XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1068
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità generali).
1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del
sistema della viabilità comunale ed in particolare delle
strade comprese nel territorio urbanizzato e nei nuovi
insediamenti residenziali, al fine: di migliorare l'ambiente
urbano; di ridurre l'inquinamento da traffico veicolare; di
aumentare la sicurezza per i cittadini; di tutelare e
valorizzare il patrimonio storico; di riqualificare le
periferie; di consentire una migliore funzione della città e
facilitare la vita di relazione.
2. La presente legge reca norme per:
a) garantire la sicurezza, la tranquillità, la
salute e la riduzione del rumore e dell'inquinamento;
b) allontanare i flussi di traffico dalle zone
abitate, densamente popolate e da zone urbane le cui
caratteristiche storiche o ambientali rendano incompatibile la
circolazione delle auto;
c) favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici o
collettivi;
d) incentivare la massima valorizzazione della
mobilità pedonale e ciclabile;
e) favorire la pratica motoria pedestre al fine di
migliorare le condizioni di salute degli abitanti e consentire
tempi di vita meno affannosi;
f) favorire le attività di socializzazione e
interpersonali ed il gioco dei ragazzi in spazi aperti;
g) recuperare spazi urbani attualmente occupati da
veicoli in sosta o in movimento.
Art. 2.
(Disposizioni generali).
1. Negli atti di programmazione e di pianificazione
territoriale e in materia di viabilità e di trasporti dei
comuni, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere
viarie devono essere osservate le disposizioni di cui alla
presente legge, prevedendo le misure più idonee per la
realizzazione di sistemi integrati di protezione basati sulla
massima valorizzazione della mobilità pedonale.
2. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di
quelli vigenti devono classificare la rete viaria comunale
nelle seguenti categorie di strade, in relazione al grado di
integrazione con il contesto insediativo circostante:
a) strade primarie, con funzioni di entrata e di
uscita dalla città ed al servizio del traffico di scambio fra
il territorio urbano ed extraurbano e del traffico di transito
rispetto all'area urbana;
b) strade di scorrimento, la cui funzione è quella
di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di cui
alla lettera a) con scambio anche all'interno della rete
viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di
servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni
all'ambito urbano;
c) strade di quartiere, con funzioni di
collegamento tra quartieri limitrofi, spostamenti a minore
distanza sempre interni alla città o, per le aree urbane di
più grandi dimensioni, tra i punti estremi di un medesimo
quartiere, tra gli insediamenti principali urbani e di
quartiere e i servizi e le attrezzature;
d) strade locali, al servizio diretto degli
insediamenti.
Art. 3.
(Aree pedonali e zone a traffico limitato).
1. I comuni provvedono, nell'ambito dell'intero territorio
di competenza, a delimitare zone di particolare rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di
traffico.
2. I comuni, analogamente a quanto previsto al comma 1,
provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Art. 4.
(Circolazione pedonale).
1. Tra gli interventi per la circolazione pedonale
rientra, principalmente, l'organizzazione di itinerari
completamente riservati ai pedoni, sia per le zone centrali
sia per i quartieri periferici, al servizio delle residenze,
delle scuole, delle zone verdi e delle attività direzionali
commerciali e ricreative.
2. Deve altresì essere valorizzata l'individuazione delle
zone a traffico veicolare limitato, cioè di quelle aree da cui
deve essere completamente eliminato il traffico veicolare di
transito per privilegiare le esigenze locali e, in special
modo, quelle relative all'utenza pedonale. Tali zone devono
essere organizzate solo con strade di quartiere e locali.
3. Gli attraversamenti pedonali devono assicurare la
continuità ai percorsi pedonali in corrispondenza delle
intersezioni stradali e consentire l'attraversamento delle
carreggiate in condizioni di sicurezza e di fluidità del
traffico.
4. Nel caso di attraversamenti di strade a due o più
corsie per senso di marcia, è necessario prevedere sulla
carreggiata isole salvagente segnalate e protette, al fine di
consentire un più sicuro ed agevole attraversamento.
5. Deve essere assicurata particolare protezione per
l'accesso alle scuole, sia attraverso l'esame della
localizzazione ottimale degli ingressi, da non prevedere di
norma su strade classificate ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 2, sia con uso di
sovrappassi o di sottopassi pedonali.
Art. 5.
(Definizione delle aree pedonali).
1. Ai fini della presente legge, per aree pedonali si
intendono:
a) le sedi viabili proprie dedicate esclusivamente
ai pedoni, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
b) le sedi viarie e gli altri spazi liberi
antistanti le zone edificate complessivamente riorganizzate in
funzione del prevalente uso pedonale, con particolare
riferimento alla ricreazione ed alla sosta, definite corti
urbane, le cui caratteristiche tecniche sono specificate
all'articolo 6;
c) le "strade residenziali", dove i mezzi
motorizzati devono circolare ad una velocità non superiore ai
20 chilometri orari;
d) le strade "a velocità moderata", dove i mezzi
motorizzati, attraverso opportune modificazioni fisiche della
sede stradale, devono circolare ad una velocità non superiore
ai 30 chilometri orari;
e) le piste ciclabili collocate sulla sede
stradale che ospita il normale traffico automobilistico,
adeguatamente separata con protezioni e segnalazioni che ne
permettano l'esercizio in condizioni di sicurezza;
f) le piste ciclabili, adeguatamente segnalate,
collocate in zone pedonali.
Art. 6.
(Caratteristiche tecniche
delle aree pedonali).
