XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1055
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce le attività professionali
svolte nell'ambito della prevenzione, del mantenimento della
salute e dello stato di benessere delle persone e
dell'incremento della loro vitalità denominate osteopatia,
chiropratica, naturopatia, shiatsu e riflessologia.
2. Nell'interesse dei pazienti lo Stato garantisce
un'adeguata qualificazione professionale degli operatori negli
ambiti elencati al comma 1, ovvero delle terapie non vigilate
ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di
formazione, controllando l'attività degli operatori e
reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle professioni
elencate al citato comma 1.
Art. 2.
(Definizione delle professioni).
1. L'osteopata esercita un'attività sanitaria nel campo
dell'informazione, della prevenzione e della cura, svolgendo
un ruolo complementare alle terapie mediche. L'osteopata può
avvalersi di terapie manipolative. L'osteopatia è un'arte
terapeutica autonoma, per metodologia, approccio analitico,
diagnostico e funzionale non riconducibile alle metodiche
della medicina allopatica, in quanto considera l'insorgenza
eziologica e non sintomatica delle patologie; è collegata per
caratteristiche alla chiropratica, in quanto si avvale di
terapie esclusivamente manipolative, pressorie, di leva o
frizioni, dirette al raggiungimento di una corretta
funzionalità integrata dell'individuo, escludendo il ricorso a
qualsiasi prodotto farmaceutico o strumento chirurgico. Il
titolo di osteopata è rilasciato dalle università al termine
di un corso di diploma universitario istituito ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, articolato in cinque anni con esami
annuali e un esame finale, o in sei anni a tempo parziale con
un numero di ore equiparato a quello delle analoghe università
operanti in Europa. Possono iscriversi ai corsi coloro che
hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria.
2. La chiropratica è una scienza diagnostica della
neurofisiologia applicata, basata sulla teoria che salute e
malattia sono processi vitali correlati alla funzione del
sistema nervoso; l'irritazione del sistema nervoso causata da
agenti meccanici, chimici o psichici è causa di malattia ed il
ripristino ed il mantenimento della salute dipendono dal buon
funzionamento del sistema nervoso; la diagnosi chiropratica
consiste nella identificazione delle noxe irritanti ed
il trattamento consiste nella loro rimozione attraverso
metodiche conservative. Il chiropratico interviene con la
manipolazione degli arti o dei muscoli per riportare ad una
corretta postura il paziente affinché avvenga una corretta
trasmissione nervosa. Possono iscriversi al corso di diploma
universitario istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media
secondaria; il diploma universitario in chiropratica è
rilasciato dalle università pubbliche o riconosciute ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, al termine di un corso di formazione
specifica della durata minima di sei anni, per un totale
complessivo di almeno 330 ore, delle quali almeno 50 ore di
pratica clinica, secondo gli standard accettati e
riconosciuti dalla World Federation of Chiropractic.
3. Il naturopata esercita una attività paramedica nel
campo dell'informazione sulla salute, della prevenzione
igienico-sanitaria, nonché nel sostegno dello stato di
benessere della persona. Il naturopata, prima di impostare una
terapia, deve avvalersi di una diagnosi medica scritta. Il
titolo di naturopata è rilasciato da istituti pubblici o
riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, al termine di
un corso istituito con il decreto di cui al medesimo articolo
4, comma 2, articolato in tre anni di almeno 260 ore
complessive, con esami annuali e un esame finale. Possono
iscriversi ai corsi di naturopata coloro che hanno conseguito
un diploma di scuola media secondaria.
4. L'operatore shiatsu si avvale di tecniche di
pressione operate con le mani su tutto il corpo della persona
trattata. Il titolo di operatore shiatsu è rilasciato da
istituti pubblici o riconosciuti ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, al termine di un corso istituito con il decreto di
cui al medesimo articolo 4, comma 2, articolato su tre anni di
almeno 400 ore complessive, con esami annuali e un esame
finale.
5. Il massaggio riflessologico, denominato anche massaggio
zonale, è una tecnica che trova applicazione ottimale sui
piedi e sulle palme delle mani, dove hanno sede punti di
corrispondenza con tutte le altre parti del corpo. La
pressione su tali punti stimola gli organi corporei e i
processi fisiologici ad essi collegati, consentendo
all'organismo nel suo complesso di reagire e di ristabilire lo
stato ottimale di salute. Il titolo di operatore di massaggio
riflessologico è rilasciato da istituti pubblici o
riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, al termine di
un corso istituito con il decreto di cui al medesimo articolo
4, comma 2, articolato in due anni, con esami annuali e un
esame finale.
Art. 3.
(Commissione permanente).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, istituisce, con proprio decreto, presso il
Ministero, una Commissione permanente sulle professioni di cui
all'articolo 2, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da sette membri scelti dal
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca secondo i seguenti
criteri:
a) cinque membri scelti in qualità di esperti
riconosciuti per ciascuna delle discipline di cui all'articolo
2;
b) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni
di presidente;
c) un rappresentante del Ministero della
sanità.
3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le eventuali spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5. La Commissione presenta al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro
svolto.
Art. 4.
(Compiti della Commissione
e corsi di formazione).
