XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1074




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina degli sport violenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) individuare e disciplinare gli sport violenti o estremi;

                b) individuare i soggetti che possono praticare agli sport di cui alla lettera a);

                c) stabilire le caratteristiche dei luoghi dove possono essere espletati gli sport;

                d) stabilire princìpi minimi di sicurezza;

                e) stabilire adeguate sanzioni per i trasgressori;

                f) vietare la trasmissione in televisione degli incontri;

                g) vietare l'ingresso agli spettacoli di minori di anni sedici;

                h) vietare e punire le scommesse di qualsiasi tipo.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 con le altre norme vigenti in materia.
        4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 4.



Frontespizio Relazione