XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1066




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

FINALITA'


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina gli interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica di edifici pubblici e del patrimonio edilizio e infrastrutturale nazionale nelle zone a rischio e disciplina, altresì, la sperimentazione finalizzata a migliorare le conoscenze sul rischio sismico.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Agenzia di protezione civile, è definita una mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e, in funzione di questa, sentite le regioni, una individuazione di zone secondo livelli differenziati di pericolosità assegnati a ciascun territorio comunale anche in deroga all'attuale classificazione, definendo altresì le zone ad elevato livello di pericolosità.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica, ai fini della definizione del rischio sismico, a tutto il territorio nazionale.
        2. Le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge, fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono localizzati nel territorio classificato sismico ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
        3. Con l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 che definisce la mappa della pericolosità del territorio nazionale, le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge sono localizzati nelle zone ad elevato livello di pericolosità, individuate dal medesimo decreto.
        4. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 3 gli edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento sulla base delle leggi emanate in materia di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti.
        5. Gli interventi di cui al comma 3 riguardano gli edifici pubblici, gli edifici adibiti ad uso pubblico e le infrastrutture.
        6. Le indagini finalizzate all'accertamento dei livelli di vulnerabilità interessano anche gli edifici residenziali e ad uso produttivo.


Capo II.

EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO


Art. 3.

(Programma di intervento).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali predispone, sentite le regioni, un programma di priorità degli interventi.
        2. Le priorità di cui al comma 1 sono definite sulla base dei livelli di rischio individuati tramite le indagini di cui all'articolo 4, e sulla base delle indagini conoscitive nelle zone classificate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad elevato livello di pericolosità così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali indagini devono prevedere la stima dei fabbisogni finanziari degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici adibiti ad uso pubblico.
        3. La stima dei fabbisogni finanziari per gli interventi di adeguamento degli edifici residenziali o per uso produttivo deve essere prevista nelle indagini di cui al comma 2 solo nel caso di accesso ai benefìci fiscali previsti dalla presente legge.


Art. 4.

(Metodologie di indagine).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce i criteri e le metodologie di indagine, sentito il parere dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e dell'Agenzia di protezione civile nonché del CNR.
        2. I criteri e le metodologie di indagine di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei parametri di rischio relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle infrastrutture. Sono altresì definite le schede unificate di censimento, anche ai fini dell'articolo 13.
        3. I criteri e le metodologie di indagine sono definiti in base alle conoscenze scientifiche disponibili e precisano i metodi per la valutazione della pericolosità, a livello di macrozonazione e di microzonazione, della vulnerabilità e dell'esposizione, nonché per la valutazione del ruolo strategico delle funzioni svolte dai servizi pubblici.


Art. 5.

(Attuazione delle indagini).

        1. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia unificata così come definiti ai sensi dell'articolo 4, eseguono prioritariamente:

                a) indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;
                b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

                c) indagini sulla restante parte di territorio con livello di pericolosità elevato, così come definito ai sensi dell'articolo 1;

                d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio secondo la metodologia unificata e la stima delle risorse finanziarie necessarie, basata, quest'ultima, su perizie compilate utilizzando i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'Osservatorio dei lavori pubblici.


Art. 6.

(Controllo).

        1. Le regioni, attraverso le proprie strutture tecniche:

                a) controllano l'esecuzione delle indagini e degli interventi sperimentali di cui all'articolo 5;

                b) controllano l'attuazione degli interventi;

                c) raccolgono i dati relativi con i quali costituiscono un archivio regionale, e, annualmente, trasmettono i dati e un rendiconto tecnico ed economico all'Osservatorio dei lavori pubblici ed all'Agenzia di protezione civile.

        2. Le regioni assicurano, anche con l'impiego di strutture tecniche esterne, pubbliche o private, il personale occorrente per le indagini nonché la formazione dei quadri tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette indagini.
        3. L'Agenzia di protezione civile annualmente, ai fini del controllo sui risultati degli interventi, predispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, una relazione generale sullo stato di realizzazione degli interventi e sui risultati ottenuti, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 7.

(Normative tecniche).

        1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica ai sensi del punto C.9 della Tabella 4 allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, e successive modificazioni.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti procede, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ad aggiornare ed integrare con proprio decreto le norme tecniche in relazione agli interventi di adeguamento e miglioramento, con particolare riferimento alle differenti pericolosità del territorio nazionale come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge ed alle particolari esigenze di tutela degli edifici di valore storico e culturale, individuate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono emanati codici di pratica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il CNR.


