XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1052
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge stabilisce l'introduzione
dell'alimentazione biologica nelle mense scolastiche.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione
pubblica e ad ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito
denominati "mense", che abbiano come utenti giovani di minore
età.
Art. 2.
(Educazione alimentare).
1. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela dle territorio e con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove
progetti e programmi di educazione alimentare ed ecologica,
nonché corsi di addestramento e di aggiornamento professionale
del personale scolastico e del personale addetto alla
ristorazione.
2. I progetti di educazione alimentare nelle scuole hanno
come finalità la promozione del modello di alimentazione
mediterranea mediante il consumo di prodotti biologici, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Informazione).
1. Il Ministero della sanità, mediante le aziende
sanitarie locali (ASL), provvede ad informare gli utenti
preventivamente, all'inizio di ogni anno scolastico, sulle
condizioni generali del servizio e sugli standard
applicati in merito:
a) alle condizioni generali di erogazione del
servizio ed in particolare agli aspetti relativi al rapporto
tra prezzo e qualità;
b) alle tabelle dietetiche ed ai menù,
motivando le scelte compiute;
c) ai consigli per gli utenti anche in merito alle
scelte alimentari extra-scolastiche, predisponendo materiali
informativi e di educazione alimentare, e al consumo
consapevole con la diretta partecipazione degli utenti e delle
loro rappresentanze;
d) alla natura, alla quantità e ai risultati dei
controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti
dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati
ad enti privati specializzati.
2. Le ASL sviluppano progetti di ricerca epidemiologica,
di vigilanza igienico-sanitaria, di informazione e
divulgazione e di prevenzione.
Art. 4.
(Gare di appalto).
1. Nelle gare di appalto relative alla fornitura di
prodotti agro-alimentari destinati alle mense sono considerate
esclusivamente le offerte di soggetti che propongono
produzioni provenienti da coltivazioni e da lavorazioni
biologiche, certificati ai sensi del regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni.
2. I prodotti agroalimentari utilizzati nelle mense devono
essere garantiti nella genuinità, nella freschezza,
nell'origine di provenienza e nella rispondenza alle norme di
sicurezza igieniche ed alimentari con cui sono stati
ottenuti.
3. I prodotti di cui al comma 2 devono essere assoggettati
al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE)
n. 2092/91 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220,
tramite gli organismi di controllo autorizzati.
Art. 5.
(Commissione mense biologiche).
1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è istituita la Commissione mense biologiche, di
seguito denominata "Commissione", con poteri di indirizzo e
controllo.
2. La Commissione è costituita da rappresentanti degli
organismi associativi di controllo abilitati sul territorio
nazionale e da medici specializzati nel settore regolarmente
muniti di libretto di idoneità sanitaria.
3. I principali compiti della Commissione sono:
a) la verifica della qualità merceologica e
organolettica delle materie prime e delle preparazioni
alimentari;
b) la verifica del rispetto dei menù
biologici;
c) la verifica dell'accettabilità del pasto da
parte degli utenti;
d) l'organizzazione dell'informazione e
dell'educazione alimentare ed alla salute.
4. I componenti della Commissione sono ammessi nei locali
dove si producono, preparano, manipolano ed immagazzinano
sostanze alimentari per la mensa, dopo aver conseguito
apposito nulla-osta.
5. Tutti gli atti della Commissione sono pubblici.
Art. 6.
(Contributo dello Stato).
1. Le associazioni studentesche delle scuole superiori,
riconosciute e non riconosciute, d'istituto o
sovrascolastiche, i gruppi di studenti o gli organismi
rappresentativi degli studenti quali le consulte provinciali
previste dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e
successive modificazioni, i gruppi di genitori, i singoli
istituti scolastici ovvero le reti di scuole, gli uffici
scolastici regionali e gli enti locali che mediante accordi,
contratti o convenzioni acquistino all'ingrosso prodotti
alimentari biologici al fine della consumazione durante
l'orario scolastico, possono ricevere un contributo per la
spesa sostenuta previa presentazione di regolare fattura. La
Commissione verifica le richieste e delibera sull'erogazione
dei contributi in misura non superiore al 50 per cento delle
spese sostenute.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è emanato il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.