XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1052




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge stabilisce l'introduzione dell'alimentazione biologica nelle mense scolastiche.
        2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione pubblica e ad ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati "mense", che abbiano come utenti giovani di minore età.


Art. 2.

(Educazione alimentare).

        1. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela dle territorio e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove progetti e programmi di educazione alimentare ed ecologica, nonché corsi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale scolastico e del personale addetto alla ristorazione.
        2. I progetti di educazione alimentare nelle scuole hanno come finalità la promozione del modello di alimentazione mediterranea mediante il consumo di prodotti biologici, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Informazione).

        1. Il Ministero della sanità, mediante le aziende sanitarie locali (ASL), provvede ad informare gli utenti preventivamente, all'inizio di ogni anno scolastico, sulle condizioni generali del servizio e sugli standard applicati in merito:

                a) alle condizioni generali di erogazione del servizio ed in particolare agli aspetti relativi al rapporto tra prezzo e qualità;

                b) alle tabelle dietetiche ed ai menù, motivando le scelte compiute;

                c) ai consigli per gli utenti anche in merito alle scelte alimentari extra-scolastiche, predisponendo materiali informativi e di educazione alimentare, e al consumo consapevole con la diretta partecipazione degli utenti e delle loro rappresentanze;

                d) alla natura, alla quantità e ai risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

        2. Le ASL sviluppano progetti di ricerca epidemiologica, di vigilanza igienico-sanitaria, di informazione e divulgazione e di prevenzione.


Art. 4.

(Gare di appalto).

        1. Nelle gare di appalto relative alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense sono considerate esclusivamente le offerte di soggetti che propongono produzioni provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.
        2. I prodotti agroalimentari utilizzati nelle mense devono essere garantiti nella genuinità, nella freschezza, nell'origine di provenienza e nella rispondenza alle norme di sicurezza igieniche ed alimentari con cui sono stati ottenuti.
        3. I prodotti di cui al comma 2 devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/91 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, tramite gli organismi di controllo autorizzati.


Art. 5.

(Commissione mense biologiche).

        1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione mense biologiche, di seguito denominata "Commissione", con poteri di indirizzo e controllo.
        2. La Commissione è costituita da rappresentanti degli organismi associativi di controllo abilitati sul territorio nazionale e da medici specializzati nel settore regolarmente muniti di libretto di idoneità sanitaria.
        3. I principali compiti della Commissione sono:

                a) la verifica della qualità merceologica e organolettica delle materie prime e delle preparazioni alimentari;

                b) la verifica del rispetto dei menù biologici;

                c) la verifica dell'accettabilità del pasto da parte degli utenti;

                d) l'organizzazione dell'informazione e dell'educazione alimentare ed alla salute.

        4. I componenti della Commissione sono ammessi nei locali dove si producono, preparano, manipolano ed immagazzinano sostanze alimentari per la mensa, dopo aver conseguito apposito nulla-osta.
        5. Tutti gli atti della Commissione sono pubblici.


Art. 6.

(Contributo dello Stato).

        1. Le associazioni studentesche delle scuole superiori, riconosciute e non riconosciute, d'istituto o sovrascolastiche, i gruppi di studenti o gli organismi rappresentativi degli studenti quali le consulte provinciali previste dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, i gruppi di genitori, i singoli istituti scolastici ovvero le reti di scuole, gli uffici scolastici regionali e gli enti locali che mediante accordi, contratti o convenzioni acquistino all'ingrosso prodotti alimentari biologici al fine della consumazione durante l'orario scolastico, possono ricevere un contributo per la spesa sostenuta previa presentazione di regolare fattura. La Commissione verifica le richieste e delibera sull'erogazione dei contributi in misura non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.


Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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