Capo III.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ED EDILIZIA PRIVATA


Art. 8.

(Edilizia residenziale pubblica).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi case popolari, con il coordinamento dell'Associazione nazionale degli istituti autonomi case popolari (ANIACAP), predispongono un programma di indagini per il patrimonio di loro competenza o da essi gestito localizzato nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad alto livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, seguendo la metodologia di cui all'articolo 4, al fine di individuare le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del rischio sismico.
        2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 gli Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie, nonché una parte, non superiore al 10 per cento del totale, dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale pubblico.


Art. 9.

(Edilizia privata).

        1. I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e le zone ad elevato livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, predispongono, al fine di individuare le priorità e promuovere l'avvio di interventi di adeguamento e di miglioramento del patrimonio edilizio residenziale e produttivo privato, un programma di indagini e di interventi sperimentali in aree pilota.
        2. Le regioni coordinano il programma delle indagini relative agli edifici destinati alle attività produttive, in relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al tipo di lavorazione.
        3. Le regioni, sulla base della metodologia unificata, elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del presente articolo.
        4. Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei proprietari. Gli interessi sui mutui eventualmente contratti dai privati per le finalità della presente legge, sono totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.
        5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 250 milioni, per la realizzazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alla lettera C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, e riguardanti, per gli aspetti strutturali, l'intero edificio o complessi di edifici collegati strutturalmente sulla base di un progetto unitario. Tali interventi devono essere progettati ed attuati con soluzioni compatibili con la tutela dell'edilizia di interesse storico-testimoniale e di carattere tradizionale.
        6. Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per i gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono subire contemporaneamente l'intervento, si procede a maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.
        7. Al fine dei benefìci di cui all'articolo 14, i proprietari devono presentare agli uffici tecnici della regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al complesso di edifici collegati strutturalmente.
        8. Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto interessi, tenendo conto delle priorità individuate.
        9. I comuni, nell'ambito della propria potestà amministrativa, possono esonerare in tutto od in parte dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo.
        10. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati all'interno degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 10.
        11. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, è sostituita dalla concessione edilizia. Il controllo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi ammessi a contributo nei comuni classificati sismici ai sensi della citata legge n. 64 del 1974 deve essere effettuato in modo sistematico e generalizzato dai competenti uffici.


Capo IV.

INFRASTRUTTURE


Art. 10.

(Infrastrutture di interesse nazionale,
regionale e locale).

        1. Gli enti da cui dipende la manutenzione o la gestione delle infrastrutture di interesse nazionale provvedono ad effettuare una valutazione dei livelli di rischio statico sulla base dei criteri e della metodologia unificata di cui all'articolo 4.
        2. Nei bilanci annuali degli enti di cui al comma 1, devono annualmente essere previsti in misura non inferiore al 2 per cento finanziamenti per la riduzione dei livelli di rischio delle infrastrutture di loro competenza.
        3. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di cui al comma 1, una valutazione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali di interesse regionale in base alle metodologie di cui all'articolo 4.
        4. Le regioni provvedono a destinare nei loro bilanci finanziamenti in misura non inferiore al 2 per cento per interventi di riduzione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali.
        5. I comuni devono effettuare analisi della consistenza dei sistemi infrastrutturali di interesse locale.
        6. I comuni devono individuare nell'ambito dei loro territori vie di fuga e di accesso dei soccorsi in caso di calamità nonché spazi aperti organizzati per l'uso in caso di emergenza, coerentemente con i piani locali di previsione e prevenzione.


Capo V.

PIANI URBANISTICI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'
SISMICA


Art. 11.

(Modalità di redazione dei piani).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando alresì le relative direttive. Tali direttive indicano, sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici di cui al comma 2.
        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni indicati negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.
        3. La regione competente, entro un anno dall'adozione, provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni inadempienti la regione, esercitando i poteri sostitutivi, provvede, attraverso i propri organismi, alla predisposizione dei piani di cui al presente articolo.
        4. La regione competente verifica l'avvenuta predisposizione dei piani di previsione e di prevenzione locale, previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in caso di inadempienza, esercitando i poteri sostitutivi, provvede attraverso i propri organismi, trasmettendo annualmente una relazione all'Agenzia di protezione civile.


Art. 12.

(Contenuto dei piani).

        1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di pericolosità del territorio nonché di vulnerabilità e di valore strategico delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presìdi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.
        2. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime d'intervento, le priorità, i tempi e i costi.


Capo VI.

MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONI A CURA DEL SERVIZIO SISMICO
NAZIONALE


Art. 13.

