XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1066
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
FINALITA'
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina gli interventi tendenti a
ridurre la vulnerabilità sismica di edifici pubblici e del
patrimonio edilizio e infrastrutturale nazionale nelle zone a
rischio e disciplina, altresì, la sperimentazione finalizzata
a migliorare le conoscenze sul rischio sismico.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, che si avvale della consulenza del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Agenzia di
protezione civile, è definita una mappa della pericolosità
sismica del territorio nazionale e, in funzione di questa,
sentite le regioni, una individuazione di zone secondo livelli
differenziati di pericolosità assegnati a ciascun territorio
comunale anche in deroga all'attuale classificazione,
definendo altresì le zone ad elevato livello di
pericolosità.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica, ai fini della definizione
del rischio sismico, a tutto il territorio nazionale.
2. Le indagini e gli interventi finanziati dalla presente
legge, fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2
dell'articolo 1, sono localizzati nel territorio classificato
sismico ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge
2 febbraio 1974, n. 64.
3. Con l'emanazione del decreto di cui al comma 2
dell'articolo 1 che definisce la mappa della pericolosità del
territorio nazionale, le indagini e gli interventi finanziati
dalla presente legge sono localizzati nelle zone ad elevato
livello di pericolosità, individuate dal medesimo decreto.
4. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 3 gli
edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento sulla
base delle leggi emanate in materia di ricostruzione delle
zone colpite dai terremoti.
5. Gli interventi di cui al comma 3 riguardano gli edifici
pubblici, gli edifici adibiti ad uso pubblico e le
infrastrutture.
6. Le indagini finalizzate all'accertamento dei livelli di
vulnerabilità interessano anche gli edifici residenziali e ad
uso produttivo.
Capo II.
EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO
Art. 3.
(Programma di intervento).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le
attività culturali predispone, sentite le regioni, un
programma di priorità degli interventi.
2. Le priorità di cui al comma 1 sono definite sulla base
dei livelli di rischio individuati tramite le indagini di cui
all'articolo 4, e sulla base delle indagini conoscitive nelle
zone classificate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad elevato livello
di pericolosità così come definite ai sensi dell'articolo 1
della presente legge. Tali indagini devono prevedere la stima
dei fabbisogni finanziari degli interventi di adeguamento
sismico degli edifici pubblici e degli edifici adibiti ad uso
pubblico.
3. La stima dei fabbisogni finanziari per gli interventi
di adeguamento degli edifici residenziali o per uso produttivo
deve essere prevista nelle indagini di cui al comma 2 solo nel
caso di accesso ai benefìci fiscali previsti dalla presente
legge.
Art. 4.
(Metodologie di indagine).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le
attività culturali, definisce i criteri e le metodologie di
indagine, sentito il parere dell'Agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture e dell'Agenzia di protezione
civile nonché del CNR.
2. I criteri e le metodologie di indagine di cui al comma
1 definiscono la valutazione dei parametri di rischio relativi
al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle
infrastrutture. Sono altresì definite le schede unificate di
censimento, anche ai fini dell'articolo 13.
3. I criteri e le metodologie di indagine sono definiti in
base alle conoscenze scientifiche disponibili e precisano i
metodi per la valutazione della pericolosità, a livello di
macrozonazione e di microzonazione, della vulnerabilità e
dell'esposizione, nonché per la valutazione del ruolo
strategico delle funzioni svolte dai servizi pubblici.
Art. 5.
(Attuazione delle indagini).
1. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia
unificata così come definiti ai sensi dell'articolo 4,
eseguono prioritariamente:
a) indagini di esposizione e vulnerabilità per
tutti gli edifici pubblici;
b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico
e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro
territorio classificato sismico;
c) indagini sulla restante parte di territorio con
livello di pericolosità elevato, così come definito ai sensi
dell'articolo 1;
d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli
di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione
strategica, delle graduatorie di rischio secondo la
metodologia unificata e la stima delle risorse finanziarie
necessarie, basata, quest'ultima, su perizie compilate
utilizzando i costi standardizzati per regione e per tipo di
lavoro definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dall'Osservatorio dei lavori
pubblici.
Art. 6.
