XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1069
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, ferme restando le disposizioni
vigenti riguardanti la navigazione aerea di linea, disciplina
il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili,
deltaplani a motore ed elicotteri nelle montagne italiane, al
fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la
tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento
acustico ed evitare i rischi alle persone e alle cose
derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose.
2. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che
saranno adottate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive
di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge riguarda il sorvolo e
l'atterraggio su aviosuperfici segnalate o non, in zone di
montagna che raggiungono la quota di 1500 metri nelle regioni
alpine e di 1000 metri nelle restanti regioni. Su tutto il
territorio nazionale in tali zone sono vietati i sorvoli e gli
atterraggi a scopo turistico, sportivo e ricreativo.
2. I sorvoli e gli atterraggi per scopi collegabili a
ricerche scientifiche, qualora esista a riguardo un favorevole
parere scritto di un istituto universitario nazionale o del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), possono essere
autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dai
competenti organi delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. I sorvoli per riprese fotografiche, cinematografiche e
televisive, possono essere autorizzati, di volta in volta, con
specifica delibera, dalle giunte regionali, su presentazione
di una esauriente documentazione, purché non scendano ad una
quota di crociera inferiore ai 500 metri dal livello del suolo
e non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in
anticipo.
4. Nessuna autorizzazione può essere concessa per riprese
fotografiche, cinematografiche e televisive a carattere
pubblicitario e promozionale.
5. A coloro che effettuano sorvoli e atterraggi per
operazioni di soccorso e per l'approvvigionamento dei rifugi e
lo sgombero dei rifiuti, è concessa dagli assessori regionali
competenti una autorizzazione su base annuale o stagionale con
specifica delibera. Sono altresì autorizzati sorvoli e
atterraggi per l'edilizia di montagna, la manutenzione di
impianti idroelettrici, la posa e la manutenzione di
ripetitori telefonici e televisivi, qualora i manufatti in
questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore.
6. All'interno dei parchi nazionali e delle riserve dello
Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i permessi di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere concessi
di volta in volta dagli enti gestori.
Art. 3.
(Esclusioni).
1. La presente legge non si applica:
a) alle Forze armate, alle Forze di polizia, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello
Stato e al servizio della protezione civile;
b) ai veicoli senza motore.
Art. 4.
(Autorizzazioni).
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4
e 5, possono essere concesse solo ad imprese regolarmente
munite di licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto
aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della
navigazione.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. L'inosservanza delle prescrizioni relative
all'esercizio di voli turistico-commerciali, sportivi e
ricreativi, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni e
con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi
di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del
codice della navigazione, da uno a tre anni.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
2, commi 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 6 milioni,
nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio dei
servizi di trasporto aereo non di linea, da un mese ad un
anno.