XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1073
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge detta norme e princìpi generali per
la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e dei
fenomeni carsici e per l'incremento degli studi e delle
ricerche speleologiche. L'attività speleologica è libera e non
soggetta a vincoli di natura amministrativa.
Art. 2.
(Definizione delle aree
e dei fenomeni carsici).
1. Ai sensi della presente legge:
a) sono definite "aree carsiche" le aree
costituite da rocce composte prevalentemente da elementi
solubili agli agenti meteorici, quali le rocce carbonatiche e
le evaporitiche;
b) sono definiti " fenomeni carsici" le forme
superficiali e profonde generate dai fenomeni di dissoluzione
e di deposizione chimico-fisica delle rocce da parte di acque
e, per estensione, anche i fenomeni profondi noti come "grotte
laviche".
2. L'accesso ai fenomeni carsici profondi, di seguito
definiti genericamente "grotte", è libero, fatti salvi i
diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro
ingressi.
3. Per particolari siti, laddove siano ipotizzabili
situazioni di rischio, le regioni sono autorizzate a limitare
l'accesso alle associazioni speleologiche riconosciute.
Art. 3.
(Regime di proprietà).
1. Le grotte appartengono ai proprietari dei terreni
sovrastanti.
2. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni
carsici ipogei di cui alla presente legge hanno la facoltà di
impedire l'accesso agli stessi a chiunque, purché ne abbiano
data comunicazione scritta e motivata al catasto regionale;
non può peraltro essere negato l'accesso ai tecnici incaricati
ufficialmente dal Comitato tecnico speleologico regionale, di
cui all'articolo 8, di controlli o studi.
3. Le regioni possono, su proposta delle Sovrintendenze
per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e
previo accordo con i comuni, espropriare a fini conservativi
grotte che contengano depositi archeologici o bellezze
naturali particolari. Analoga facoltà è concessa al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale agisce
autonomamente, ovvero su proposta del Comitato tecnico
speleologico nazionale di cui all'articolo 6, in entrambi i
casi acquisendone il parere.
Art. 4.
(Princìpi generali di tutela).
1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici di cui
all'articolo 2 sono soggetti a particolare vincolo di tutela
urbanistica ed ambientale nel quale siano previsti:
a) il divieto di scarichi di rifiuti solidi e
liquidi, tanto in superficie che in profondità;
b) i controlli sulle modifiche, anche con
movimenti in positivo o in negativo di materiali, delle
morfologie carsiche esistenti;
c) i controlli sugli utilizzi a fini economici dei
fenomeni carsici profondi.
2. Le norme regionali che comminano e quantificano le
sanzioni amministrative a carico di chi viola tale divieto,
debbono prevedere, oltre alla pena pecuniaria, l'obbligo di
corrispondere la somma necessaria al ripristino della
situazione preesistente.
3. Ai fini della tutela del vincolo di cui al comma 1 sono
effettuate le perimetrazioni catastali delle aree vincolate
onde pervenire alla definizione del Catasto nazionale delle
aree carsiche e alla redazione del Catasto nazionale dei
fenomeni carsici profondi (Catasto delle grotte), quali
elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo
speleologico nazionale.
4. Al fine di assicurare la conservazione di fenomeni
sotterranei di particolare interesse, è istituito il Catasto
delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali
nel quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che
assumono specificità per la rilevanza e la rarità dei fenomeni
espressi e in quanto tali sono oggetto di decreto di
protezione integrale da parte delle regioni, di cui
all'articolo 7.
Art. 5.
(Competenze del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio cura:
a) l'istituzione e la gestione del Catasto
nazionale delle grotte, del Catasto nazionale delle aree
carsiche e del Catasto delle grotte e delle aree carsiche
soggette a vincoli speciali, anche mediante convenzione con la
Società speleologica italiana;
b) la tenuta di un centro di documentazione;
c) la concessione di contributi per convegni,
studi scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere
nazionale ed internazionale;
d) la concessione di contributi alle associazioni
nazionali di speleologia per progetti di conoscenza e
divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di
cui agli articoli precedenti;
e) l'istituzione dell'albo nazionale, articolato
su base regionale, delle associazioni e dei gruppi operanti
nel campo della ricerca speleologica;
f) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti
regionali di vincolo speciale o di deroga agli stessi di cui
all'articolo 7.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio svolge attività di indirizzo, predisponendo le
linee essenziali di una normativa specifica protezionistica
integrale e mirata, la cui concretizzazione e gestione è
demandata alle regioni. Il Ministero svolge anche funzione di
coordinamento e controllo ai fini:
a) dell'emanazione da parte delle regioni di norme
di applicazione della presente legge;
b) della predisposizione da parte delle regioni di
un proprio Catasto delle grotte e di un proprio Catasto delle
aree carsiche, quali elementi costitutivi del sistema
conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali
supporti di base dei catasti nazionali;
c) della tenuta presso le regioni di un proprio
Catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli
speciali;
d) dell'effettivo esercizio da parte delle regioni
dell'attività di vigilanza, ispettiva e di controllo
dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla presente
legge.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale.
4. La sede del Catasto nazionale è fissata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio sentito il
Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo
6.
Art. 6.
(Comitato tecnico
speleologico nazionale).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
istituisce un Comitato tecnico speleologico nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici
di cui all'articolo 2. Il Comitato è organo di consulenza
scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e svolge compiti di coordinamento scientifico anche
per conto delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato
predispone, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, studi, memorie e documenti utili allo
svolgimento dei compiti del Ministero; svolge attività
editoriali scientifiche; concede borse di studio in Italia ed
all'estero in favore di giovani laureati orientati alle
attività di ricerca scientifica inerenti la carsologia; tiene
un collegamento scientifico con università ed enti di ricerca
italiani e stranieri.