(Controllo).
1. Le regioni, attraverso le proprie strutture
tecniche:
a) controllano l'esecuzione delle indagini e degli
interventi sperimentali di cui all'articolo 5;
b) controllano l'attuazione degli interventi;
c) raccolgono i dati relativi con i quali
costituiscono un archivio regionale, e, annualmente,
trasmettono i dati e un rendiconto tecnico ed economico
all'Osservatorio dei lavori pubblici ed all'Agenzia di
protezione civile.
2. Le regioni assicurano, anche con l'impiego di strutture
tecniche esterne, pubbliche o private, il personale occorrente
per le indagini nonché la formazione dei quadri tecnici
necessari per lo svolgimento delle suddette indagini.
3. L'Agenzia di protezione civile annualmente, ai fini del
controllo sui risultati degli interventi, predispone, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
una relazione generale sullo stato di realizzazione degli
interventi e sui risultati ottenuti, che trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 7.
(Normative tecniche).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni in
zona sismica ai sensi del punto C.9 della Tabella 4 allegata
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 gennaio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1986, e successive modificazioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti procede, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, ad aggiornare ed integrare con proprio
decreto le norme tecniche in relazione agli interventi di
adeguamento e miglioramento, con particolare riferimento alle
differenti pericolosità del territorio nazionale come definite
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge ed
alle particolari esigenze di tutela degli edifici di valore
storico e culturale, individuate di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali.
3. Fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa
per le costruzioni in zona sismica, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono emanati codici di
pratica per la realizzazione degli interventi previsti dalla
presente legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il CNR.
Capo III.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Art. 8.
(Edilizia residenziale pubblica).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli Istituti autonomi case popolari, con il
coordinamento dell'Associazione nazionale degli istituti
autonomi case popolari (ANIACAP), predispongono un programma
di indagini per il patrimonio di loro competenza o da essi
gestito localizzato nei comuni classificati sismici ai sensi
dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle
zone ad alto livello di pericolosità, così come definite ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, seguendo
la metodologia di cui all'articolo 4, al fine di individuare
le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del
rischio sismico.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 gli
Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria
disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie, nonché una
parte, non superiore al 10 per cento del totale, dei proventi
derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale
pubblico.
Art. 9.
(Edilizia privata).
1. I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e le zone ad elevato
livello di pericolosità, così come definite ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, predispongono,
al fine di individuare le priorità e promuovere l'avvio di
interventi di adeguamento e di miglioramento del patrimonio
edilizio residenziale e produttivo privato, un programma di
indagini e di interventi sperimentali in aree pilota.
2. Le regioni coordinano il programma delle indagini
relative agli edifici destinati alle attività produttive, in
relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al
tipo di lavorazione.
3. Le regioni, sulla base della metodologia unificata,
elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del
presente articolo.
4. Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento
sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei
proprietari. Gli interessi sui mutui eventualmente contratti
dai privati per le finalità della presente legge, sono
totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito
imponibile.
5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 250 milioni, per la
realizzazione degli interventi di miglioramento o adeguamento
sismico di cui alla lettera C.9 delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, approvate con il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del
5 febbraio 1996, e riguardanti, per gli aspetti strutturali,
l'intero edificio o complessi di edifici collegati
strutturalmente sulla base di un progetto unitario. Tali
interventi devono essere progettati ed attuati con soluzioni
compatibili con la tutela dell'edilizia di interesse
storico-testimoniale e di carattere tradizionale.
6. Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per
i gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono
subire contemporaneamente l'intervento, si procede a
maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi
del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire
abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore
catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.
7. Al fine dei benefìci di cui all'articolo 14, i
proprietari devono presentare agli uffici tecnici della
regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da
un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al
complesso di edifici collegati strutturalmente.
8. Le regioni, nell'ambito della propria potestà
legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto
interessi, tenendo conto delle priorità individuate.
9. I comuni, nell'ambito della propria potestà
amministrativa, possono esonerare in tutto od in parte dal
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari
degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente
articolo.
10. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al
presente articolo devono essere individuati all'interno degli
strumenti urbanistici di cui all'articolo 10.
11. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo
3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la denuncia di inizio
attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, è
sostituita dalla concessione edilizia. Il controllo nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi ammessi a
contributo nei comuni classificati sismici ai sensi della
citata legge n. 64 del 1974 deve essere effettuato in modo
sistematico e generalizzato dai competenti uffici.
Capo IV.
INFRASTRUTTURE
Art. 10.
(Infrastrutture di interesse nazionale,
regionale e locale).
1. Gli enti da cui dipende la manutenzione o la gestione
delle infrastrutture di interesse nazionale provvedono ad
effettuare una valutazione dei livelli di rischio statico
sulla base dei criteri e della metodologia unificata di cui
all'articolo 4.
2. Nei bilanci annuali degli enti di cui al comma 1,
devono annualmente essere previsti in misura non inferiore al
2 per cento finanziamenti per la riduzione dei livelli di
rischio delle infrastrutture di loro competenza.
3. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di
cui al comma 1, una valutazione dei livelli di rischio dei
sistemi infrastrutturali di interesse regionale in base alle
metodologie di cui all'articolo 4.
4. Le regioni provvedono a destinare nei loro bilanci
finanziamenti in misura non inferiore al 2 per cento per
interventi di riduzione dei livelli di rischio dei sistemi
infrastrutturali.
5. I comuni devono effettuare analisi della consistenza
dei sistemi infrastrutturali di interesse locale.
6. I comuni devono individuare nell'ambito dei loro
territori vie di fuga e di accesso dei soccorsi in caso di
calamità nonché spazi aperti organizzati per l'uso in caso di
emergenza, coerentemente con i piani locali di previsione e
prevenzione.
Capo V.
PIANI URBANISTICI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'
SISMICA
Art. 11.
(Modalità di redazione dei piani).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, predispongono norme per l'adeguamento degli
strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della
riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando alresì le relative
direttive. Tali direttive indicano, sulla base della
pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di
ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono
predisporre i nuovi piani urbanistici di cui al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni indicati negli elenchi di cui al
comma 1 adottano i piani urbanistici che costituiscono la
variante ai piani urbanistici vigenti.
3. La regione competente, entro un anno dall'adozione,
provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni
inadempienti la regione, esercitando i poteri sostitutivi,
provvede, attraverso i propri organismi, alla predisposizione
dei piani di cui al presente articolo.
4. La regione competente verifica l'avvenuta
predisposizione dei piani di previsione e di prevenzione
locale, previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in
caso di inadempienza, esercitando i poteri sostitutivi,
provvede attraverso i propri organismi, trasmettendo
annualmente una relazione all'Agenzia di protezione civile.
Art. 12.
(Contenuto dei piani).
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti
urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di
pericolosità del territorio nonché di vulnerabilità e di
valore strategico delle costruzioni, si rende opportuno
l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
mediante interventi rivolti alla riduzione della
vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla
migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi,
isolati ed aree. I piani devono inoltre prevedere gli
interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in
caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei
tessuti urbani e l'accessibilità ai presìdi strategici, quali
uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme,
ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di
assistenza e di protezione civile.
2. I piani prevedono altresì la disciplina per
l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unità minime d'intervento, le
priorità, i tempi e i costi.
Capo VI.
MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONI A CURA DEL SERVIZIO SISMICO
NAZIONALE
Art. 13.
(Osservatorio sismico delle strutture).
1. Per tutti gli edifici soggetti alle indagini previste
dalla presente legge, le regioni inviano all'Agenzia di
protezione civile le schede di censimento compilate secondo la
metodologia di cui all'articolo 4. Sulla base di tali schede è
individuato un campione di edifici da sottoporre a indagini
speciali.
2. Per tutti i nuovi edifici pubblici il progettista delle
strutture provvede a compilare la scheda di censimento,
fornita dall'ufficio competente alla vigilanza sulle
costruzioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e a
consegnarla al medesimo ufficio contestualmente al deposito
degli elaborati progettuali. Detto ufficio provvede quindi a
trasmettere entro due mesi la scheda di censimento all'Agenzia
di protezione civile.
