XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1074
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la disciplina degli sport violenti, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare e disciplinare gli sport violenti o
estremi;
b) individuare i soggetti che possono praticare
agli sport di cui alla lettera a);
c) stabilire le caratteristiche dei luoghi dove
possono essere espletati gli sport;
d) stabilire princìpi minimi di sicurezza;
e) stabilire adeguate sanzioni per i
trasgressori;
f) vietare la trasmissione in televisione degli
incontri;
g) vietare l'ingresso agli spettacoli di minori di
anni sedici;
h) vietare e punire le scommesse di qualsiasi
tipo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo di
cui al medesimo comma 1 con le altre norme vigenti in
materia.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati affinché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
è emanato anche in mancanza del parere.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare
disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui
al comma 4.