XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1058




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare nelle immediate vicinanze delle sedi stradali, situate all'interno od in prossimità di zone di particolare pregio ambientale e faunistico, opere ed interventi per la protezione di anfibi e piccoli mammiferi dai rischi connessi al traffico automobilistico.


Art. 2.

        1. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 concorrono, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ente nazionale per le strade, le province, le comunità montane, i comuni ed i loro consorzi, gli enti di gestione dei parchi, delle oasi e delle riserve naturali.


Art. 3.

        1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzati i seguenti interventi:

                a) costruzione di tunnel sotto il manto stradale per consentire il passaggio di piccoli animali;

                b) collocazione di reti metalliche lungo le strade per impedire ai piccoli animali di attraversare la sede stradale;

                c) installazione di segnaletica verticale ed orizzontale per informare gli utenti stradali della presenza di piccoli animali.

Art. 4.

        1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di 1,5 miliardi di lire. La ripartizione di tale somma è determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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