3. Per ogni edificio pubblico di nuova acquisizione
l'amministrazione o l'ente utilizzatore provvede alla
compilazione della scheda di censimento, fornita dal
competente ufficio tecnico erariale, e a restituirla a detto
ufficio, il quale, entro due mesi, la trasmette all'Agenzia di
protezione civile.
4. L'Agenzia di protezione civile seleziona, tra gli
edifici documentati con la scheda di cui al comma 1, un gruppo
di edifici da sottoporre ad un programma di studi, di prove
sperimentali e di monitoraggio permanente.
5. L'Agenzia di protezione civile può sperimentare
tecniche di adeguamento o di miglioramento antisismico su
edifici all'uopo selezionati.
Art. 14.
(Fondo per il monitoraggio e le
sperimentazioni).
1. Il 10 per cento delle risorse finanziarie stanziate con
la presente legge sono riservate alla costituzione di un fondo
per il monitoraggio e la sperimentazione a cura dell'Agenzia
di protezione civile. A tal fine esse sono iscritte in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2002.
2. Per tutti i nuovi edifici pubblici l'aliquota non
inferiore al 2 per mille dei finanziamenti destinati alla
realizzazione dell'intervento è accantonata nel fondo per il
monitoraggio e la sperimentazione di cui al comma 1.
Capo VII.
ONERI FINANZIARI
Art. 15.
(Oneri derivanti dagli interventi riguardanti il
patrimonio edilizio pubblico e le infrastrutture).
1. Gli interventi finanziati dalla presente legge sono
esclusivamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Qualsiasi onere non strettamente connesso alle indagini, alle
sperimentazioni, agli interventi per la riduzione della
vulnerabilità sismica e per il ripristino della funzionalità
conseguente all'intervento è a totale carico
dell'amministrazione proprietaria dell'edificio.
2. Il costo per gli interventi sugli edifici di proprietà
pubblica è a totale carico dello Stato. Per gli interventi di
adeguamento degli edifici di uso pubblico di proprietà privata
è previsto un contributo pari al 50 per cento del costo, a
condizione che il proprietario si impegni con atti di obbligo
a non modificare le condizioni d'uso per i venti anni
successivi all'intervento. Il costo per mantenere la
continuità del servizio pubblico residente nell'edificio è a
carico dell'ente utente dell'edificio.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il CNR, l'Agenzia di protezione civile e l'Agenzia dei
trasporti terrestri e delle infrastrutture:
a) determina le modalità per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuare da parte di
enti locali e dalle strutture territoriali di livello
regionale dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture, delle indagini di cui all'articolo 4;
b) ripartisce fra le regioni e le strutture
territoriali di livello regionale dell'Agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture i fondi per le indagini;
c) determina le quote di finanziamento anche a
valere sui fondi iscritti nell'ambito dello stato di
previsione del proprio Ministero, da destinare a interventi di
miglioramento e di adeguamento sismico.
Art. 16.
(Oneri derivanti dagli interventi sull'edilizia
residenziale).
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il CNR e l'Agenzia di protezione civile:
a) ripartisce tra le regioni i fondi da destinare
ad iniziative di indagine, ricerca, studi e sperimentazioni da
destinare agli interventi sugli edifici residenziali e sul
patrimonio edilizio residenziale;
b) determina le modalità per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuare da parte degli
Istituti autonomi case popolari, delle indagini, ricerche,
studi e sperimentazioni di cui alla presente legge;
c) determina le quote di finanziamento anche a
valere sui fondi di cui alla lettera f) del primo comma
dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, da destinare ad interventi di
miglioramento ed adeguamento sismico.
2. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo
3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e, dopo la zonazione di
cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in tutti i
comuni ad elevato livello di pericolosità, per tutti gli
interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, ad
uso residenziale e non, in cui siano previsti finanziamenti a
carico dello Stato, non meno del 15 per cento delle risorse
disponibili sono riservate ad interventi di miglioramento ed
adeguamento sismico.
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi per il 2002, lire 50 miliardi
per il 2003 e lire 40 miliardi per il 2004, si provvede, per
l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001. Per
gli anni successivi si provvede a carico del medesimo
stanziamento ed utilizzando il medesimo accantonamento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.