XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1061
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento delle iniziative
di diplomazia popolare).
1. Sono riconosciute dalla Repubblica italiana le
iniziative di diplomazia popolare, attuate in un Paese
straniero, dirette a promuovere la pace e la giustizia fra le
Nazioni, secondo i princìpi enunciati nell'articolo 11 della
Costituzione e nello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU), e realizzate con le modalità stabilite dalla
presente legge.
Art. 2.
(Enti promotori).
1. L'iniziativa di diplomazia popolare all'estero è
organizzata, su richiesta o con il gradimento di un'autorità
civile o religiosa, appartenente ad una delle confessioni
maggiormente rappresentative, del luogo nel quale deve
svolgersi e con l'assenso delle autorità istituzionali del
Paese ospitante:
a) da uno degli enti riconosciuti idonei per lo
svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
b) da uno degli enti convenzionati con l'ufficio
nazionale per il servizio civile, per l'impiego dei cittadini
ammessi al servizio civile, ai sensi delle leggi 8 luglio
1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
c) dal Governo della Repubblica italiana.
2. Gli enti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 devono:
a) prendere accordi con almeno un'autorità
istituzionale o religiosa del luogo in cui si deve svolgere
l'iniziativa;
b) provvedere alla selezione ed alla informazione
di coloro che desiderano partecipare, volontariamente,
all'iniziativa;
c) curare l'organizzazione tecnica e logistica
dell'iniziativa;
d) presentare un'apposita richiesta al
Dipartimento per le iniziative di diplomazia popolare di cui
all'articolo 3, per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa
ai sensi della presente legge.
3. Possono partecipare all'organizzazione dell'iniziativa
anche enti o associazioni diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b) del comma 1. In tale caso la
responsabilità dell'iniziativa è dell'ente o associazione,
avente i requisiti previsti dalla presente legge, che ha
attivato la procedura di riconoscimento con il Dipartimento
per le iniziative di diplomazia popolare di cui all'articolo
3.
4. Per l'organizzazione delle iniziative promosse
direttamente, il Governo si avvale di uno degli enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 3.
(Dipartimento per le iniziative
di diplomazia popolare).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Dipartimento per le iniziative di diplomazia
popolare, per la relativa gestione amministrativa e contabile,
secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Presso il Dipartimento è costituito un comitato
scientifico, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un suo delegato, formato da quattro esperti che
abbiano acquisito una rilevante esperienza nell'organizzazione
delle iniziative di diplomazia popolare nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Due dei membri del
comitato scientifico sono nominati su designazione degli enti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 2.
Art. 4.
(Riconoscimento dell'iniziativa).
1. Per ottenere il riconoscimento dell'iniziativa l'ente
deve presentare al Dipartimento per le iniziative di
diplomazia popolare, almeno un mese prima del suo inizio,
un'apposita richiesta, allegando:
a) la richiesta di un'autorità civile o religiosa
locale per lo svolgimento dell'iniziativa o il suo gradimento
per l'iniziativa;
b) l'attestazione del consenso dello Stato
ospitante, espresso attraverso la sua rappresentanza
diplomatica in Italia;
c) una relazione sull'iniziativa, con la
descrizione dell'attività che si vuole svolgere e dei fini che
si intendono conseguire;
d) l'elenco nominativo di coloro che desiderano
partecipare volontariamente all'iniziativa, con allegata la
loro domanda di partecipazione;
e) l'elenco dettagliato delle spese che si prevede
di sostenere.
2. Il riconoscimento dell'iniziativa è disposto con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un
mese dalla data di presentazione della domanda, previo parere
vincolante del comitato scientifico di cui all'articolo 3,
comma 2.
3. L'iniziativa promossa dal Governo è disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'indicazione dell'ente, individuato tra quelli di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, al
quale affidarne l'organizzazione previo parere vincolante del
comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2.
4. In seguito al riconoscimento, le rappresentanze
diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui si svolge
l'iniziativa devono dare tutto il sostegno necessario per la
sua realizzazione, nonché adeguata assistenza ai
partecipanti.
Art. 5.
