dal
comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) favorisce l'accesso ai dati ed alle
informazioni relativi alla rete dei servizi pubblici e dei
controlli ambientali e sanitari con particolare riferimento
all'inquinamento acustico ed atmosferico e ai prodotti
alimentari;
b) consente l'individuazione dei responsabili dei
procedimenti amministrativi e fornisce informazioni sulle
procedure;
c) fornisce informazioni sulle iniziative delle
associazioni cittadine dei consumatori e del volontariato;
d) informa sull'accesso all'azionariato
popolare;
e) promuove la tutela dei diritti del turista;
f) promuove la tutela dei diritti degli
animali;
g) raccoglie e divulga le proposte dei cittadini
singoli o associati sulle materie di cui al comma 1;
h) favorisce il contatto diretto fra i cittadini
ed il sindaco;
i) promuove organismi di arbitrato tra produttori
e consumatori e tra gestori dei servizi pubblici ed utenti;
l) promuove una carta dei fondamentali parametri
della compatibilitā ambientale ed economica dei consumatori
del comune.
Art. 3.
(Indirizzo e vigilanza).
1. Il Ministro per la funzione pubblica, anche attraverso
l'ufficio interno di controllo previsto dalla "Carta dei
servizi pubblici", impartisce direttive ai comuni per il
funzionamento della Casa dei cittadini e vigila
sull'applicazione della presente legge.
Art. 4.
(Spese).
1. Le spese per il personale e per le strutture necessari
al funzionamento della Casa dei cittadini sono a carico del
comune.