XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1073




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge detta norme e princìpi generali per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e dei fenomeni carsici e per l'incremento degli studi e delle ricerche speleologiche. L'attività speleologica è libera e non soggetta a vincoli di natura amministrativa.


Art. 2.

(Definizione delle aree
e dei fenomeni carsici).


        1. Ai sensi della presente legge:

            a) sono definite "aree carsiche" le aree costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti meteorici, quali le rocce carbonatiche e le evaporitiche;

            b) sono definiti " fenomeni carsici" le forme superficiali e profonde generate dai fenomeni di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica delle rocce da parte di acque e, per estensione, anche i fenomeni profondi noti come "grotte laviche".

        2. L'accesso ai fenomeni carsici profondi, di seguito definiti genericamente "grotte", è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro ingressi.
        3. Per particolari siti, laddove siano ipotizzabili situazioni di rischio, le regioni sono autorizzate a limitare l'accesso alle associazioni speleologiche riconosciute.


Art. 3.

(Regime di proprietà).

        1. Le grotte appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti.
        2. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni carsici ipogei di cui alla presente legge hanno la facoltà di impedire l'accesso agli stessi a chiunque, purché ne abbiano data comunicazione scritta e motivata al catasto regionale; non può peraltro essere negato l'accesso ai tecnici incaricati ufficialmente dal Comitato tecnico speleologico regionale, di cui all'articolo 8, di controlli o studi.
        3. Le regioni possono, su proposta delle Sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e previo accordo con i comuni, espropriare a fini conservativi grotte che contengano depositi archeologici o bellezze naturali particolari. Analoga facoltà è concessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale agisce autonomamente, ovvero su proposta del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6, in entrambi i casi acquisendone il parere.


Art. 4.

(Princìpi generali di tutela).

        1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici di cui all'articolo 2 sono soggetti a particolare vincolo di tutela urbanistica ed ambientale nel quale siano previsti:

            a) il divieto di scarichi di rifiuti solidi e liquidi, tanto in superficie che in profondità;

            b) i controlli sulle modifiche, anche con movimenti in positivo o in negativo di materiali, delle morfologie carsiche esistenti;

            c) i controlli sugli utilizzi a fini economici dei fenomeni carsici profondi.

        2. Le norme regionali che comminano e quantificano le sanzioni amministrative a carico di chi viola tale divieto, debbono prevedere, oltre alla pena pecuniaria, l'obbligo di corrispondere la somma necessaria al ripristino della situazione preesistente.
        3. Ai fini della tutela del vincolo di cui al comma 1 sono effettuate le perimetrazioni catastali delle aree vincolate onde pervenire alla definizione del Catasto nazionale delle aree carsiche e alla redazione del Catasto nazionale dei fenomeni carsici profondi (Catasto delle grotte), quali elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo speleologico nazionale.
        4. Al fine di assicurare la conservazione di fenomeni sotterranei di particolare interesse, è istituito il Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali nel quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumono specificità per la rilevanza e la rarità dei fenomeni espressi e in quanto tali sono oggetto di decreto di protezione integrale da parte delle regioni, di cui all'articolo 7.


Art. 5.

(Competenze del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).

        1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura:

            a) l'istituzione e la gestione del Catasto nazionale delle grotte, del Catasto nazionale delle aree carsiche e del Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, anche mediante convenzione con la Società speleologica italiana;

            b) la tenuta di un centro di documentazione;

            c) la concessione di contributi per convegni, studi scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale ed internazionale;

            d) la concessione di contributi alle associazioni nazionali di speleologia per progetti di conoscenza e divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di cui agli articoli precedenti;

            e) l'istituzione dell'albo nazionale, articolato su base regionale, delle associazioni e dei gruppi operanti nel campo della ricerca speleologica;
            f) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti regionali di vincolo speciale o di deroga agli stessi di cui all'articolo 7.

        2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge attività di indirizzo, predisponendo le linee essenziali di una normativa specifica protezionistica integrale e mirata, la cui concretizzazione e gestione è demandata alle regioni. Il Ministero svolge anche funzione di coordinamento e controllo ai fini:

            a) dell'emanazione da parte delle regioni di norme di applicazione della presente legge;

            b) della predisposizione da parte delle regioni di un proprio Catasto delle grotte e di un proprio Catasto delle aree carsiche, quali elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali supporti di base dei catasti nazionali;

            c) della tenuta presso le regioni di un proprio Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali;

            d) dell'effettivo esercizio da parte delle regioni dell'attività di vigilanza, ispettiva e di controllo dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla presente legge.

        3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.
        4. La sede del Catasto nazionale è fissata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sentito il Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6.


Art. 6.

(Comitato tecnico
speleologico nazionale).