(Osservatorio sismico delle strutture).

        1. Per tutti gli edifici soggetti alle indagini previste dalla presente legge, le regioni inviano all'Agenzia di protezione civile le schede di censimento compilate secondo la metodologia di cui all'articolo 4. Sulla base di tali schede è individuato un campione di edifici da sottoporre a indagini speciali.
        2. Per tutti i nuovi edifici pubblici il progettista delle strutture provvede a compilare la scheda di censimento, fornita dall'ufficio competente alla vigilanza sulle costruzioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e a consegnarla al medesimo ufficio contestualmente al deposito degli elaborati progettuali. Detto ufficio provvede quindi a trasmettere entro due mesi la scheda di censimento all'Agenzia di protezione civile.
        3. Per ogni edificio pubblico di nuova acquisizione l'amministrazione o l'ente utilizzatore provvede alla compilazione della scheda di censimento, fornita dal competente ufficio tecnico erariale, e a restituirla a detto ufficio, il quale, entro due mesi, la trasmette all'Agenzia di protezione civile.
        4. L'Agenzia di protezione civile seleziona, tra gli edifici documentati con la scheda di cui al comma 1, un gruppo di edifici da sottoporre ad un programma di studi, di prove sperimentali e di monitoraggio permanente.
        5. L'Agenzia di protezione civile può sperimentare tecniche di adeguamento o di miglioramento antisismico su edifici all'uopo selezionati.


Art. 14.

(Fondo per il monitoraggio e le
sperimentazioni).

        1. Il 10 per cento delle risorse finanziarie stanziate con la presente legge sono riservate alla costituzione di un fondo per il monitoraggio e la sperimentazione a cura dell'Agenzia di protezione civile. A tal fine esse sono iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2002.
        2. Per tutti i nuovi edifici pubblici l'aliquota non inferiore al 2 per mille dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'intervento è accantonata nel fondo per il monitoraggio e la sperimentazione di cui al comma 1.


Capo VII.

ONERI FINANZIARI


Art. 15.

(Oneri derivanti dagli interventi riguardanti il
patrimonio edilizio pubblico e le infrastrutture).

        1. Gli interventi finanziati dalla presente legge sono esclusivamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Qualsiasi onere non strettamente connesso alle indagini, alle sperimentazioni, agli interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica e per il ripristino della funzionalità conseguente all'intervento è a totale carico dell'amministrazione proprietaria dell'edificio.
        2. Il costo per gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica è a totale carico dello Stato. Per gli interventi di adeguamento degli edifici di uso pubblico di proprietà privata è previsto un contributo pari al 50 per cento del costo, a condizione che il proprietario si impegni con atti di obbligo a non modificare le condizioni d'uso per i venti anni successivi all'intervento. Il costo per mantenere la continuità del servizio pubblico residente nell'edificio è a carico dell'ente utente dell'edificio.
        3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il CNR, l'Agenzia di protezione civile e l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture:

                a) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuare da parte di enti locali e dalle strutture territoriali di livello regionale dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, delle indagini di cui all'articolo 4;
                b) ripartisce fra le regioni e le strutture territoriali di livello regionale dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture i fondi per le indagini;

                c) determina le quote di finanziamento anche a valere sui fondi iscritti nell'ambito dello stato di previsione del proprio Ministero, da destinare a interventi di miglioramento e di adeguamento sismico.


Art. 16.

(Oneri derivanti dagli interventi sull'edilizia
residenziale).

        1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il CNR e l'Agenzia di protezione civile:

                a) ripartisce tra le regioni i fondi da destinare ad iniziative di indagine, ricerca, studi e sperimentazioni da destinare agli interventi sugli edifici residenziali e sul patrimonio edilizio residenziale;

                b) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuare da parte degli Istituti autonomi case popolari, delle indagini, ricerche, studi e sperimentazioni di cui alla presente legge;

                c) determina le quote di finanziamento anche a valere sui fondi di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, da destinare ad interventi di miglioramento ed adeguamento sismico.

        2. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e, dopo la zonazione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in tutti i comuni ad elevato livello di pericolosità, per tutti gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, ad uso residenziale e non, in cui siano previsti finanziamenti a carico dello Stato, non meno del 15 per cento delle risorse disponibili sono riservate ad interventi di miglioramento ed adeguamento sismico.


Art. 17.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per il 2002, lire 50 miliardi per il 2003 e lire 40 miliardi per il 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001. Per gli anni successivi si provvede a carico del medesimo stanziamento ed utilizzando il medesimo accantonamento.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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