(Rimborso delle spese).
1. Il riconoscimento dell'iniziativa dà diritto
all'erogazione immediata all'ente organizzatore di una quota
pari al 30 per cento delle spese previste.
2. Entro un mese dalla fine dell'iniziativa, con il
rientro in Italia dei partecipanti oppure ogni due mesi se
l'iniziativa si protrae oltre tale periodo, l'ente
organizzatore deve presentare al Dipartimento per le
iniziative di diplomazia popolare una dettagliata relazione
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. Nel termine di cui al comma 2, la rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese in cui è stata attuata o è
ancora in corso l'iniziativa deve inviare sia una relazione
sulle modalità con cui si è svolta e sui risultati ottenuti
sia l'eventuale relazione presentata dall'autorità civile o
religiosa locale che ha richiesto l'iniziativa o ha espresso
il proprio gradimento alla sua realizzazione.
4. Dopo la presentazione della relazione finale e se
l'iniziativa si è svolta secondo le modalità previste, si fa
luogo al pagamento di una quota pari al 40 per cento delle
spese.
5. Le spese per le iniziative promosse direttamente dal
Governo sono rimborsate totalmente.
Art. 6.
(Partecipanti).
1. Possono partecipare all'iniziativa di diplomazia
popolare i cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e di
ambo i sessi, facendone richiesta all'ente organizzatore.
2. Possono partecipare all'iniziativa, con
l'autorizzazione dell'ente in cui prestano servizio, gli
obiettori di coscienza.
3. I richiedenti possono partecipare a più iniziative nel
corso dello stesso anno.
Art. 7.
(Diritti dei partecipanti).
1. I cittadini italiani partecipanti all'iniziativa di
diplomazia popolare, quando siano lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, sono posti in aspettativa senza assegni ed
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta
la durata dell'iniziativa alla quale partecipano. Il relativo
periodo è valutato come servizio lavorativo a tutti gli
effetti.
2. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad una indennità
pari allo stipendio lordo in godimento al momento della loro
partenza, a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo.
3. I cittadini italiani partecipanti all'iniziativa che
siano lavoratori autonomi hanno diritto ad un'indennità,
stabilita ogni sei mesi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, pari alla media dell'indennità erogata
ogni semestre ai partecipanti che siano lavoratori dipendenti,
a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo,
ai sensi dell'articolo 9.
4. I cittadini italiani che non svolgono alcuna attività
lavorativa e gli stranieri, anche se lavoratori, che
partecipano all'iniziativa non godono di alcuna indennità. Le
spese per la loro partecipazione sono a carico dell'ente
organizzatore.
5. Tutti i partecipanti all'iniziativa, cittadini italiani
o stranieri, hanno diritto all'assistenza sanitaria e contro
gli infortuni. In caso di morte i loro familiari percepiscono
l'indennità prevista per i militari italiani deceduti in
missione all'estero.
6. Il periodo di partecipazione all'iniziativa, per il
cittadino che non ha adempiuto agli obblighi di leva, è
detratto dalla durata del servizio di leva, in qualunque forma
prestato.
Art. 8.
(Rimpatrio anticipato).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre,
con proprio decreto, il rimpatrio anticipato dei partecipanti
all'iniziativa quando le condizioni del Paese nel quale si
svolge mutino in modo da impedirne la prosecuzione o il
regolare svolgimento oppure quando vi sia grave pericolo per
l'incolumità dei partecipanti.
Art. 9.
(Finanziamenti).
1. Le spese per lo svolgimento delle iniziative
riconosciute sono coperte con prelevamento a carico del Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo, previsto
dall'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni.
2. I contributi e le donazioni di persone fisiche e
giuridiche in favore del Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo o degli enti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 2, per l'organizzazione
delle iniziative di diplomazia popolare, sono deducibili nella
misura massima del 2 per cento del reddito netto imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Art. 10.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del
Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione
dettagliata sulle iniziative di diplomazia popolare,
riconosciute e realizzate nel corso dell'anno precedente.
Art. 11.
(Disposizioni finali).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, il relativo regolamento di
esecuzione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.