XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1069




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, ferme restando le disposizioni vigenti riguardanti la navigazione aerea di linea, disciplina il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili, deltaplani a motore ed elicotteri nelle montagne italiane, al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico ed evitare i rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose.
        2. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che saranno adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive di quanto previsto dalla presente legge.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge riguarda il sorvolo e l'atterraggio su aviosuperfici segnalate o non, in zone di montagna che raggiungono la quota di 1500 metri nelle regioni alpine e di 1000 metri nelle restanti regioni. Su tutto il territorio nazionale in tali zone sono vietati i sorvoli e gli atterraggi a scopo turistico, sportivo e ricreativo.
        2. I sorvoli e gli atterraggi per scopi collegabili a ricerche scientifiche, qualora esista a riguardo un favorevole parere scritto di un istituto universitario nazionale o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), possono essere autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dai competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. I sorvoli per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, possono essere autorizzati, di volta in volta, con specifica delibera, dalle giunte regionali, su presentazione di una esauriente documentazione, purché non scendano ad una quota di crociera inferiore ai 500 metri dal livello del suolo e non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo.
        4. Nessuna autorizzazione può essere concessa per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a carattere pubblicitario e promozionale.
        5. A coloro che effettuano sorvoli e atterraggi per operazioni di soccorso e per l'approvvigionamento dei rifugi e lo sgombero dei rifiuti, è concessa dagli assessori regionali competenti una autorizzazione su base annuale o stagionale con specifica delibera. Sono altresì autorizzati sorvoli e atterraggi per l'edilizia di montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici, la posa e la manutenzione di ripetitori telefonici e televisivi, qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore.
        6. All'interno dei parchi nazionali e delle riserve dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i permessi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere concessi di volta in volta dagli enti gestori.


Art. 3.

(Esclusioni).

        1. La presente legge non si applica:

            a) alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato e al servizio della protezione civile;

            b) ai veicoli senza motore.


Art. 4.

(Autorizzazioni).

        1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, possono essere concesse solo ad imprese regolarmente munite di licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. L'inosservanza delle prescrizioni relative all'esercizio di voli turistico-commerciali, sportivi e ricreativi, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, da uno a tre anni.
        2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 6 milioni, nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, da un mese ad un anno.



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