1. E' definita corte urbana lo spazio libero compreso fra
una pluralità di costruzioni e dal quale si accede a
residenze, servizi pubblici e privati, organizzato in funzione
di polo dell'unità di vicinato.
2. Le funzioni che coesistono nella corte urbana sono
quelle che interessano lo svolgimento delle quotidiane
attività di vita quali l'abitare, l'accedere ai servizi
elementari strettamente connessi alla residenza quali asili
nido, scuole materne e dell'obbligo, centri civici e
culturali, aree per il gioco, la ricreazione e la sosta,
limitate attività commerciali, luoghi di culto. Tali funzioni
non devono avere caratteristiche tali da essere generatrici di
traffico.
3. Dalle corti urbane deve essere escluso il traffico di
attraversamento e le strade possono avere la sola funzione di
servizio locale. Le strade devono essere organizzate evitando:
la suddivisione fisica ed altimetrica della carreggiata e dei
marciapiedi; elementi verticali; piante ed arbusti che
impediscano la visibilità. Gli accessi alle corti urbane
devono essere indicati e ben riconoscibili e con sezione
ristretta; gli spazi di parcheggio devono essere delimitati e
numerati; gli accessi e gli spazi carrabili devono essere
dotati di dispositivi per la riduzione della velocità e per
allontanare i veicoli dagli edifici.
4. Le aree per il gioco e per la ricreazione devono essere
identificabili e distinte dalle aree utilizzabili per i
veicoli.
5. Le corti urbane devono essere adeguatamente illuminate
con particolare riferimento ai dispositivi per la riduzione
della velocità.
Art. 7.
(Piani per le aree pedonali).
1. I comuni presentano alle regioni i piani per le aree
pedonali corredati da relazioni, planimetrie, sezioni e
preventivi di massima per la realizzazione delle opere di cui
all'articolo 6 in modo da incentivare:
a) nei centri storici, la pedonalizzazione delle
strade e l'allontanamento dei veicoli a motore;
b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e
nelle aree destinate a parco e a riserve naturali, la
realizzazione di sentieri pedonali come mezzo per la
frequentazione delle suddette aree nel rispetto delle
specifiche caratteristiche ambientali.
2. Il piano delle zone pedonali, delle corti urbane, delle
zone a traffico limitato e a traffico moderato deve indicare i
collegamenti con la rete della viabilità urbana ed
interurbana, con il sistema dei trasporti pubblici e con le
aree riservate ai ciclisti.
3. L'esecuzione del piano delle zone pedonali avviene
attraverso la realizzazione di programmi annuali corredati da
progetti esecutivi di lotti funzionali.
4. I progetti esecutivi di cui al comma 3 sono considerati
opere di pubblica utilità, comprese nelle opere di
urbanizzazione primaria.
Art. 8.
(Contributi regionali).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la città metropolitana,
i comuni e gli enti gestori dei parchi e delle riserve
naturali presentano alla regione il piano delle aree pedonali,
completo del programma annuale e dei relativi progetti
esecutivi.
2. La regione concede annualmente ai soggetti di cui al
comma 1 contributi in conto capitale:
a) sino al 25 per cento per i costi relativi ai
piani, ai programmi ed ai progetti di cui alla presente
legge;
b) sino al 40 per cento per la costruzione di zone
pedonali e zone a traffico limitato per la loro segnaletica,
compresa la progettazione esecutiva;
c) sino al 60 per cento per la realizzazione delle
corti urbane.
Art. 9.
(Partecipazione).
1. La regione consulta annualmente gli enti locali
interessati, le associazioni ambientali e quelle finalizzate
alla tutela dei cittadini sulle iniziative e sulle proposte
finalizzate all'attuazione della presente legge.
2. Gli enti locali competenti consultano le associazioni
di cui al comma 1 in merito ai piani, ai programmi ed ai
progetti esecutivi predisposti ai sensi della presente
legge.
3. I comuni aggiornano i regolamenti edilizi con norme per
il recepimento delle disposizioni della presente legge sia in
caso di nuove edificazioni sia in caso di ristrutturazioni
edilizie ed urbanistiche.
4. La regione, la città metropolitana, le province, i
comuni e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve
naturali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza,
assumono adeguate iniziative per incentivare la mobilità
pedonale.
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la regione
può emanare specifiche norme tecniche e regolamentari.
Art. 10.
(Protezione dei monumenti e dei complessi
insediativi storici).
1. Ai monumenti e ai complessi insediativi storici
individuati ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o sottoposti a restauro
scientifico dal piano regolatore generale, deve essere
assicurata una adeguata protezione dal traffico e dalla sosta
al fine di consentirne la conservazione e la fruizione,
tramite la sistematica inclusione in zone pedonali.
Art. 11.
(Recupero e ripristino delle pavimentazioni
e degli elementi di arredo).
1. Nelle aree pedonali come definite all'articolo 5 devono
essere recuperati e ripristinati gli elementi di arredo
storici e di tradizione quali lampioni, corpi illuminati,
fittoni, panchine, aiuole, giardini, targhe, lapidi, segnali,
edicole, chioschi, fontane, tabelloni, vetrine, favorendo il
mantenimento della identità e della memoria dei luoghi e
recuperando l'aspetto ambientale e di insieme.
2. Le pavimentazioni stradali manufatte in lastre, pietra,
ciottoli, mattoni e simili devono essere mantenute, restaurate
e ripristinate. Devono essere rimossi i manti di asfalto
eventualmente sovrapposti a tali pavimentazioni.
3. Le aree storicamente e per tradizione non pavimentate
devono mantenere tali caratteristiche.