XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1061




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riconoscimento delle iniziative
di diplomazia popolare).

        1. Sono riconosciute dalla Repubblica italiana le iniziative di diplomazia popolare, attuate in un Paese straniero, dirette a promuovere la pace e la giustizia fra le Nazioni, secondo i princìpi enunciati nell'articolo 11 della Costituzione e nello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), e realizzate con le modalità stabilite dalla presente legge.


Art. 2.

(Enti promotori).

        1. L'iniziativa di diplomazia popolare all'estero è organizzata, su richiesta o con il gradimento di un'autorità civile o religiosa, appartenente ad una delle confessioni maggiormente rappresentative, del luogo nel quale deve svolgersi e con l'assenso delle autorità istituzionali del Paese ospitante:

                a) da uno degli enti riconosciuti idonei per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

                b) da uno degli enti convenzionati con l'ufficio nazionale per il servizio civile, per l'impiego dei cittadini ammessi al servizio civile, ai sensi delle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

                c) dal Governo della Repubblica italiana.

        2. Gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

                a) prendere accordi con almeno un'autorità istituzionale o religiosa del luogo in cui si deve svolgere l'iniziativa;

                b) provvedere alla selezione ed alla informazione di coloro che desiderano partecipare, volontariamente, all'iniziativa;
                c) curare l'organizzazione tecnica e logistica dell'iniziativa;

                d) presentare un'apposita richiesta al Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare di cui all'articolo 3, per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa ai sensi della presente legge.

        3. Possono partecipare all'organizzazione dell'iniziativa anche enti o associazioni diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1. In tale caso la responsabilità dell'iniziativa è dell'ente o associazione, avente i requisiti previsti dalla presente legge, che ha attivato la procedura di riconoscimento con il Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare di cui all'articolo 3.
        4. Per l'organizzazione delle iniziative promosse direttamente, il Governo si avvale di uno degli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.


Art. 3.

(Dipartimento per le iniziative
di diplomazia popolare).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare, per la relativa gestione amministrativa e contabile, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
        2. Presso il Dipartimento è costituito un comitato scientifico, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, formato da quattro esperti che abbiano acquisito una rilevante esperienza nell'organizzazione delle iniziative di diplomazia popolare nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Due dei membri del comitato scientifico sono nominati su designazione degli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.


Art. 4.

(Riconoscimento dell'iniziativa).

        1. Per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa l'ente deve presentare al Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare, almeno un mese prima del suo inizio, un'apposita richiesta, allegando:

                a) la richiesta di un'autorità civile o religiosa locale per lo svolgimento dell'iniziativa o il suo gradimento per l'iniziativa;

                b) l'attestazione del consenso dello Stato ospitante, espresso attraverso la sua rappresentanza diplomatica in Italia;

                c) una relazione sull'iniziativa, con la descrizione dell'attività che si vuole svolgere e dei fini che si intendono conseguire;

                d) l'elenco nominativo di coloro che desiderano partecipare volontariamente all'iniziativa, con allegata la loro domanda di partecipazione;

                e) l'elenco dettagliato delle spese che si prevede di sostenere.

        2. Il riconoscimento dell'iniziativa è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante del comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2.
        3. L'iniziativa promossa dal Governo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'indicazione dell'ente, individuato tra quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, al quale affidarne l'organizzazione previo parere vincolante del comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2.
        4. In seguito al riconoscimento, le rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui si svolge l'iniziativa devono dare tutto il sostegno necessario per la sua realizzazione, nonché adeguata assistenza ai partecipanti.


Art. 5.

(Rimborso delle spese).

        1. Il riconoscimento dell'iniziativa dà diritto all'erogazione immediata all'ente organizzatore di una quota pari al 30 per cento delle spese previste.
        2. Entro un mese dalla fine dell'iniziativa, con il rientro in Italia dei partecipanti oppure ogni due mesi se l'iniziativa si protrae oltre tale periodo, l'ente organizzatore deve presentare al Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
        3. Nel termine di cui al comma 2, la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui è stata attuata o è ancora in corso l'iniziativa deve inviare sia una relazione sulle modalità con cui si è svolta e sui risultati ottenuti sia l'eventuale relazione presentata dall'autorità civile o religiosa locale che ha richiesto l'iniziativa o ha espresso il proprio gradimento alla sua realizzazione.
        4. Dopo la presentazione della relazione finale e se l'iniziativa si è svolta secondo le modalità previste, si fa luogo al pagamento di una quota pari al 40 per cento delle spese.
        5. Le spese per le iniziative promosse direttamente dal Governo sono rimborsate totalmente.


Art. 6.

(Partecipanti).

        1. Possono partecipare all'iniziativa di diplomazia popolare i cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e di ambo i sessi, facendone richiesta all'ente organizzatore.
        2. Possono partecipare all'iniziativa, con l'autorizzazione dell'ente in cui prestano servizio, gli obiettori di coscienza.
        3. I richiedenti possono partecipare a più iniziative nel corso dello stesso anno.


Art. 7.

(Diritti dei partecipanti).

        1. I cittadini italiani partecipanti all'iniziativa di diplomazia popolare, quando siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono posti in aspettativa senza assegni ed hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dell'iniziativa alla quale partecipano. Il relativo periodo è valutato come servizio lavorativo a tutti gli effetti.
        2. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad una indennità pari allo stipendio lordo in godimento al momento della loro partenza, a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.
        3. I cittadini italiani partecipanti all'iniziativa che siano lavoratori autonomi hanno diritto ad un'indennità, stabilita ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari alla media dell'indennità erogata ogni semestre ai partecipanti che siano lavoratori dipendenti, a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 9.
        4. I cittadini italiani che non svolgono alcuna attività lavorativa e gli stranieri, anche se lavoratori, che partecipano all'iniziativa non godono di alcuna indennità. Le spese per la loro partecipazione sono a carico dell'ente organizzatore.
        5. Tutti i partecipanti all'iniziativa, cittadini italiani o stranieri, hanno diritto all'assistenza sanitaria e contro gli infortuni. In caso di morte i loro familiari percepiscono l'indennità prevista per i militari italiani deceduti in missione all'estero.
        6. Il periodo di partecipazione all'iniziativa, per il cittadino che non ha adempiuto agli obblighi di leva, è detratto dalla durata del servizio di leva, in qualunque forma prestato.


Art. 8.

(Rimpatrio anticipato).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio decreto, il rimpatrio anticipato dei partecipanti all'iniziativa quando le condizioni del Paese nel quale si svolge mutino in modo da impedirne la prosecuzione o il regolare svolgimento oppure quando vi sia grave pericolo per l'incolumità dei partecipanti.

Art. 9.

(Finanziamenti).

        1. Le spese per lo svolgimento delle iniziative riconosciute sono coperte con prelevamento a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, previsto dall'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
        2. I contributi e le donazioni di persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo o degli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, per l'organizzazione delle iniziative di diplomazia popolare, sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito netto imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.


Art. 10.

(Relazione annuale al Parlamento).

        1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulle iniziative di diplomazia popolare, riconosciute e realizzate nel corso dell'anno precedente.


Art. 11.

(Disposizioni finali).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il relativo regolamento di esecuzione.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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