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istituisce un Comitato tecnico speleologico nazionale per la tutela e la valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2. Il Comitato è organo di consulenza scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e svolge compiti di coordinamento scientifico anche per conto delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato predispone, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, studi, memorie e documenti utili allo svolgimento dei compiti del Ministero; svolge attività editoriali scientifiche; concede borse di studio in Italia ed all'estero in favore di giovani laureati orientati alle attività di ricerca scientifica inerenti la carsologia; tiene un collegamento scientifico con università ed enti di ricerca italiani e stranieri.
        2. Il Comitato può svolgere, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alcuni dei suoi compiti attraverso apposite convenzioni con enti o associazioni particolarmente qualificati nel campo speleologico e scientifico o con l'attivazione pro tempore di appositi sottocomitati.
        3. Il Comitato è disciplinato da un regolamento emanato con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è nominato con decreto dello stesso Ministro, dura in carica tre anni, ed è composto da nove membri, di cui:

            a) due esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

            b) un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

            c) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

            d) due esperti designati dal Club alpino italiano;

            e) due esperti designati dalla Società speleologica italiana;

            f) un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale.

        4. Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri, su designazione degli stessi ed è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7.

(Competenze delle regioni).

        1. Le regioni favoriscono, nel quadro di programmati interventi, l'attività speleologica di enti, associazioni e gruppi speleologici anche reinvestendo parte dei proventi conseguiti attraverso le attività legate allo sfruttamento delle grotte. La fruizione a fini economici ed economico-turistici degli ambienti ipogei di particolare importanza è vincolata da apposita concessione regionale.
        2. Le regioni emanano norme di attuazione della presente legge ai fini della:

            a) istituzione del Catasto regionale delle grotte, della sua gestione, implementazione e fruizione;

            b) istituzione del Catasto regionale delle aree carsiche, della sua gestione e fruizione;

            c) istituzione del Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, della sua gestione e implementazione al fine di inserire quali varianti agli strumenti urbanistici la tutela e l'uso delle aree e delle grotte soggette a vincoli speciali. La gestione dei catasti può essere affidata, tramite opportune convenzioni, a gruppi speleologici o istituti o società che diano le opportune garanzie; con cadenza annuale i Catasti regionali inviano gli aggiornamenti al Catasto nazionale di cui all'articolo 5;

            d) attuazione di un regime di salvaguardia e di valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei fenomeni carsici di cui alla presente legge, anche disciplinando, mediante opportuni vincoli, le attività turistiche e di sfruttamento economico connesse a fenomeni carsici;

            e) rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento delle grotte;

            f) tenuta di un albo dei gruppi speleologi regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione, definendo nel contempo le modalità di iscrizione e di permanenza all'albo; gli albi regionali concorrono a costituire l'albo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

            g) promozione dello sviluppo delle ricerche speleologiche, anche con contributi alle associazioni e ai gruppi speleologici della regione regolarmente iscritti all'albo;

            h) definizione delle sanzioni di carattere pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge;

            i) ingiunzione per il solo fatto che la grotta ovvero l'area carsica sia sottoposta a tutela, ed indipendentemente dalla proprietà della stessa, a carico dei responsabili delle violazioni, del pagamento delle somme necessarie per il ripristino dei danni derivanti da azioni od omissioni tali da realizzare fattispecie analoghe a quelle vietate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

            l) vigilanza sull'effettivo utilizzo delle somme corrisposte ai fini del ripristino della situazione preesistente.

        3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, può comunque intervenire per l'inserimento ma non per la sottrazione di determinate aree carsiche ovvero grotte soggette a vincolo speciale, nell'elenco del catasto regionale, sentito il parere del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6.


Art. 8.

(Comitati tecnici speleologici regionali).

        1. Le regioni istituiscono un Comitato tecnico speleologico regionale cui affidare il compito di esprimere pareri preventivi sulle proposte di legge di iniziativa regionale nel campo della speleologia, di proporre alla regione l'esecuzione di particolari indagini nel settore, di vagliare le proposte di sottoposizione a vincolo speciale ai sensi dell'articolo 4 e di deroga alle normative generali, di esprimere parere sull'apertura di nuove grotte turistiche, di nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte comunque utilizzate mediante modificazioni ed interventi, di formulare proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di programmi, di studi e attività promozionali e scientifiche per i quali sia stato richiesto il finanziamento pubblico.
        2. Il Comitato tecnico speleologico regionale è istituito con decreto del presidente della regione, dura in carica tre anni, esplica la sua attività in base ad un regolamento emanato dalla regione ed è formato da almeno nove membri, tra i quali viene eletto il presidente, così ripartiti:

            a) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;

            b) un esperto designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

            c) due rappresentanti dei gruppi speleologici della regione iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 7;

            d) due esperti designati dal Consiglio universitario nazionale;

            e) un rappresentante designato congiuntamente dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano.


Art. 9.

(Provvedimenti di tutela).

        1. Le regioni emanano con decreto del presidente della giunta, in applicazione dell'articolo 4, provvedimenti di salva-guardia e tutela urbanistica ed ambientale delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.
        2. I decreti devono essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. In caso di inerzia provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio provvedimento, su parere del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6.
        4. Le concessioni per l'utilizzo delle grotte ai fini scientifici, turistici, turistico-economici, sanitari, sono emesse, sentito il parere del Comitato tecnico speleologico regionale di cui all'articolo 8, sulla base di un piano di interventi sull'ambiente ipogeo che tenga conto delle condizioni originarie e dell'impatto sull'ambiente delle forme di utilizzo.



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