2. Il Comitato può svolgere, in accordo con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, alcuni dei suoi
compiti attraverso apposite convenzioni con enti o
associazioni particolarmente qualificati nel campo
speleologico e scientifico o con l'attivazione pro tempore
di appositi sottocomitati.
3. Il Comitato è disciplinato da un regolamento emanato
con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio ed è nominato con decreto dello stesso
Ministro, dura in carica tre anni, ed è composto da nove
membri, di cui:
a) due esperti designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un esperto designato dal Ministro per i beni e
le attività culturali;
c) un esperto designato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali;
d) due esperti designati dal Club alpino
italiano;
e) due esperti designati dalla Società
speleologica italiana;
f) un esperto designato dal Consiglio
universitario nazionale.
4. Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri, su
designazione degli stessi ed è nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 7.
(Competenze delle regioni).
1. Le regioni favoriscono, nel quadro di programmati
interventi, l'attività speleologica di enti, associazioni e
gruppi speleologici anche reinvestendo parte dei proventi
conseguiti attraverso le attività legate allo sfruttamento
delle grotte. La fruizione a fini economici ed
economico-turistici degli ambienti ipogei di particolare
importanza è vincolata da apposita concessione regionale.
2. Le regioni emanano norme di attuazione della presente
legge ai fini della:
a) istituzione del Catasto regionale delle grotte,
della sua gestione, implementazione e fruizione;
b) istituzione del Catasto regionale delle aree
carsiche, della sua gestione e fruizione;
c) istituzione del Catasto regionale delle grotte
e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, della sua
gestione e implementazione al fine di inserire quali varianti
agli strumenti urbanistici la tutela e l'uso delle aree e
delle grotte soggette a vincoli speciali. La gestione dei
catasti può essere affidata, tramite opportune convenzioni, a
gruppi speleologici o istituti o società che diano le
opportune garanzie; con cadenza annuale i Catasti regionali
inviano gli aggiornamenti al Catasto nazionale di cui
all'articolo 5;
d) attuazione di un regime di salvaguardia e di
valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei
fenomeni carsici di cui alla presente legge, anche
disciplinando, mediante opportuni vincoli, le attività
turistiche e di sfruttamento economico connesse a fenomeni
carsici;
e) rilascio delle autorizzazioni per lo
sfruttamento delle grotte;
f) tenuta di un albo dei gruppi speleologi
regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione,
definendo nel contempo le modalità di iscrizione e di
permanenza all'albo; gli albi regionali concorrono a
costituire l'albo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e);
g) promozione dello sviluppo delle ricerche
speleologiche, anche con contributi alle associazioni e ai
gruppi speleologici della regione regolarmente iscritti
all'albo;
h) definizione delle sanzioni di carattere
pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni
di cui alla presente legge;
i) ingiunzione per il solo fatto che la grotta
ovvero l'area carsica sia sottoposta a tutela, ed
indipendentemente dalla proprietà della stessa, a carico dei
responsabili delle violazioni, del pagamento delle somme
necessarie per il ripristino dei danni derivanti da azioni od
omissioni tali da realizzare fattispecie analoghe a quelle
vietate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b);
l) vigilanza sull'effettivo utilizzo delle somme
corrisposte ai fini del ripristino della situazione
preesistente.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, può comunque intervenire per l'inserimento ma non
per la sottrazione di determinate aree carsiche ovvero grotte
soggette a vincolo speciale, nell'elenco del catasto
regionale, sentito il parere del Comitato tecnico speleologico
nazionale di cui all'articolo 6.
Art. 8.
(Comitati tecnici speleologici regionali).
1. Le regioni istituiscono un Comitato tecnico
speleologico regionale cui affidare il compito di esprimere
pareri preventivi sulle proposte di legge di iniziativa
regionale nel campo della speleologia, di proporre alla
regione l'esecuzione di particolari indagini nel settore, di
vagliare le proposte di sottoposizione a vincolo speciale ai
sensi dell'articolo 4 e di deroga alle normative generali, di
esprimere parere sull'apertura di nuove grotte turistiche, di
nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte comunque
utilizzate mediante modificazioni ed interventi, di formulare
proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla
speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di
programmi, di studi e attività promozionali e scientifiche per
i quali sia stato richiesto il finanziamento pubblico.
2. Il Comitato tecnico speleologico regionale è istituito
con decreto del presidente della regione, dura in carica tre
anni, esplica la sua attività in base ad un regolamento
emanato dalla regione ed è formato da almeno nove membri, tra
i quali viene eletto il presidente, così ripartiti:
a) tre funzionari regionali di cui uno con
funzioni di segretario verbalizzante;
b) un esperto designato dalla Soprintendenza per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici;
c) due rappresentanti dei gruppi speleologici
della regione iscritti all'albo regionale di cui all'articolo
7;
d) due esperti designati dal Consiglio
universitario nazionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente
dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino
italiano.
Art. 9.
(Provvedimenti di tutela).
1. Le regioni emanano con decreto del presidente della
giunta, in applicazione dell'articolo 4, provvedimenti di
salva-guardia e tutela urbanistica ed ambientale delle aree e
dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.
2. I decreti devono essere emanati entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di inerzia provvede il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio con proprio provvedimento, su
parere del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui
all'articolo 6.
4. Le concessioni per l'utilizzo delle grotte ai fini
scientifici, turistici, turistico-economici, sanitari, sono
emesse, sentito il parere del Comitato tecnico speleologico
regionale di cui all'articolo 8, sulla base di un piano di
interventi sull'ambiente ipogeo che tenga conto delle
condizioni originarie e dell'impatto sull'ambiente delle forme
di utilizzo.