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica il programma di studio degli istituti
e delle università pubblici o riconosciuti ai sensi del comma
3 e abilitati a rilasciare il diploma di operatore non medico
per le professioni indicate all'articolo 2;
b) riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi
terzi;
c) promuove la corretta divulgazione delle
tematiche legate alle professioni di cui all'articolo 2
nell'ambito di più generali programmi di educazione alla
salute;
d) promuove l'integrazione delle terapie non
convenzionali anche stipulando convenzioni con enti pubblici e
privati.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono istituiti i corsi di
formazione per le professioni di cui all'articolo 2, commi 3,
4 e 5. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sono
altresì istituiti i corsi di diploma universitario relativi
alle professioni di cui al citato articolo 2, commi 1 e 2.
3. Gli istituti e le università privati di formazione,
singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e
che possano attestare, documentando l'attività svolta, la
conformità alle disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo, possono chiedere il riconoscimento ai sensi di
quanto previsto all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
4. La Commissione può chiedere la revoca del
riconoscimento agli istituti e alle università di cui al comma
3 in caso di riscontrata mancata conformità alle disposizioni
di cui ai commi 5 e 6.
5. I corsi di formazione devono comprendere un iter
di formazione e un esame di qualificazione. La durata minima
dell'iter di formazione specifico è di tre anni, per un
totale complessivo di almeno 260 ore, delle quali almeno 30
ore di pratica. L'iter di formazione può essere
articolato in più corsi, anche autonomi, di diverso livello
per il conseguimento di titoli adeguati al rispettivo livello,
fermo restando che il titolo di esperto in una o più
professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, è
rilasciato solo al termine dell'iter completo di
formazione.
6. Gli istituti e le università riconosciuti ai sensi del
presente articolo devono garantire lo svolgimento
dell'iter di formazione specifico e del programma
fondamentale di insegnamento, con un numero di almeno cinque
docenti.
Art. 5.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie
locali istituiscano servizi ambulatoriali e ospedalieri per la
cura con le terapie non convenzionali di cui all'articolo 2; a
tale fine possono essere consultate le analoghe istituzioni
presenti negli altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 6.
(Istituzione degli ordini professionali
e dei registri).
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, sono istituiti i profili professionali relativi
alle professioni di chiropratico e di osteopata ed i
corrispondenti ordini ed albi professionali, ai quali si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modificazioni.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca istituisce, con proprio
decreto, i corsi di diploma universitario relativi alle
professioni di chiropratico e di osteopata di cui al medesimo
comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 59. I corsi di
cui al presente comma sono articolati ai sensi dell'articolo
2, commi 1 e 2.
3. Presso gli istituti pubblici o riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, sono istituiti i registri degli
operatori delle professioni di naturopata, di massaggiatore
shiatsu e di riflessologo, di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5. Ai registri di cui al presente comma possono essere
iscritti i soggetti che hanno superato l'esame finale del
relativo corso istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
4. Agli iscritti agli albi ed ai registri di cui al
presente articolo si applica l'articolo 622 del codice
penale.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo
6, comma 3, è effettuata previa richiesta degli interessati
agli istituti presso i quali essi hanno frequentato e superato
il relativo corso di formazione di cui all'articolo 4.
2. Gli istituti di cui al comma 1 provvedono
all'iscrizione nel proprio registro istituito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, all'atto del riconoscimento della
propria attività da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca effettuato ai sensi
dell'articolo 4, comma 3.
3. Nel caso di corsi sostenuti, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, presso un istituto
pubblico o privato che non ha ottenuto successivamente il
riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
l'interessato può ottenere il diploma frequentando l'ultimo
anno e superando l'esame finale di uno dei corsi istituiti dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai
sensi del medesimo articolo 4, comma 2.
4. Coloro che sono in possesso di diploma di laurea in
chiropratica, rilasciato da istituti di chiropratica
riconosciuti dalla World Federation of Chiropractic
(WFC) o dalla European Chiropractors Union (ECU), per
poter esercitare la professione e iscriversi all'ordine e
all'albo professionale dei chiropratici di cui all'articolo 6,
comma 1, devono, altresì, superare un apposito esame di Stato,
salvo che:
a) abbiano già svolto l'attività di chiropratico
ininterrottamente per un periodo di tre anni, in un Paese
membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della
chiropratica sia disciplinato per legge;
b) abbiano esercitato in Italia l'attività di
chiropratico in conformità alle disposizioni dell'Associazione
italiana chiropratici per un periodo minimo di tre anni.
5. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio
rilasciato da istituti od università stranieri ed attestante
la qualifica di operatore osteopata devono sostenere, ai fini
dell'iscrizione all'ordine ed all'albo professionale degli
osteopati di cui all'articolo 6, comma 1, un apposito esame di
Stato, salvo che:
a) abbiano già svolto attività di osteopata
ininterrottamente per un periodo di tre anni, in un Paese
membro dell'Unione europea in cui l'esercizio dell'osteopatia
sia disciplinato per legge;
b) abbiano esercitato in Italia l'attività di
osteopatia per un periodo minimo di cinque anni.
6. Fermo quanto previsto dai commi 4 e 5, il Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può determinare, nelle more
dell'istituzione dei corsi di diploma in chiropratica ed in
osteopatia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, i requisiti
minimi indispensabili per l'esercizio delle citate
professioni.