XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1063
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di
cave e torbiere.
2. I princìpi stabiliti dalla presente legge costituiscono
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza
esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
Art. 2.
1. Le cave e le torbiere fanno parte del patrimonio
indisponibile della regione.
2. Le cave e le torbiere comprese in aree di proprietà dei
comuni o delle province fanno parte rispettivamente del
patrimonio indisponibile del comune o della provincia.
3. Sono estinti i diritti reali comunque costituiti su
cave e torbiere.
Art. 3.
1. La ricerca per la coltivazione di cave e di torbiere è
subordinata al rilascio di un permesso.
Art. 4.
1. La coltivazione delle cave e delle torbiere è soggetta
a concessione onerosa, a tempo determinato, non cedibile a
terzi. Qualora il concessionario non gestisca direttamente
l'attività di coltivazione, la concessione è revocata.
2. Alle cooperative di lavoratori addetti alla
coltivazione di cave e torbiere è riconosciuta la precedenza
nell'attribuzione della concessione.
Art. 5.
1. Il richiedente la concessione per la coltivazione di
cave e torbiere deve presentare:
a) progetto di coltivazione;
b) relazione di impatto ambientale;
c) progetto di risistemazione ambientale.
2. Le misure previste nel progetto di coltivazione per
garantire la prevenzione di infortuni e di malattie
professionali costituiscono, unitamente all'incidenza
dell'impatto ambientale, elementi prioritari di valutazione ai
fini del rilascio della concessione.
Art. 6.
1. La coltivazione di cave o torbiere è vietata:
a) nelle aree soggette ai vincoli previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) nelle aree destinate a parchi, riserve
naturali, biotopi;
c) negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei
canali;
d) nelle zone golenali, nelle spiagge e fondi
lacuali e lungo le coste marine.
2. Ove si renda necessario ai fini del mantenimento delle
condizioni di sicurezza e di stabilità dell'assetto idraulico,
l'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi
d'acqua, dei torrenti, dei canali, delle golene, dei laghi e
del demanio marittimo dispone la rimozione degli inerti da
eseguire con pubblico appalto, stabilendo le prescrizioni per
l'esecuzione delle relative opere.
3. L'autorità di cui al comma 2, ove si ritenga di
procedere alla alienazione dei materiali estratti, provvede
con la procedura dei pubblici incanti a norma dell'articolo 3
del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive
modificazioni, nonché degli articoli 63 e seguenti del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e
successive modificazioni.
Art. 7.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano approvano rispettivamente un piano regionale o
provinciale, nel quale sono individuate le aree nelle quali
possono proseguire o essere attivate coltivazioni di cave o
torbiere.
2. Deve essere assicurata la partecipazione dei comuni e
delle province all'elaborazione del piano di cui al comma 1.
Le modalità di tale partecipazione sono stabilite ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono previste procedure di partecipazione alla
elaborazione del piano regionale di altri eventuali enti
locali territoriali, nonché delle associazioni ambientaliste,
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di
categoria.
4. Il piano regionale ha valore di piano territoriale per
il settore specifico delle cave e torbiere. I comuni adeguano
ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini fissati
con legge regionale.
Art. 8.
1. Ogni regione o provincia autonoma istituisce un catasto
delle cave e torbiere esistenti, abbandonate o dismesse.
Art. 9.
1. In attesa dell'approvazione del piano di cui
all'articolo 7, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano emanano disposizioni transitorie per il rilascio
del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione in
conformità ai princìpi dettati dalla presente legge.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è vietata la coltivazione di cave o torbiere
nei territori delle regioni o province autonome che non
abbiano approvato il piano di cui all'articolo 7.
Art. 10.
1. Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di cave e
torbiere senza avere ottenuto la concessione prevista è punito
con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire duecento milioni.
2. La sentenza di condanna impone altresì al trasgressore
la risistemazione dei luoghi. In caso di inadempienza il
soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla
risistemazione ambientale in danno del trasgressore.
3. Colui che abbia legittimamente coltivato la cava o la
torbiera e non provveda alla risistemazione dello stato dei
luoghi è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda
da lire dieci milioni a lire duecento milioni. In suo danno il
soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla
risistemazione ambientale.
4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo il giudice dispone la confisca dei mezzi impiegati
nell'attività di coltivazione e dei materiali escavati.
Art. 11.
1. Sono abrogati le lettere m) ed n) del primo
comma dell'articolo 97 del testo unico di cui al regio decreto
25 luglio 1904, n.523, e successive modificazioni, l'articolo
45 e il terzo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29
luglio 1927, n.1443, nonché ogni altra disposizione di legge
che preveda una disciplina speciale in materia di cave e
torbiere per determinate zone del territorio nazionale, fatta
eccezione per le norme di polizia, igiene e sicurezza del
lavoro.