XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1063




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di cave e torbiere.
        2. I princìpi stabiliti dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.


Art. 2.

        1. Le cave e le torbiere fanno parte del patrimonio indisponibile della regione.
        2. Le cave e le torbiere comprese in aree di proprietà dei comuni o delle province fanno parte rispettivamente del patrimonio indisponibile del comune o della provincia.
        3. Sono estinti i diritti reali comunque costituiti su cave e torbiere.


Art. 3.

        1. La ricerca per la coltivazione di cave e di torbiere è subordinata al rilascio di un permesso.


Art. 4.

        1. La coltivazione delle cave e delle torbiere è soggetta a concessione onerosa, a tempo determinato, non cedibile a terzi. Qualora il concessionario non gestisca direttamente l'attività di coltivazione, la concessione è revocata.
        2. Alle cooperative di lavoratori addetti alla coltivazione di cave e torbiere è riconosciuta la precedenza nell'attribuzione della concessione.

Art. 5.

        1. Il richiedente la concessione per la coltivazione di cave e torbiere deve presentare:

                a) progetto di coltivazione;

                b) relazione di impatto ambientale;

                c) progetto di risistemazione ambientale.

        2. Le misure previste nel progetto di coltivazione per garantire la prevenzione di infortuni e di malattie professionali costituiscono, unitamente all'incidenza dell'impatto ambientale, elementi prioritari di valutazione ai fini del rilascio della concessione.


Art. 6.

        1. La coltivazione di cave o torbiere è vietata:

                a) nelle aree soggette ai vincoli previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

                b) nelle aree destinate a parchi, riserve naturali, biotopi;

                c) negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali;

                d) nelle zone golenali, nelle spiagge e fondi lacuali e lungo le coste marine.

        2. Ove si renda necessario ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di stabilità dell'assetto idraulico, l'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua, dei torrenti, dei canali, delle golene, dei laghi e del demanio marittimo dispone la rimozione degli inerti da eseguire con pubblico appalto, stabilendo le prescrizioni per l'esecuzione delle relative opere.
        3. L'autorità di cui al comma 2, ove si ritenga di procedere alla alienazione dei materiali estratti, provvede con la procedura dei pubblici incanti a norma dell'articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, nonché degli articoli 63 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni.


Art. 7.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano rispettivamente un piano regionale o provinciale, nel quale sono individuate le aree nelle quali possono proseguire o essere attivate coltivazioni di cave o torbiere.
        2. Deve essere assicurata la partecipazione dei comuni e delle province all'elaborazione del piano di cui al comma 1. Le modalità di tale partecipazione sono stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. Sono previste procedure di partecipazione alla elaborazione del piano regionale di altri eventuali enti locali territoriali, nonché delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.
        4. Il piano regionale ha valore di piano territoriale per il settore specifico delle cave e torbiere. I comuni adeguano ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini fissati con legge regionale.


Art. 8.

        1. Ogni regione o provincia autonoma istituisce un catasto delle cave e torbiere esistenti, abbandonate o dismesse.


Art. 9.

        1. In attesa dell'approvazione del piano di cui all'articolo 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni transitorie per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione in conformità ai princìpi dettati dalla presente legge.
        2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la coltivazione di cave o torbiere nei territori delle regioni o province autonome che non abbiano approvato il piano di cui all'articolo 7.


Art. 10.

        1. Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di cave e torbiere senza avere ottenuto la concessione prevista è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
        2. La sentenza di condanna impone altresì al trasgressore la risistemazione dei luoghi. In caso di inadempienza il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale in danno del trasgressore.
        3. Colui che abbia legittimamente coltivato la cava o la torbiera e non provveda alla risistemazione dello stato dei luoghi è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni. In suo danno il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale.
        4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo il giudice dispone la confisca dei mezzi impiegati nell'attività di coltivazione e dei materiali escavati.


Art. 11.

        1. Sono abrogati le lettere m) ed n) del primo comma dell'articolo 97 del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.523, e successive modificazioni, l'articolo 45 e il terzo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale, fatta eccezione per le norme di polizia, igiene e sicurezza del lavoro.



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